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Applicazione dell’Exit Tax in caso di trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia.

561191-297643-jpg_384917_434x276Premessa

La Francia, come altri paesi europei, conosce il fenomeno dell’emigrazione fiscale.

Il carico fiscale è giudicato eccessivo da molti contribuenti, specialmente i piu’ agiati; i francesi normalmente scelgono di emigrare in Belgio o in Svizzera per ridurre le loro imposte.

Per combattere questo fenomeno la Francia ha adottato una normativa per tassare, al momento del trasferimento del domicilio fiscale, le plusvalenze latenti su titoli e quelle in differimento d’imposizione.

Nel primo caso, quello delle plusvalenze latenti, si tratta di impedire che la plusvalenza su titoli venga monetizzata all’estero e sfugga ad ogni imposizione in Francia. Per questa ragione i titoli debbono essere valutati dal contribuente, che presenta apposita dichiarazione, al momento del trasferimento del domicilio fiscale.

L’imposta, calcolata su questa plusvalenza stimata ma non monetizzata, è dovuta immediatamente. Il contribuente, in alcuni casi, puo’ chiedere la sospensione del pagamento ed in altri, ricorrendone le condizione,  si vedrà rimborsare l’imposta pagata.

Soggetti passivi.

I contribuenti che trasferiscono il loro domicilio fiscale al di fuori della Francia sono immediatamente assoggetati all’imposta sulle plusvalenze latenti che colpisce i diritti di società, valori, titoli o altri diritti.
La tassazione di queste plusvalenze è applicabile ai contribuenti che sono stati fiscalmente domiciliati in Francia durante almeno 6 dei 10 anni precedenti al trasferimento del loro domicilio fiscale al di fuori della Francia.

Il periodo di dieci anni di domiciliazione fiscale in Francia è conteggiato dalla data del trasferimento del domicilio fiscale.

Ad esempio:  in caso di trasferimento del domicilio fiscale avvenuto il 1 maggio 2012, si tiene conto delle condizioni di domiciliazione fiscale per il periodo dal 30 aprile 2002 al 30 aprile 2012.

La condizione di domiciliazione fiscale in Francia per sei anni si valuta nel complesso e quindi puo’ essere discontinua o intervallata nei dieci anni precedenti il trasferimento.

Sono previste norme particolari e dettagliate per il trasferimento nelle collettività e nei territori d’oltremare e nel dipartimento d’oltre mare di Mayotte.

Base imponibile e condizioni per la tassazione.

Le plusvalenze sui valori mobiliari e diritti sociali accertate al momento del trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia delle persone fisiche, sono assoggetate, al momento della successiva vendita, all’imposta sui redditi ed ai prelevamenti sociali a condizione che la vendita avvenga entro otto anni dall’uscita dal territorio nazionale.

L’exit tax, prevista dal Codice Generale delle Imposte, riguarda:

1)      i contribuenti per i quali sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a)      Trasferiscono al di fuori della Francia il loro domicilio fiscale;

b)      Posseggono al momento del trasferimento, comprendendo gli altri membri del focolare fiscale, una partecipazione diretta o indiretta di almeno l’1 per cento nel capitale di una società oppure una partecipazione diretta o indiretta in una società per un valore superiore a 1,3 milioni di euro.

2)      Le plusvalenze accertate e le plusvalenze in sospensione di tassazione su diritti sociali di società francesi o straniere assoggettabili all’imposta sui redditi delle società o di un’imposta equivalente.
La base imponibile della plusvalenza accertata corrisponde alla differenza tra il valore dei titoli il giorno del trasferimento ed il loro valore di acquisto diminuita, in determinati casi, degli abbattimenti rapportati alla durata del possesso.

Molti titoli non concorrono a formare la base imponibile. A titolo non esaustivo si possono indicare: SICAV, SPPICAV, SCOMI, titoli inerenti la partecipazione al risparmio dei salariati, quote di società a preponderanza immobiliare ed altri ancora. Nel complesso si tratta di quote o azioni di investimenti che sono esonerati dalla tassazione delle plusvalenze ovvero l’imposta è incassata ad altro titolo.

Sia le minusvalenze derivanti da cessione di titoli e o diritti effettuate tra il ° gennaio dell’anno del trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia e la data del trasferimento sia le minusvalenze derivanti da cessioni effettuate negli anni precedenti ed ancora in sospensione di pagamento non sono deducibili dalle plusvalenze latenti.

Aliquota dell’imposta

L’aliquota dell’imposizione è complessivamente del 34,5%; di cui 19% a titolo di imposta e 15,5% a titolo di prelevamenti sociali.

Sospensione del pagamento

In conformità al dritto comunitario, la legislazione accorda una sospensione di pagamento, dei diritti e senza necessità di garanzia alcuna, se il contribuente trasferisce il suo domicilio fiscale in un paese dellUnione Europea, o  in un altro stato che fa parte dello Spazio Economico Europeo ( attualmente solo Islanda e Norvegia , il Liechtestein non ha concluso convenzioni con la Francia) che abbia concluso con la Francia una convenzione fiscale di assistenza amministrativa allo scopo di lottare contro la frode e l’evasione fiscale nonché una convenzione di mutua assistanza in lateria di riscossione delle imposte.
La sospensione si applica anche in caso di trasferimento nella collettività d’oltre mare di Saint-Martin.

Se il contribuente trasferisce il suo domicilio in un’altro stato, l’impossizione si applica alla data della partenza dalla Francia. Il contribuente, prestando opportune garanzie,  puo’ richiedere una sospensione del pagamento.

Di regola, per beneficiare della sospensione del pagamento delle imposte il contribuente deve nomminare un rappresentante fiscale domiciliato in Francia.

Dichiarazione delle plusvalenze

Il contribuente deve dichiarare le plusvalenze, l’ammontare delle relative imposte e tutti gli elementi necessari al calcolo delle imposte.

Per il calcolo delle plusvalenze latenti  è consentito di considerare il valore dei titoli alla data del deposito della dichiarazione N. 2074 ET e non il loro valore alla data del trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia;

Sgravio e rimborso dell’imposta.

L’imposta relativa alle plusvalenze latenti o in riposto d’i tassazionne è sgravata o restituita:

  1. Allo spirare del temine di otto anni successivi al trasferimento del domicilio fuori della Francia, solo per l’imposta sui redditi relativi alle plusvalenze latenti;
  2. Se prima dello spirare degli otto anni il contribuente ritrasferisce il suo domicilio fiscale in Francia.
  3. In caso di morte del contribuente.
  4. In caso di donazione dei titoli o dei crediti.

Al momento della vendita o donazione dei titoli, l’imposta relativa alle plusvalenze constatate e preventivamente calcolata è diminuita se la plusvalenza effettivamente realizzata è inferiore a quella constatata, o cancellata in caso di minusvalenze.
Allo stesso modo se, alla data di vendita o donazione dei titoli,  l’abbattimento rapportato alla durata di possesso calcolato al momento del trasferimento è superiore a quello applicato al momento del trasferimento del domicilio fiscale al di fuori della Francia, l’imposta è ricalcolata sulla base delle plusvalenze ridotte per tale effetto.

Alcuni paesi non tassano le plusvalenze su titoli mentra altri applicano aliquote differenti, ad esempio per il Regno Unito l’imposta è dovuta nella misura del 18%.

Al fine di evitare la doppia imposizione, l’imposta eventualmente pagata nel paese di residenza è portata in deduzione dell’imposta dovuta in Francia, con esclusione di rimborso totale o parziale, nel limite di questa imposta ed in proporzione alla parte di base imponibile tassata in Francia.

Decorrenza.

L’exit tax è applicabile ai trsaferimenti di domicilio fiscale al di fuori della Francia intervenuti a partire dal 3 marzo 2011, sono previste disposizioni transitorie per i trasferimenti di domicilio fiscale intervenuti dal 3 marzo 2011 ed il 1 giugno 2012.

Guido Ascheri

info@ascheri.co.uk

Pubblicato su «  Fiscalità estera » Maggioli editore

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