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Anagrafe dei conti bancari : ennesima buffala dell’Agenzia delle Entrate

Il SID ( Sistema di interscambio dati) che nulla ha a vedere con i Servizi Segreti italiani che, dopo lo scandalo delle schedature del SIFAR e del Piano Solo, dettero i natali al primo SID (Servizio Informazioni Difesa)

Ieri si schedavano i cittadini per sesso, religione, razza, colore della pelle, orientamento politico e sessuale.

Oggi non si schedano piu’ i cittadini ma i conti correnti bancari.

Le similitudini sono assolutamente casuali e non volute.

Oggi i diritti della persona sono inviolabili, la tutela è ferrea ed inossidabile.

Attraverso l’Anagrafe dei conti correnti l’Amministrazione finanziaria disporrà di tutte le informazioni relative ai conti correnti ed analizzando questi dati stabilirà se il reddito dichiarato da ciascun contribuente è in linea con le spese ch’egli ha sostenuto.

Udite, udite!

Le banche i gli intermediari finanziari comunicheranno dati aggregati come il saldo iniziale, il saldo finale, il totale degli addebiti ed il totale degli accrediti per consentire all’Amministrazione Fiscale una visione d’insieme.

Queste notizie e questi dati sono necessari per individuare gli evasori.

Bumh: “aggettivo” che ci crede.

Che trovata! Peccato che non faccia ridere.

I dati immagazzinati via l’Anagrafe dei conti bancari confluiranno nel sistema Serpico.

Quel fenomenale sistema che utilizzando uno o piu’ super o iper computer raccoglie i dati relativi ai contribuenti: dichiarazione dei redditi, case, terreni, auto, barche e chi piu’ ne ha piu’ ne metta.

Si dice che da questa immensa mole di informazioni e dati l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di debellare l’evasione.

Verificare o ricostruire il reddito di ciascun contribuente sarà un gioco da ragazzi. Il margine di errore imputabile al sistema è meno che scarso, il tenore di vita di ogni cittadino sarà codificato e dovrà essere compatibile con le spese e gli incassi emersi dalle comunicazioni che arriveranno dalle banche.

I dati arrivano per masse di aggregazione ma, con un miracolo il cui merito è tutto delle nuove tecnologie, verranno disaggregati ed attribuiti ai contribuenti.

Ad ognuno il suo tenore di vita.

Bumh: ancora “aggettivo” che ci crede.

In tutta sincerità credo che l’Agenzia delle Entrate migliorerebbe la sua produttività se dedicasse energie e risorse alla clonazione della lampada di Aladino.

Da ragazzino ero costretto a fare i compiti delle vacanze, il libro si intitolava “Repetita juvant”.
Qui si ha l’impressione di essere in ipotesi di copia ed incolla.
Nel 1971 l’allora Ministro delle Finanze Preti inauguro’ il Progetto Athéna che si basava sulle straordinarie potenzialità di un calcolatore Ibm.
Anche a quei tempi le tasse le pagavano in pochi, talmente pochi che il Ministro parlava al singolare.
Ma il Ministro Preti assicurò: «Basterà spingere un bottone per scovare l’evasore».
Visti i risultati della lotta all’evasione vien da pensare che qualche monello abbia nascosto il bottone.

Guido Ascheri

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L’Unione Europea corre ai ripari…

Sia la riscossione delle imposte sia la lotta alle frodi e all’evasione fiscale sono responsabilità delle autorità nazionali dei paesi dell’UE. Ciononostante, una grande percentuale dei casi di frode avviene a livello transfrontaliero e un paese che agisca da solo non riuscirà a ottenere grandi risultati. L’UE fornisce da tempo strumenti per assistere gli Stati membri a contrastare le frodi in modo più efficace. Ora vuole cambiare marcia e migliorare ulteriormente. Da qui il piano d’azione

…all’interno…

Grazie agli strumenti informatici e ad altri mezzi, l’UE consente la cooperazione e lo scambio d’informazioni tra i suoi Stati membri su tutti i tipi d’imposta, in particolare sulla tassazione del risparmio e sull’IVA. Ad esempio, un sistema UE di assistenza reciproca permette alle autorità fiscali nazionali di recuperare imposte non versate con l’aiuto e la cooperazione delle autorità fiscale di un altro paese UE.

…e a livello mondiale

Molte imprese sono attive a livello mondiale, e lo stesso vale per l’evasione fiscale.  L’UE ha stipulato accordi con una serie di paesi vicini e partecipa a tutte le iniziative internazionali tese a prevenire le pratiche abusive nel settore fiscale. Inoltre, i paradisi fiscali sono sempre più presi di mira.

Questo il comunicato ufficiale.
Nellà realtà di lotta all’evasione fiscale si parla da sempre.
Risultati: nessuna traccia.

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Cayman: cerca l’inclusione nella Convenzione OCSE

Il governo delle Isole Cayman ha annunciato che ha formalmente chiesto al Regno Unito di estendere alle Isole Cayman la condizione di membro dell’OCSE / Consiglio d’ Europa Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia.

” La nostra richiesta formale di adesione arriva dopo molti mesi di discussioni sostanziali tra Cayman e Regno Unito , e sottolinea il nostro continuo impegno per la partecipazione attiva in materia di cooperazione fiscale internazionale “, ha detto il ministro per i servizi finanziari , Wayne Panton .

La convenzione prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra Stati membri nella valutazione e la riscossione delle imposte , in particolare al fine di combattere l’elusione e l’evasione fiscale . Questa cooperazione varia da scambio di informazioni , compresi gli scambi automatici, al recupero dei crediti fiscali estere .

Il comunicato stampa diramato da “Isle Cayman Financial Services ( CIFS )” precisa  che Cayman non gestirà le questioni relative alle richieste per il recupero dei crediti fiscali estere , o di scambio di informazioni per quanto riguarda le imposte locali , e dei contributi previdenziali .

Ministro Panton ha detto che attende dai funzionari Cayman e del Regno Unito che lavorano insieme il completamento delle misure necessarie per l’estensione .

CIFS ha dichiarato che supporta pienamente il Ministro e il Governo nella decisione di aderire alla convenzione .

“Il settore dei servizi finanziari è stata consultata , attraverso Cayman Finanza , nel corso di queste discussioni e siamo fiduciosi che l’attuazione degli accordi bilaterali che scaturiranno dalla convenzione prenderà in considerazione le esigenze della nostra giurisdizione “, ha detto il CEO Gonzalo Jalles .

Ha aggiunto che la convenzione è uno standard rispettato da più di 50 paesi, e ha detto che era fondamentale per i servizi finanziari di Cayman restare allineato con i movimenti globali in direzione di scambio automatico di informazioni .

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Italia: Irpef sulle seconde case sfitte

La bozza del D.L. n. 102/2013 sulla cancellazione della prima rata dell’IMU 2013 conteneva, inizialmente, una disposizione che prevedeva il ritorno dell’Irpef, nella misura del 50%, sugli immobili a disposizione sfitti (seconde o terze case per le vacanze, case date in uso ad un familiare). Con una nota ufficiale diffusa dal Governo, viene confermato che la disposizione, sebbene contenuta nella bozza del decreto legge, non è stata mantenuta nella versione finale del decreto, quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, quindi, l’Irpef sugli immobili tenuti a disposizione sfitti è saltata.

Da tenere sotto controllo.

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Trasferimento quote di S.r.l. – è sufficiente la firma digitale

fileLa legge di stabilità 2012 (L. 12.11.2011, n. 183 pubblicata nella G.U. n. 265 del 14.11.2011) ha previsto, tra le altre, alcune disposizioni volte alla riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini. Tra queste, l’art. 14, c.8, ha definitivamente chiarito che il trasferimento di quote di Società a Responsabilità Limitata può essere effettuato anche solo con firma digitale e quindi non è necessaria l’autenticazione notarile.

Allo stato attuale esistono due procedimenti alternativi per il trasferimento di quote di S.R.L.:

  • Il primo (art. 2470, c.2 c.c.) prevede l’autentica notarile della sottoscrizione dell’atto e il deposito, entro 30 giorni, dell’atto stesso presso il Registro delle Imprese;
  • Il secondo (art. 36, c.1-bis D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008) prevede la sottoscrizione digitale, da parte di tutti i contraenti, nel rispetto della normativa vigente in tema di sottoscrizione dei documenti informatici e il deposito,  entro 30 giorni, dell’atto stesso, presso il Registro delle Imprese, a cura di un intermediario abilitato munito di firma digitale.

Le due tipologie di firme sopra indicate sono definite dagli art. 24 (firma digitale) e 25 (firma autenticata) del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 07.03.2005, n. 82):

  • Art. 24 CADLa firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata …. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
  • Art. 25 CAD Firma autenticata: la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata  autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Essa attesta che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare previo accertamento:
    • della sua identità personale,
    • della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato,
    • del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

La suddetta norma di interpretazione autentica ha eliminato i residui dubbi sulla riserva di attività attribuita ai notai fino al 2008 (art. 36, c.1-bis D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008) indicando i dottori commercialisti quali soggetti abilitati a provvedere al deposito per l’iscrizione, presso il Registro delle Imprese, degli atti di trasferimento di quote di SRL, purché sottoscritti con firma digitale (semplice non autenticata) da tutti i contraenti.

Il tenore letterale della norma del 2008 aveva dato adito a interpretazioni differenti, essa infatti disponeva che “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro 30 giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilità la sede sociale a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della L. 24 novembre 2000 n. 340. Resta salva la disciplina tributaria degli atti di cui al presente comma.” Tale norma, facendo riferimento ai trasferimenti di cui al secondo comma dell’art. 2470 c.c. secondo il quale “l’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 giorni, …” è stata interpretata da certa giurisprudenza nel senso di  ritenere che il procedimento introdotto nel 2008 non fosse alternativo a quello della sottoscrizione autenticata notarile e in alcune decisioni (decreto 21 aprile 2009 del Giudice del Registro Imprese di Vicenza e sentenza 23 novembre 2009, n. 3817 del Tribunale di Vicenza) è stata disposta la cancellazione dell’avvenuta iscrizione dell’atto di trasferimento di quote di S.R.L. curato da dottore commercialista, perché carente della sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 25 CAD. Secondo tale interpretazione è sempre necessaria l’autenticazione da parte del notaio della sottoscrizione con firma digitale dell’atto di trasferimento di quote di S.R.L. e pertanto, la funzione del commercialista è limitata alla mera trasmissione del documento al Registro Imprese, vanificando gli intenti, dichiaratamente perseguiti dal legislatore, di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative concernenti l’attività d’impresa.

Dall’altra numerosi contributi di dottrina, tra cui le circolari dell’IRDCEC, hanno evidenziato come il riferimento dell’art. 36, comma 1-bis a “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile” sia fatto al contratto con cui vengono trasferite le partecipazioni da un soggetto ad un altro. L’autentica notarile non è infatti prevista come forma ad substantiam  ma come semplice forma per la regolarità del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese  e pertanto il legislatore, con tale disposizione voleva far riferimento all’atto in sé con cui le partecipazioni circolano (non alla forma dell’autentica notarile).

La controversa questione è stata anche oggetto di una interrogazione in Commissione Finanze alla Camera lo scorso aprile (risoluzione 7-00538 Fugatti, presentata dagli onorevoli Maurizio Fugatti e Massimo Bitonci) con richiesta al Governo di predisporre le modifiche normative necessarie a chiarire la volontà del legislatore.

Con la Legge di Stabilità 2012, il dottore commercialista a cui viene conferito il mandato finalizzato alla definizione dell’accordo di compravendita delle quote sociali e alla verifica dei numerosi e delicati aspetti economici, finanziari, contabili, fiscali, societari e giuridici in genere (due diligence contabile, fiscale e legale, piano economico patrimoniale, perizia di stima, patti sociali e parasociali, regolazione di sopravvenienze passive, garanzie, ecc.) potrà portare a termine ogni adempimento, in un’ottica di semplificazione, economicità e tutela del pubblico interesse.

Rientra in tale ambito di attività lo svolgimento di una serie di controlli che, nell’interesse del proprio cliente e nel rispetto della diligenza richiesta nello svolgimento dell’incarico, nonché dell’obbligo deontologico di agire nell’interesse pubblico, sono necessari perché connessi alla verifica dell’osservanza della legge e dell’atto costitutivo della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento. A tal proposito il commercialista incaricato, fermo restando quanto previsto dalla legge sulla privacy e dalla normativa in materia antiriciclaggio, è tenuto ad effettuare i seguenti principali controlli:

  • verifica dell’identità e della capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dei relativi poteri di rappresentanza;
  • verifica della legittimazione a disporre delle partecipazioni oggetto del trasferimento, avendo anche riguardo all’eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni; ·
  • verifica della non contrarietà dell’atto al buon costume e all’ordine pubblico;
  • esame dello statuto sociale e verifica dell’esistenza di
    • clausole che contengano previsioni di esclusione della trasferibilità delle quote,
    • clausole che subordinano il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi,
    • clausole che pongono condizioni o limiti ai trasferimenti a causa di morte,
    • clausole di prelazione normalmente previste allo scopo di attribuire ai soci il diritto di essere preferiti ad eventuali terzi, a parità di condizioni;
  • verifica che il capitale sociale corrispondente alla partecipazione da trasferire sia stato o meno interamente liberato;
  • richiesta dell’eventuale esistenza di patti parasociali.

Qualora il cedente o il cessionario non possano intervenire direttamente nell’atto, è possibile ricorrere all’istituto della rappresentanza come previsto quale regola generale all’art. 1392 c.c., la forma della procura deve essere la stessa di quella prevista per il trasferimento della quota. Pertanto, il rappresentato dovrà rilasciare procura con atto informatico sottoscritto con firma digitale e apposizione di marca temporale e l’atto di trasferimento della partecipazione dovrà essere sottoscritto dal rappresentante con firma digitale e sottoposto alla formalità di marcatura temporale. La procura sarà allegata, in file separato, all’atto di trasferimento.

Infine aspetti operativi particolari attengono:

  • alla creazione del documento informatico per garantire la sua immutabilità nel tempo (formato PDF/A) e per attribuirgli data certa (marca temporale),
  • alla fase di pagamento telematico delle imposte di registro e di bollo,
  • alla certificazione nei confronti delle parti contraenti delle operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR,
  • alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con la compilazione dell’apposito quadro della dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770 ordinario.

In merito agli atti costitutivi di usufrutto e di pegno sulle quote di S.R.L. va segnalato che le Camere di Commercio del Triveneto avevano disposto fin dal 2008 la sospensione del ricevimento dei relativi atti, redatti senza l’intervento del notaio e il Ministero dello Sviluppo Economico con parere n. 127447 del 5 luglio 2011 ha di recente evidenziato che permane il dubbio circa l’applicabilità della procedura in commento agli stessi atti. A seguito della legge di Stabilità 2012 qui illustrata, è auspicabile che anche agli atti di costituzione di usufrutto e pegno su partecipazioni di S.R.L possa trovare applicazione, per analogia, quanto previsto per la cessione di quote sociali.

a cura di:

dott. Lucio Antonello

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12, numero 9 anno 2011

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Lotta alle frodi ed all’evasione fiscale: l’UE corre ai ripari

Sia la riscossione delle imposte sia la lotta alle frodi e all’evasione fiscale sono responsabilità delle autorità nazionali dei paesi dell’UE. Ciononostante, una grande percentuale dei casi di frode avviene a livello transfrontaliero e un paese che agisca da solo non riuscirà a ottenere grandi risultati. L’UE fornisce da tempo strumenti per assistere gli Stati membri a contrastare le frodi in modo più efficace. Ora vuole cambiare marcia e migliorare ulteriormente. Da qui il piano d’azione.

Grazie agli strumenti informatici e ad altri mezzi, l’UE consente la cooperazione e lo scambio d’informazioni tra i suoi Stati membri su tutti i tipi d’imposta, in particolare sulla tassazione del risparmio e sull’IVA. Ad esempio, un sistema UE di assistenza reciproca permette alle autorità fiscali nazionali di recuperare imposte non versate con l’aiuto e la cooperazione delle autorità fiscale di un altro paese UE.

Molte imprese sono attive a livello mondiale, e lo stesso vale per l’evasione fiscale.  L’UE ha stipulato accordi con una serie di paesi vicini e partecipa a tutte le iniziative internazionali tese a prevenire le pratiche abusive nel settore fiscale. Inoltre, i paradisi fiscali sono sempre più presi di mira.

Molto bene, anzi benissimo. Sia consentita una domanda.  Tutti questi comunicati, tutte queste iniziative tutti questi controllori di cui sentiamo parlare da decenni non riescono ad aver ragione dei frodatori e degli evasori.
Da quale delle due parti sta il problema? Da scoprire!

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Regno Unito

Società Limited Inglese

Panoramica

È possibile costituire una private limited company al fine di esercitare un’attività. È necessario nominare le persone per gestire l’impresa (chiamati gli amministratori) e registrarsi (o’ incorporarsi’) presso la Companies House. Una volta che l’azienda è registrata, si riceve un “Certificate of Incorporation”, che prova l’esistenza giuridica dell’azienda, indica il numero della società e la data di costituzione della stessa.

Gli imprenditori individuali sono personalmente responsabili per i debiti aziendali, ma la responsabilità di una società privata è di solito limitata agli azionisti.

Le tipologie di società a responsabilità limitata

Nella private company limited by shares la responsabilità dei soci (azionisti) è limitata al valore iniziale delle azioni emesse e non pagate.

Esempio

Un’azionista ha 500 azioni inizialmente valutate a una sterlina ciascuna. Nel momento che la società fallisce, egli ha pagato solo per 100 azioni, quindi è responsabile fino al valore originario delle azioni che non aveva pagato (£ 400).

Una società privata a responsabilità limitata implica che i membri della società sono responsabili economicamente nei confronti dell’azienda fino ad un importo specifico se la società è in perdita .

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Regno Unito

Il Segretario

Il Segretario

Il segretario della società assume solitamente la posizione di capo responsabile amministrativo della società; il suo ruolo ha quindi un peso alquanto significativo nell’ambito del normale funzionamento di una società Limited. Le società per azioni pubbliche (PLC) hanno l’obbligo per legge di designare un segretario. Tale norma non si applica alle società’ per azioni private (LTD), le quali comunque hanno la facoltà di nominare tale figura se lo ritengono necessario. Gli estremi del segretario devono essere registrati nei registri sociali. Il Registro delle Imprese deve essere inoltre prontamente informato di eventuali modifiche. Gli amministratori istruiscono e determinano le funzioni del segretario della società. Il segretario si assicura che l’amministrazione della società sia condotto nel rispetto degli obblighi e di leggi, quali ad esempio:

  • Redigere i registri sociali e mantenerli aggiornati;
  • Rispettare le scadenze relative alle dichiarazioni annuali da inviare al Registro delle Imprese;
  • Organizzazione e verbalizzare le assemblee dell’organo di amministrazione;
  • Garantire che le registrazioni contabili siano mantenute in conformità alle disposizioni di legge;
  • Garantire che il bilancio sia preparato e depositato in conformità alle disposizioni di legge;
  • Monitorare in generale che le attività’ della società’ sia condotte in conformità’ alle disposizione di legge;
  • Opporre la propria firma sui documenti societari ove richiesto dalla legge;

Il segretario della società ha inoltre il potere di concludere contratti con terzi nell’ambito delle ordinarie necessità di amministrazione della società.

Al segretario è solitamente demandato il compito di mantenere i seguenti registri sociali, come previsto per legge per tutte le società:

  • Registro dei soci;
  • Registro delle ipoteche e pegni;
  • Registro degli amministratori e segretari;
  • Copia dei contratti di servizio e indennità degli amministratori;
  • Copia delle delibere di soci, amministratori e dei verbali delle assemblee;
  • Registro degli obbligazionisti (tale registro non e’ obbligatorio, ma ove esistente esso
  • deve essere mantenuto in conformità al Companies Act 2006).
  • Registro degli interessi in azioni (solamente per le società PLC);

Il segretario della società e’ la figura solitamente demandata al trasmettere l'”Annual Return” al Registro delle Imprese, debitamente aggiornato alla data prescritta per legge, che può essere l’anniversario di costituzione o l’anniversario della data del precedente “Annual Return”. Tale documento contiene le seguenti informazioni:

  • L’indirizzo della sede legale della società.
  • L’indirizzo (se differente) dove sono depositati e mantenuti i registri sociali;
  • Il tipo di società e le sue attività principali;
  • Il numero totale di azioni emesse, il loro valore nominale complessivo e gli importi pagati e non pagati per ogni azione;
  • Per ciascuna categoria di azioni, i diritti di tali azioni, il numero totale di azioni della categoria e il loro valore nominale complessivo;
  • I dati relativi ai membri della società;
  • I dati di coloro che hanno cessato di essere membri dopo l’invio dell’ultimo “Annual Return”.
  • Il numero di azioni di ciascuna classe detenute dai membri alla data dell'”Annual Return”, ed i trasferimenti avvenuti dalla data di costituzione o dall’ultimo “Annual Return”.
  • I dati relativi agli amministratori e segretari;

Il segretario e’ inoltre solitamente responsabile del deposito delle copie delle delibere speciali presso il Registro delle Imprese, entro 5 giorni dalla loro approvazione. Questo, naturalmente, include le modifiche allo Statuto, una cui copia cartacea del documento deve essere allegato alla comunicazione.

Esistono delle precise scadenze per il deposito delle informazioni previste per legge. Eventuali ritardi possono essere sanzionati per legge, ed azioni di responsabilità’ promosse contro la società ed i suoi amministratori.

Il segretario ha gli stessi obblighi di corretta gestione ed amministrazione in capo agli amministratori. Ad esempio, egli, in qualità di ufficiale della società, può (assieme agli amministratori) essere sanzionato per la mancata o tardiva presentazione del bilancio o dell'”Annual Return”.

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Direttori ed Amministratori

Amministratori

Quando registrate la vostra azienda, dovete nominare almeno un amministratore. L’amministratore è legalmente responsabile della gestione della società. Un amministratore deve avere più di sedici anni e non essere interdetto dalla qualifica di amministratore. È possibile nominare anche una società come amministratore – in ogni caso uno degli amministratori deve essere una persona fisica. Gli Amministratori sono responsabili della corretta gestione dell’azienda.

Responsabilità degli amministratori.

In qualità di amministratore di una società, la legge prevede che, gli stessi debbano:

  • Far ottenere un risultato economico positivo all’azienda utilizzando abilità, esperienza e prudenza.
  • Seguire le regole della società, indicate nello statuto.
  • Prendere le decisioni nell’interesse della società, e non per il proprio.
  • Informare gli altri soci se da una transazione derivano dei benefici personali per l’amministratore.
  • Tenere i registri aziendali e segnalare le modifiche alla Companies House e al HM Revenue & Customs,
  • Assicurarsi che i conti della società siano la riproduzione ‘fedele’ delle finanze aziendali.
  • Registrarsi per il “Self Assessment” e inviare la dichiarazione dei redditi ogni anno.

Si può delegare altre persone la gestione delle formalità ordinarie. Ad esempio, un ragioniere è in grado di gestire la contabilità per voi – ma voi sarete sempre legalmente responsabili .

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