Descrizione del Fondo di Investimento Specializzato del Lussemburgo (FIS)

lussemburgoCome richiesto, di seguito si fornisce un quadro di sintesi del Fondo di Investimento Specializzato del Lussemburgo (di seguito denominato “FIS”), mezzo flessibile ed efficiente dal punto di vista fiscale.

Per FIS si intende un qualsiasi organismo di investimento collettivo il cui unico obiettivo è l’investimento collettivo dei propri fondi in attività, con lo scopo di ripartire i rischi d’investimento e di far beneficiare gli investitori dei risultati della gestione del proprio patrimonio. Tale mezzo è molto utile in particolare per l’avvio di fondi immobiliari, fondi di “private equity” e fondi di fondi.

Il FIS è soggetto a registrazione e alla vigilanza continua da parte della “Commission de Surveillance du Secteur Financier” (Commissione di vigilanza del settore finanziario, di seguito denominata “CSSF”). Tuttavia, il Fondo di Investimento Specializzato è soggetto ad una regolamentazione non particolarmente restrittiva.

Aspetti societari:

Un FIS può assumere la forma di ente giuridico di tipo aperto (cioè una società di investimento a capitale variabile, di seguito denominata come “SICAV”), di un fondo contrattuale d’investimento, il quale deve avere una società di gestione (FCP) o di un ente giuridico di tipo chiuso (cioè una società di investimento a capitale fisso, di seguito denominata come “SICAF”).

La SICAF e la SICAV possono assumere la forma di società per azioni (SA), di società a responsabilità limitata (SARL), di società in accomandita per azioni (SCA) o di società cooperativa nella forma di società per azioni.

Gli investimenti in un FIS sono riservati solo agli investitori “ben informati”, che dovranno essere:

– un investitore istituzionale; o
– un investitore professionale; o
– un qualsiasi altro investitore che abbia confermato per iscritto di aderire allo status di investitore “ben informato” e che:
– o investe un minimo di Euro 125.000 nel FIS;
– o è in possesso di una valutazione, rilasciata da una banca europea, un’impresa di investimento o una società di gestione, che attesti che egli dispone di adeguate competenze, esperienza e conoscienza per comprendere adeguatamente l’investimento effettuato nel FIS.

L’oggetto è limitato all’investimento collettivo dei fondi raccolti dai suoi investitori mediante l’applicazione del principio della diversificazione del rischio. Un FIS può investire in linea di principio in qualsiasi tipo di attività (ad esempio azioni, obbligazioni, immobili, strumenti del mercato monetario,…) a condizione che rispetti il principio della diversificazione del rischio e, in particolare, a condizione che venga attuata un’adeguata procedura di gestione del rischio.

La capitalizzazione minima di un FIS deve essere pari a 1.250.000 euro. Tale importo deve essere raggiunto entro il termine di 12 mesi dall’autorizzazione al FIS rilasciata dalla Commissione di vigilanza del settore finanziario (CSSF).

Un SIF può essere impostato come un fondo d’investimento a comparti multipli e/o più classi di azioni, in modo da soddisfare le esigenze degli investitori.

Regolamento:

Per poter svolgere le sue attività, un FIS deve essere preventivamente autorizzato dalla CSSF.

Un FIS deve inoltre nominare un custode lussemburghese che deve essere a conoscienza in ogni momento di dove si trovano le azioni e come queste vengono investite. Tale custode lussemburghese deve essere un istituto di credito ai sensi della legge del Lussemburgo del 5 aprile 1993.

Un FIS deve inoltre designare un revisore del Lussemburgo che verifichi annualmente i suoi conti.

I documenti obbligatori prescritti dalla legge sul Fondo d’Investimento Specializzato sono in particolare:
– i bilanci d’esercizio annuali, che devono essere disponibili agli investitori entro sei mesi dalla fine del periodo a cui si riferiscono;
– un prospetto, che deve essere aggiornato quando vengono rilasciati nuovi titoli.

La frequenza minima del calcolo del valore patrimoniale netto (NAV) è annuale.

Aspetti fiscali:

I FIS sono soggetti ad un regime fiscale specifico. Un FIS è infatti esente dall’imposta sul reddito delle società, dall’imposta commerciale e dall’imposta sul patrimonio. La distribuzione dei dividendi fuori dalla FIS non è soggetta a ritenute alla fonte in Lussemburgo. La plusvalenza realizzata sulla vendita della partecipazione in un FIS da un non residente è esente dall’imposta sul reddito in Lussemburgo, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni.

Il SIF è soggetto a una tassa di registrazione ad un tasso annuo del 0,01%, applicata sul valore patrimoniale netto trimestrale.

Un FIS organizzato sotto forma di SICAV / SICAF può beneficiare dell’applicazione di alcune convenzioni fiscali che possono consentire di beneficiare di minori ritenute alla fonte.

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