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Exit tax: l’Italia ci riprova

Si è da poco conclusa la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europa e l’Italia, obtorto collo, aveva accettato, per le ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all’estero, di sospendere la tassazione dei redditi derivanti da plusvalenze latenti al momento di effettivo realizzo.

Sono passati pochi mesi e la materia è rimessa in disscussione dal Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze del 2 agosto 2013.

Tale decreto prevede, che la riscossione della exit tax avvenga in una delle tre diverse modalità previste:

– pagamento immediato

– sospensione della tassazione fino al realizzo della plusvalenza. Ma attenzione occorre prestare garanzie e adempiere gli obblighi di monitoraggio. E’ un pochino il ripetersi della storia del rimborso delle eccedenze di IVA. Sei creditore, ti rimborsero’ ma intanto presta fidejussione.

– rateizzazione in dieci anno con pagamento di interessi, prestazioni di garanzie.

In conlusione si dovrebbe pagare, per non avere problemi, l’exit tax sui redditi di plusvalenze che non è certo se e quando si realizzano e per un ammotare che è evidentemente incerto nel quanto per essere stato determinato sulla base di elucubrazioni contabili.

Seguono alcune ipotesi di redditi da plusvalenze che sono, in ogni caso, assoggettati a tassazione immediata.

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UE: Rapporto sulle Aliquote IVA europee

La Commissione europea ha recentemente pubblicato un rapporto completo per  tracciare i tassi ordinari, i tassi agevolati, ed i  tassi super-ridotti (sotto il cinque per cento), nonche i tassi eccezionali dell’imposta sul valore aggiunto (IVA); si tratta dei tassi in vigore in tuttigli Stati membri dell’Unione europea su tutte le beni e categorie di servizi, corrente al 1 ° luglio 2013.

Rilasciato il 15 luglio 2013, il documento, “Aliquote IVA applicate negli Stati membri dell’Unione europea,” fornisce una panoramica completa dei diversi regimi IVA in tutta l’UE. Oltre a fornire i dettagli sui tassi positivi, elenca in modo completo la applicazione di zero aliquote e le esenzioni totali  in ogni stato membro.

Il rapporto si rivelerà utile per i commercianti internazionali che cercano di superare gli ostacoli di conformità per operare nel mercato unico dell’UE, e sarà anche utile per informare le imprese e le persone fisiche dei tassi applicabili a talune attività economiche in tutta l’UE.

L’ Ungheria, per esempio, ha il più alto tasso di IVA in Europa (27 per cento), ma i prelievi sono ridotti al cinque per cento sul maggior numero di beni essenziali.
Dopo Lussemburgo (15 per cento), Cipro e Malta hanno la seconda aliquota IVA dell’UE più bassa, a 18 per cento.

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Transfer price: confronto sulla semplificazione documentale

Il 30 luglio scorso l’Ocse ha pubblicato sul proprio sito il “White Paper on Transfer Pricing Documentation”

L’obiettivo del documento è quello di iniziare un dibattito a livello internazionale sulla semplificazione degli oneri e degli obblighi di documentazione posti a carico delle imprese.

Al tempo stesso si  desidera preservare le esigenze informative delle Amministrazioni fiscali nelle operazioni di controllo.

Tutti i commenti relativi al contenuto del White Paper dovranno essere inviati all’Ocse entro il 1° ottobre 2013.

 Con riferimento all’importanza della predisposizione della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento l’approccio adottato dall’OCSE nel White Paper risulta fondato su alcune considerazioni.

Le Amministrazioni   fiscali devono avere accesso alle informazioni necessarie a condurre un   adeguato risk assessment che consenta di decidere sull’opportunità di condurre una verifica relativa al transfer pricing nonché di ottenere ogni altra  informazione ulteriore in fase di controllo.

Per i contribuenti è opportuno valutare in una fase anteriore o al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi annuale la propria  compliance con la disciplina dei prezzi di trasferimento.

Le disposizioni   volte a disciplinare la documentazione devono pertanto perseguire e   contemplare tali finalità.

Le disposizioni relative alla predisposizione della documentazione dovrebbero contemplare le esigenze informative proprie di ciascuna fase dell’audit a cominciare dal risk assessment iniziale del contribuente.

La semplificazione degli obblighi di documentazione non deve pregiudicare o limitare le esigenze conoscitive ed informative delle   Amministrazioni fiscali.

 L’OCSE ritiene che un approccio alla documentazione così come concepito nel White Paper consenta di bilanciare gli interessi delle Amministrazioni fiscali e dei contribuenti.

Alcune problematiche saranno oggetto di successivi lavori dell’OCSE.

Timing Issues: occorrerà valutare quali informazioni sono richieste al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi annuale e quelle necessarie al fine di condurre un audit specifico;

Definire con precisione la soglia di materialità delle transazioni intercompany: in quanto non  tutte le transazioni infragruppo richiedono lo stesso livello di dettaglio e   di analisi.

La creazione di incentivi per la predisposizione della documentazione.

Le   sanzioni per la mancata compliance variano da paese a paese e tale differenza  influenza la predisposizione del contribuente alla collaborazione.

Ladefinizione di strumenti che possono garantire uniformità a livello   internazionale delle practices in tema di documentazione.

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UE: il Portogallo deve modificare la normativa sulla fiscalità delle imprese non residenti

La Commissione europea chiede al Portogallo di porre fine alla tassazione discriminatoria delle imprese non residenti.

Le imprese aventi la loro sede legale o di direzione effettiva fuori dal Portogallo sono soggette all’imposta sulle società per il reddito ottenuto in Portogallo. Alla pari di altri contribuenti, tali imprese possono godere di una serie di benefici fiscali. Tali benefici tuttavia non vengono accordati nel caso in cui più del 25% del capitale delle suddette imprese non residenti sia di proprietà di cittadini portoghesi residenti.

La Commissione europea ritiene che l’applicazione di un trattamento fiscale differente alle imprese non residenti, basato sulla residenza dei partecipanti al capitale, rappresenti un ostacolo alla libera circolazione dei capitali. La richiesta della Commissione assume la forma di un parere motivato. In mancanza di una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell’UE.

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La Commissione chiede l’attuazione delle norme contro l’evasione

La Commissione ha inviato pareri motivati al Belgio, alla Grecia, alla Finlandia, (provincia di Åland), all’Italia e alla Polonia, chiedendo loro di notificare il recepimento nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali della direttiva sulla cooperazione amministrativa.

La direttiva sulla cooperazione amministrativa mira ad aumentare la trasparenza, a migliorare lo scambio di informazioni ed a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, strumenti fondamentali per combattere l’evasione fiscale .

 Gli Stati membri erano giuridicamente obbligati a dare applicazione a tale direttiva a partire dal 1° gennaio 2013.

Il Belgio, la Grecia, la Finlandia, l’Italia e la Polonia non hanno ancora notificato alla Commissione l’avvenuto recepimento della direttiva in questione nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.

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Unione Europea: nuove tipologie di cessioni comprese nel reverse charge

Novità nell’ applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 luglio 2013 ha pubblicato due provvedimenti relativi al Quick Reaction Mechanism che introducono nuovi casi di applicazione del meccanismo di inversione contabile.

Il primo è relativo al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

Il secondo è relativo al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con riguardo all’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi

E’ previsto che gli stati membri possano imporre per un periodo minimo di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il meccanismo del reverse charge per le seguenti cessioni  :

•di gas ed energia elettrica e dei relativi certificati

•di console di gioco

•di tablet, computer e cellulari

•di cereali e colture industriali

•di metalli

Tale meccanismo è applicabile anche le prestazioni di servizi di telecomunicazione.

In caso di urgenza gli Stati membri possono seguire un procedimento rapido e semplificato per estendere temporaneamente (durata non superiore a nove mesi) il meccanismo anche ad altre operazioni diverse da quelle elencate, per le quali siano individuati possibili fenomeni elusivi.

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Incontri Unione Euopea Monaco: si parla di fiscalità internazionale

In occasione di questo incontro, il Ministro di stato monegasco ha ricordato gli sforzi intrapresi dal Principato dal 2009 in materia di trasparenza fiscale e di scambio di notizie, particolarmente nell’ambito dell’OCSE

Il Commissario europeo incaricato della fiscalità, Algirdas Semeta, ha incontrato il Ministro di stato del Principato di Monaco, S.E. M. Michel Roger.

S.E. M. Michel Roger ha sottolineato anche che Monaco non si è opposto a rinforzare la cooperazione con l’unione europea, nell’ottica di una rinegoziazione della Direttiva sulla Fiscalità del risparmio.
S.E. M. Michel Roger ha insistito tuttavia sulla necessità di un’uguaglianza di trattamento.

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Frontalieri: proroga della franchigia tributaria fino al 2014

Anche per l’anno 2013 i lavoratori residenti in Italia nelle zone di frontiera o nei Paesi limitrofi hanno diritto alla franchigia fiscale già prevista per il 2012. Sono “lavoratori dipendenti frontalieri” coloro che operano in Principato di Monaco, Francia, Austria, Svizzera, Slovenia, San Marino, Città Stato del Vaticano.

La Legge di Stabilità per il 2013 ha prorogato anche per il periodo d’imposta 2013 l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile in Italia dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi per un importo pari a Euro 6.700.

Un lavoratore frontaliero che percepisca, un reddito di lavoro dipendente prestato in area di frontiera pari a Euro 28.000e si  ipotizzi che il lavoratore abbia un immobile in Italia che produca reddito per 3.000 euro.

 Le imposte dovranno essere calcolate sulla somma complessiva del reddito meno la franchigia e cioè su Euro 24.300 (ovvero Euro 28.000 + Euro 3.000 – Euro 6.700).

 Ipotizzando, per semplicità espositiva, l’assenza di detrazione a carico del citato lavoratore, l’imposta netta sarà pari a Euro 5.961 (cioè euro 15.000 x 23% = euro 3.450 + Euro 9.300 x 27% = euro 2.511).

Le ragioni dell’agevolazione prevista in favore dei frontalieri possono riassumersi in una duplice esigenza:
“bilanciare” il sistema impositivo
“attrarre” a tassazione in Italia reddito.

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Svizzera-Italia: contatti per nuovo accordo fiscale

Svizzera e Italia riallacciano i contatti per un nuova intesa fiscale; all’ordine del giorno sono troviamo un accordo per un’ imposta liberatoria, un accordo contro la  doppia imposizione secondo lo standard dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’imposizione dei redditi dei frontalieri. Lo ha comunicato il portavoce della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

Non è stata fissata alcuna scadenza. Vi è stato un incontro a Berna ed i colloqui dovrebbero riprendere dopo l’estate.

Svizzera e Italia negozieranno su una nuova intesa per evitare la  doppia imposizione in base agli standard dell’OCSE e sul modo per regolare i capitali non tassati accumulati in passato.

 Roma è interessata a una soluzione analoga a quella pattuita con Gran Bretagna e Austria.
Come si procederà con i futuri redditi da capitale è una questione aperta che non è fra i punti all’ordine del giorno.

Un altro tema è la tassazione dei redditi di migliaia di lavoratori frontalieri italiani. Argomento delicato le “liste nere” che l’Italia ha stilato e che colpiscono imprenditori di piccole e medie imprese elvetiche che intendono operare oltre confine.

Entrambi i Paesi hanno interesse a risolvere queste questioni,  resta difficile fare previsioni sui tempi.

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Italia – San Marino si avvicina il trattato sulle doppie imposizioni

Le autorità competenti dei due Stati si scambieranno le informazioni “verosimilmente pertinenti” per applicare la Convenzione contro le doppie imposizioni e per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale.
Formulazione lapidaria di difficile interpretazione.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge  che prevede la ratifica italiana della convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e San Marino.
E’ prossima l’applicazione del trattato sulle doppie imposizioni tra i due Stati.
Mancano solo le notifiche tra i due Stati, le quali potrebbero perfezionarsi nei prossimi giorni.

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