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Dalle giurisdizioni|Regno Unito

Volete costituire una Limited?

Costituire una società nel Regno Unito

Private Limited Companies
Public Limited Companies
Companies Limited by Guarantee
Flat Management Companies

E’ possibile costituire la nuova società in un giorno lavorativo oppure acquistare una società già costituita e pronta per iniziare l’attività.

Contabilità, Paghe, Bilanci e dichiarazioni fiscali

Noi possiamo fornire un servizio globale per tutti gli obblighi contabili e fiscali.

Conto corrente bancario.

Ogni nuova società necessita di partners bancari. Noi vi presentiamo alle più importanti banche del Regno Unito e vi assistiamo nelle pratiche per l’apertura del conto corrente e per l’ottenimento della carta VISA.

Numero partita IVA

Possiamo assistervi nella pratica per ottenere il numero di partita IVA: normalmente occorre avere un volume di affari superiore a 67 mila sterline.

Ufficio virtuale

Impiantare un ufficio può essere costoso, voi potete trarre vantaggio affittando i servizi di un ufficio virtuale. Potete disporre di un numero di telefono con trasferimento delle chiamate ovunque vi troviate. Uffici e sale riunioni per incontrare i vostri clienti o fornitori.

Internet

Possiamo registrare in nome del vostro dominio e provvedere alla creazione di un sito Internet, compresa la possibilità di vendita on line, accettare pagamenti on line a mezzo le principali carte di credito.

Altri servizi. 

Se avete necessità di altri servizi, consulenze legali e commerciali vi presentiamo ai nostri partners.

Per ogni informazione:

E mail : info@ascheri.co.uk […]

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La salvaguardia del patrimonio immobiliare

immobileNel tempo sono cresciute le responsabilità dei professionisti, degli amministratori, dei dirigenti e di tutti gli imprenditori. Con esse aumentano i rischi di aggressione del patrimonio personale o d’impresa, con particolare riguardo a quello immobiliare.

Nella legislazione italiana non si trovano strumenti societari idonei alla spersonalizzazione del patrimonio immobiliare e si è costretti a ricorrere a soluzioni alternative, frutto di costruzioni o montaggi giuridici complessi.

I contratti che si utilizzano sono l’acquisto con riserva di proprietà, l’accensione di un mutuo fondiario, l’acquisto in leasing, la stipula di un contratto di vendita preliminare con trascrizione, ed altri ancora.

Nella legislazione di altri paesi europei incontriamo tutta una serie di strumenti societari atti a favorire la costituzione di un patrimonio immobiliare autonomo, patrimonio difficilmente aggredibile. La distinzione fra la sfera imprenditoriale e professionale ed il patrimonio immobiliare è netta, spesso insormontabile. L’utilizzo di questi strumenti è privilegiato, spesso consigliato e, non raramente, favorito con agevolazioni anche fiscali.

Senza alcuna pretesa esaustiva ricordiamo alcuni dei tipi di società idonei a salvaguardare il patrimonio immobiliare personale o d’impresa. La società civile monegasca si distingue per l’anonimato dei soci e per il numero contenuto di adempimenti contabili e fiscali.

La società civile lussemburghese regola la distinzione del patrimonio immobiliare in una struttura giuridica distinta dall’impresa che esercita l’attività commerciale o industriale. Tale tipo di società è definito società civile di gestione quando il suo scopo è quello di amministrare gli immobili di cui è proprietaria e che concede in affitto all’impresa.

Nel diritto societario lussemburghese troviamo la società di “ Titrisation”. Questa operazione di “titrisation” permette ad una società costituita in Europa o altrove di estrarre dal suo patrimonio gli attivi immobiliari. La società di titrisation distribuisce delle azioni al portatore completamente anonime. Questa scelta è particolarmente valida anche come mezzo alternativo di finanziamento.

La società privata a responsabilità limitata di diritto belga può essere utilizzata sia per la gestione del patrimonio immobiliare sia per l’esercizio dell’attività imprenditoriale. Ovviamente lo sdoppiamento avviene mediante la costituzione di due distinte società.

La società a responsabilità familiare di diritto francese, con possibilità di capitale sociale variabile, è uno strumento giuridico ad hoc.

La società civile immobiliare francese presenta alcune particolarità che la rendono molto interessante.

Innanzi tutto è possibile costituire delle società civili a capitale sociale variabile. Nello Statuto e nel Registro del Commercio figurano solo i nomi dei fondatori, gli ingressi e le uscite di soci che avvengono successivamente alla costituzione appaiono solo negli atti della società con esonero da qualsivoglia adempimento amministrativo o di pubblicità.

Altra peculiarità della società civile immobiliare di diritto francese è l’applicabilità della clausola della “tontine”. La “tontine” è un sistema di investimento nel quale la proprietà è attribuita definitivamente all’ultimo dei sopravissuti, senza ufficializzazione delle modificazioni intermedie. In pratica è se come l’acquisto fosse effettuato dal sopravissuto.

E’ una clausola a carattere aleatorio che deve essere utilizzata con un occhio di riguardo all’età ed allo stato di salute dei contraenti. Inoltre è bene limitare la clausola della tontine ad alcuni degli intervenienti, lasciando fuori del patto alcune quote, attribuite a membri della famiglia, al fine di evitare la cessazione della società per mancanza della pluralità di soci. Occorre prestare particolare attenzione alle ipotesi in cui il patto possa essere ricondotto ad una donazione occulta.

Nell’insieme constatiamo una netta tendenza a dissociare gli immobili dall’impresa propriamente detta. Noi condividiamo appieno questa scelta che ritroviamo con sempre maggiore frequenza nei montaggi giuridici consigliati dai professionisti al momento della creazione delle imprese o nel momento della loro ristrutturazione.

La costituzione di una struttura giuridicamente indipendente per finanziare gli immobili e metterli successivamente a disposizione dell’impresa, si rivela spesso una scelta giudiziosa.

Ipotizziamo l’utilizzo di una Società Civile Immobiliare, consapevoli che, a seconda dei casi e della consistenza del patrimonio immobiliare da tutelare, altri tipi di società possono essere più validi.

La SCI costituisce, in effetti, una struttura molto duttile e si adatta a situazioni familiari, imprenditoriali e professionali diverse.

Perché dissociare l’immobiliare dalla gestione dell’impresa? Sono diverse le ragioni che possono motivare questa scelta:

Proteggere il proprio patrimonio immobiliare professionale da eventuali azioni di creditori dell’impresa.
Preparare il trasferimento dell’impresa nell’ambito familiare
Facilitare la vendita dell’impresa a terzi
Assicurare ai soci della SCI, ed eventualmente a dei propri familiari, dei redditi immobiliari.
Proteggere il proprio patrimonio immobiliare professionale da eventuali azioni di creditori dell’impresa
Nel caso di azioni e procedure contro la società di gestione è possibile salvaguardare gli immobili. E’ necessario essere molto prudenti: la protezione non opererà in certe situazioni. I Tribunali possono estendere le azioni alla SCI, se giudicano che quest’ultima è fittizia o che vi è confusione tra la SCI e l’Impresa. Questa nozione potrebbe essere accolta se si prova che c’è stato trasferimento di attività tra le due società senza alcuna contropartita: canoni di locazione ingiustificatamente elevati, arricchimento della Sci in danno della società di gestione, migliorie ai locali finanziati dalla società di gestione ed acquisiti alla SCI senza indennità alcuna. Preparare il trasferimento dell’impresa nell’ambito familiare

Nel caso di un’impresa a conduzione famigliare, la costituzione di una SCI permette di assegnare la gestione dell’impresa a uno o più figli che dimostrano essere i più idonei a gestire l’impresa, e trasferire agli altri le quote della SCI, per via di donazioni o per testamento. Per le SCI francesi può essere interessante la “donation-partage”.

Facilitare la vendita dell’impresa a terzi
L’attivo immobiliare può rappresentare una posta molto importante nel bilancio di un’impresa. Eppure gli immobili non costituiscono in quanto tali degli elementi della produzione, eccetto quando sono specifici ad una particolare attività (albergo, clinica, ecc.) Di conseguenza, gli acquirenti potenziali attribuiranno maggiore importanza ad altri beni produttivi per la determinazione del valore di acquisto dell’impresa. Un’impresa senza attivo immobiliare è dunque più facilmente cedibile in quanto l’acquirente non è obbligato ad acquistare gli immobili. Inoltre questi non rischieranno di essere sottovalutati.

Assicurare ai soci della SCI, ed eventualmente a dei propri familiari, dei redditi immobiliari.
Il principio è il seguente: l’impresa versa alla SCI un affitto, che deve corrispondere al valore locativo dell’immobile. Gli utili della SCI, rappresentati essenzialmente da questi affitti, dedotte le spese e gli interessi per il mutuo, vengono suddivisi fra gli associati in proporzione della loro partecipazione al capitale. Questi utili costituiscono per gli associati (fra i quali può esserci l’imprenditore) una volta rimborsati i prestiti, dei redditi fondiari complementari. Se l’imprenditore decide di cedere l’impresa, egli conserverà questa fonte di reddito, ottima integrazione del trattamento di pensione.

Perché una SCI
L’utilizzo di una SCI facilità la trasmissione familiare del patrimonio immobiliare personale e d’impresa. Evita che gli eredi si trovino proprietari di un immobile in comunione, situazione difficile da gestire quotidianamente. Se uno degli eredi desidera cedere le sue quote, non obbligherà gli altri a vendere l’immobile come succede nel caso di comunione. Il problema della dissociazione del patrimonio immobiliare è vero, reale ed attuale. A nostro avviso le soluzioni vanno ricercate, caso per caso, nell’ambito della legislazione societaria europea. […]

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Dalle giurisdizioni|Unione Europea

Il contratto di agenzia in Europa

Premessa

Tutti i Paesi che fanno parte della UE in sede di adesione si sono impegnati al recepimento della Direttiva 86/653/Cee del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli adenti commerciali indipendenti.

Austria

Il contratto di agenzia è regolato dalla legge sugli agenti di commercio del 1993 che ha recepito la direttiva 84/653/CE: l’agente (persona fisica o giuridica) promuove la stipulazione di contratti a favore del proprio mandante ed esercita la sua attività in modo indipendente e non occasionale.

E’ previsto per l’agente l’obbligo di astenersi da qualsiasi concorrenza contraria agli interessi del preponente. L’agente di commercio, se non espressamente convenuto, non è autorizzato a concludere direttamente contratti in nome e per conto del preponente.

Belgio

I contratti di agenzia sono sottoposti alla normativa di cui alla legge del 13.04.1995. Il contratto può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Principali caratteristiche:

  • può essere esclusa la clausola di esclusività in una determinata zona

  • e’ importante sottolineare che, salvo stipulazione contraria, tutte le norme previste sono imperative

  • il contratto non deve avere necessariamente la forma scritta.

Bulgaria

Il testo legislativo di riferimento è il Codice di Commercio del 1991.

Elementi principali:

  • possibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato potendo recedere con un preavviso di un mese, durante i primi 3 anni di durata, e di tre mesi, successivamente

  • gli agenti hanno diritto ad un indennizzo per i vantaggi di cui gode il preponente, successivamente alla cessazione del contratto, in forza della clientela procurata all’agente

  • le provvigioni, in mancanza di un diverso termine previsto contrattualmente, devono essere versate mensilmente

  • l’agente ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del proprio incarico, salvo che sia diversamente previsto dal contratto

Cipro

Law 51(1)/92 del 03.07.1992.

Forma

Il contratto deve essere obbligatoriamente concluso in forma scritta

Patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza post-contrattuale (c.d. patto di fedeltà) deve avere i seguenti requisiti:

  • sia stato concluso in forma scritta

  • sia limitato alla zona, clientela e genere di prodotti oggetto del precedente rapporto di agenzia

  • sia concluso per un periodo non superiore ai 2 anni dalla data di cessazione del rapporto

Indennità di fine rapporto

Detto obbligo del preponente è subordinato alla presenza dei seguenti requisiti:

  • il preponente deve aver acquisito nuovi clienti o aver incrementato significativamente il volume d’affari con clienti preesistenti grazie all’attività di intermediazione dell’agente

  • da tali rapporti commerciali devono derivare sostanziali vantaggi alla casa mandante

  • il pagamento di tale indennità deve considerarsi equo, tenuto conto di tutte le circostanze.

L’importo dell’indennità non potrà essere superiore all’equivalente di un anno di provvigioni, calcolate sulla media degli ultimi 5 anni.

L’indennità non è dovuta quanto:

  • il preponente risolve il contratto per inadempimento imputabile all’agente di tale gravità da consentire la risoluzione immediata del contratto

  • l’agente recede dal contratto, salvo che ciò non sia dovuto ad inadempimento del preponente o sia giustificato da circostanze quali l’età dell’agente, la sua infermità o malattia, per le quali non possa più essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività

  • quanto l’agente, sulla base di un accordo con la casa mandante, abbia ceduto ad un terzo i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto di agenzia.

Danimarca

La Danimarca ha recepito la direttiva comunitaria sugli agenti di commercio del 18.12.86 con la legge n. 27211990-n5-02.

Il contratto di agenzia può essere stipulato sia verbalmente che per iscritto. Le parti possono liberamente inserire nel loro contratto una clausola di esclusiva che può essere sia reciproca che a favore dell’una o dell’altra parte.

Le obbligazioni principali del preponente sono:

  • fornire la documentazione e le informazioni necessarie all’agente per l’esercizio della sua attività

  • fornire all’agente un rendiconto trimestrale delle provvigioni da questi maturate

  • informare tempestivamente l’agente dell’eventuale rifiuto di ordini sollecitati dall’agente stesso

  • informare l’agente se si prevede un calo del giro d’affari

Le obbligazioni principali dell’agente sono:

  • promuovere la stipulazione di contratti all’interno della zona assegnatagli e secondo le indizioni previste dall’accordo stipulato col preponente

  • fornire informazioni al preponente sull’andamento del mercato, sulla clientela nuova, sui singoli ordini promossi,…..

  • tutelare gli interessi del preponente ed agire lealmente nei confronti di questi

  • seguire le direttive impartite dal preponente

Il contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato. In assenza di un termine si considera che le parti hanno inteso stipulare un contratto a tempo indeterminato.

All’atto della cessazione del rapporto di agenzia, l’agente ha diritto ad un’indennità nei seguenti casi:

  • l’agente ha ampliato la clientela del preponente o ha maggiorato il giro d’affari con la clientela già esistente all’atto della stipula del contratto, se detta clientela potrà continuare a dare al preponente consistenti vantaggi

  • il versamento dell’indennità è equo, tenuto conto della perdita subita e subenda dall’agente a causa ella risoluzione del contratto da parte del preponente

  • l’indennità è dovuta anche se la causa della fine del rapporto è la morte dell’agente.

L’indennità non è dovuta nei seguenti casi:

  • il preponente risolve il contratto per inadempimento dell’agente

  • se è l’agente a risolvere il contratto, tranne nel caso in cui la risoluzione del contratto è dovuta a fatti attribuibili al preponente, all’età o a malattia dell’agente

  • se l’agente e il preponente convengono di cedere l’agenzia ad un terzo

L’importo dell’indennità non può eccedere una somma corrispondente ad un anno di provvigioni lorde, calcolato sulla base della media degli ultimi 5 anni (in caso di durata minore, si dovrà fare il calcolo sulla base della media degli anni di effettiva durata del rapporto).

Estonia

Il recepimento della Direttiva 86/653/Cee è avvenuto con modifica alla Legge sulle Obbligazioni, artt. 670-691, con legge del 19 novembre 2003, in vigore dal 12 dicembre 2003

Finlandia

In Finlandia vige la regolamentazione europea in fatto di responsabilità contrattuale e la contrattazione è libera. (L. 417, 8 maggio 1992

Francia

L’Agente commerciale è un imprenditore indipendente che negozia ed eventualmente conclude contratti di vendita, d’acquisto, di noleggio di beni e di servizi, a nome e per conto del fornitore (mandant) e viene retribuito mediante commissione. Il contratto di agenzia è regolato dal decreto ministeriale del 23.12.1958, modificato il 22.08.1968 e dalla legge del 25.09.1991 in applicazione della direttiva CEE in materia.

La figura giuridica più utilizzata è quella dell’agente commerciale “statutario”: si tratta di agenti commerciali (persone fisiche o giuridiche) iscritti ad un apposito registro del commercio previsto dal decreto del 1958.

Affinché si possa applicare ad un rapporto d’agenzia il decreto devono sussistere due requisiti essenziali:

– la forma scritta del contratto

– l’iscrizione nel registro degli agenti commerciali

Principali elementi contrattuali

Prodotti

I prodotti per i quali l’incarico è conferito devono essere chiaramente indicati; nel caso in cui il mandant conferisca all’agente la promozione di tutti i suoi prodotti, si dovrà controllare se eventuali nuovi prodotti siano inclusi nel mandato

Territorio

La zona per la quale l’incarico è conferito deve essere chiaramente indicata nel contratto

Definizione del mandato

Il contratto d’agenzia dovrà indicare se all’agente è attribuito o no il potere di rappresentanza o il potere di concludere contratti in nome e per conto del mandant, oppure se si debba limitare alla trattativa ed alla trasmissione degli ordini

Autonomia dell’agente

Il contratto deve indicare che l’agente svolge la sua attività in maniera autonoma sopportando personalmente le spese ed i costi relativi all’attività svolta

Esclusività dell’incarico

Il contratto dovrà chiaramente indicare se sussiste un mandato esclusivo a favore dell’agente, se cioè il mandant si impegna a non concedere a terzi il diritto di rappresentare gli stessi prodotti contrattuali nello stesso territorio

Obbligo di non concorrenza

Il contratto può indicare se sussiste a carico dell’agente l’obbligo di non rappresentare prodotti concorrenti durante la durata contrattuale. Può anche essere previsto un obbligo di non concorrenza dopo la fine del contratto, limitato nel tempo e nello spazio

Obblighi dell’agente

E’ preferibile che il contratto preveda in dettaglio le condizioni d’esercizio del mandato e gli obblighi dell’agente in materia (ad esempio: spese di rappresentanza e pubblicità, fiere e manifestazioni….)

Obblighi mandante

Deve indicare gli obblighi del fornitore circa le informazioni da trasmettere all’agente, l’assistenza tecnica, la fornitura di cataloghi e listini

Minimo d’ordini

Il contratto può stabilire che l’agente sia tenuto a trasmettere un minimo annuale d’ordini

Provvigioni

Il contratto deve indicare chiaramente le provvigioni in favore dell’agente, i criteri di calcolo, i termini e le modalità di pagamento delle stesse.

Durata del contratto ed indennità di fine rapporto

Il contratto può essere concluso a tempo indeterminato o determinato

Legge applicabile

Tutti i contratti di agenzia sono soggetti prioritariamente alle norme previste dal decreto del 1958 che possono essere eventualmente integrate o completate con un regime diverso di quello francese

Foro competente e clausola compromissoria

Nel caso di contratto di agenzia concluso tra un agente francese e un mandant estero è possibile prevedere una giurisdizione straniera in base all’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968

Clausola risolutiva espressa

E’ sempre consigliabile prevedere nel contratto la possibilità di una risoluzione immediata qualora si verifichi una grave violazione contrattuale da parte dell’agente

Cessione del contratto

Il decreto del 1958 non prevede nulla in materia di cessione del mandato. Ove il contratto non preveda la possibilità per l’agente di procedere alla cessione del mandato, il mandant potrà procedere ad ogni cessione dello stesso. Ove invece tale clausola sussista, il mancato consenso da parte del mandant comporterà per quest’ultimo la conseguenza di dover indennizzare l’agente con una somma uguale all’indennità di fine rapporto

Germania

L’agente di commercio è una persona fisica o giuridica autonoma che promuove contratti di vendita per conto del mandante. La normativa tedesca sul rapporto di agenzia è contenuta negli artt. 84-92 del Codice di Commercio Tedesco (HGB), libro 1, cap. VII. La provvigione è dovuta solo per i contratti effettivamente procurati dall’agente, anche se è possibile affidare all’agente una regione e garantirgli la provvigione su tutte le vendite che si svolgono, anche senza il suo intervento diretto. Al termine del contratto di agenzia l’agente ha diritto a una “indennità di clientela” il cui massimo è fissato dalla legge nell’ammontare medio annuo delle provvigioni percepite dall’agente negli ultimi 5 anni di attività.

Nei rapporti tra l’Italia e la Germania si pone costantemente la questione del diritto applicabile al rapporto di agenzia. La legge tedesca riconosce alle parti la facoltà di sottoporre il proprio rapporto alla disciplina del diritto nazionale che preferiscono. In mancanza di una scelta si applicherà la legge del paese dove l’agente ha il centro dei propri affari, quindi se l’agente esercita la propria attività di agente in Germania sarà applicabile la legge tedesca, mentre sarà applicabile il diritto italiano se l’agente opera in Italia.

Gran Bretagna

L’agente è l’intermediario locale (residente agent) che, in nome e per conto dell’esportatore, acquisisce ordini o conclude contratti con terzi per conto di quest’ultimo. Il compenso per queste attività è normalmente costituito dalla commissione preventivamente concordata, dovutagli per ogni affare concluso. Il contratto che istituisce il rapporto di agenzia è denominato “agency agreement”.

Vi sono due tipi di agente che danno luogo a diverse situazioni giuridiche:

– agente senza diritti di esclusiva (agent)

– agente con diritto di esclusiva (sole agent)

Dal 01.01.1994 è in vigore la normativa (The Commercial Agents – council directive – Regulations 1993) applicabile agli agenti commerciali che stabilisce i diritti e i doveri degli agenti, la remunerazione degli stessi e i modi in cui si può porre termine al contratto e le indennità dovute all’agente.

Nel 1998 la disciplina ha subito alcuni emendamenti in particolare relativi alla risoluzione di eventuali conflitti di giurisdizione.

Principali Doveri dell’agente

Principali Doversi dell’esportatore

– Usare ragionevole diligenza, attenendosi alle istruzioni ricevute

– Rivelare all’esportatore tutti i fatti essenziali

– Non divulgare informazioni riservate e confidenziali

– Fare rendiconto all’esportatore

– Evitare in modo assoluto conflitti di interesse/concorrenza

– Agire in buona fede

– Concedere il rimborso spese

– Prevedere un indennizzo per eventuali danni subiti dall’agente

– Informare l’agente quando si ha ragione di prevedere una caduta degli ordini

– Concedere preavviso nel caso di risoluzione del contratto

– Versare n’indennità di cessazione del contratto nel caso in cui l’agente abbia effettivamente aumentato i clienti o il giro d’affari dell’esportatore

– Fornire la documentazione necessaria all’agente per calcolare e verificare la commissione

Grecia

Decreto presidenziale greco del 30.06.1991, n. 219 di attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

Irlanda

La direttiva Comunitaria 86/653 relativa al coordinamento degli Stati membri nella disciplina degli agenti commerciali indipendenti è stata resa esecutiva in Irlanda il 01.01.1994.

Lettonia

Ha recepito la direttiva modificando gli articoli 45 ss del codice di commercio (Commerci Law) con effetto 01.01.2002.

Lituania

La disciplina è contenuta nel codice civile ed è in vigore dal 01.07.2001. La normativa è dettagliata e, alle disposizioni di recepimento della direttiva 653/86 si aggiungono alcune ulteriori norme dedicate agli effetti del rapporto di agenzia commerciale in relazione alla conclusione ed esecuzione di contratti di vendita internazionali.

Il codice pone come pre-requisito per lo svolgimento dell’attività di agenzia la stipulazione di un’assicurazione da parte dell’agente.

Lussemburgo

Il contratto di agenzia è disciplinato dalla legge 3 giugno 1994 che ha recepito la Direttiva 86/653/Cee.

Malta

Malta ha adeguato il proprio ordinamento alla disciplina comunitaria sull’agenzia, modificando gli articoli 70 ss del codice di commercio con l’Act no. IX of 2009 del 2 settembre 2003. La disciplina richiede come condizione essenziale per lo svolgimento dell’attività di agente l’ottenimento di una licenza da parte dell’autorità amministrativa.

Olanda

Il contratto d’agenzia è disciplinato negli articoli 401-445 del Libro 7°, Titolo 7°, del Nuovo Codice Civile olandese (in vigore dal 1° settembre 1993), inoltre la normativa recepisce la direttiva 86/653/CEE del 18.12.1986.In Olanda non è nota la figura del “procacciatore d’affari”. Ogni intermediario, occupato nella promozione, è considerato agente. Il relativo contratto è definito come accordo tra il preponente e l’agente commerciale, avente per oggetto il servizio d’intermediazione contro corrispettivo. L’agente, su accordo delle parti, può operare anche in nome e per conto del preponente. La stipula del contratto può compiersi anche oralmente, o tacitamente dal momento in cui viene concessa all’intermediario la percentuale sugli affari da lui proposti. La giurisprudenza considera vincolanti gli accordi taciti o orali, le corti olandesi rilasciano entro breve tempo ingiunzioni ed ordinanze giudiziali contro i preponenti morosi, rafforzando i provvedimenti con penali immediatamente esecutive, in caso di inottemperanza. In caso di cessazione del rapporto, non imputabile all’agente o a risoluzione per giusta causa, il preponente deve versare all’agente un’indennità di clientela. Il calcolo di tale somma è determinato dalla normativa di derivazione comunitaria (direttiva sugli agenti 86/653/Cee del 18.12.1986), che prevede un anno intero di provvigioni extra commisurato alla media degli ultimi 5 anni di attività. Non solo, qualora il contratto di agenzia sia stato disdetto da una delle parti senza preavviso o giusta causa, il diritto olandese (in applicazione della citata direttiva) determina un risarcimento a favore della controparte. L’obbligatorietà di tale indennizzo dipende dalle circostanze e dalla colpa o dolo del preponente o dell’agente. Le parti possono derogare convenzionalmente a tale disposizione legale.

Clausole particolari

Gli agenti olandesi richiedono di norma la concessione dell’esclusiva. Di converso, a differenza dell’agente disciplinato dalla normativa italiana, vi è la facoltà dell’operatore olandese di trattare marchi concorrenti e di percepire la provvigione indipendentemente dal buon esito degli affari.

In tema di legge e foro competente, qualora il contratto d’agenzia non disponga diversamente, in caso di controversia sarà applicabile la legge e il foro del paese dove ha sede l’agente.

Nel 2008 specifiche regole introdotte nel codice civile hanno conformato i termini di preavviso da dare in caso di risoluzione nel modo seguente. Il preavviso è di un mese nel primo anno contrattuale dei contratti a durata indeterminata, due nel secondo e tre nel terzo e nei successivi.

Polonia

Regolato dal c.c. agli artt. 758-764 del c.c. modificati con legge del 26 luglio 2000, entrata in vigore il 9 dicembre 2000 a seguito recepimento della Direttiva 86/653/Cee.

E’ prevista una disposizione sullo star del credere in base alla quale la responsabilità dell’agente deve essere pattuita per iscritto e riferita a specifici affari determianti. Le parti devono prevedere una specifica remunerazione dell’agente a tale scopo.

Portogallo

Il contratto di agenzia è regolato dal Decreto legge n. 178/86 del 03.07.1986 modificato dalla legge 118/93 del 13.04.1993.

Non è prevista una forma specifica per il contratto di agenzia, esistono comunque alcune clausole che hanno validità solo se la forma utilizzata è quella scritta, che sono:

  • attribuzione di poteri di rappresentanza all’agente
  • autorizzazione ad assumere debiti
  • non applicabilità del diritto di esclusiva di rapporto di una o ambo le parti
  • l’obbligazione di non intraprendere attività competitive

L’atuonomia dell’agente permette l’utilizzazione di sub-agenti e i rapporti tra questi sono regolati dalla normativa sul contratto di agenzia.

 

Repubblica Ceca

E’ dal Codice Commerciale (Legge 513 del 1991). Il contratto di rappresentanza commerciale è regolato dagli artt. 652-672 del Codice Commerciale, modificati con legge del 26 luglio 2000, entrati in vigore il 01.01.2001 a seguito recepimento della Direttiva 86/653/Cee.

Principali caratteristiche:

  • è previsto lo star del credere

  • in caso di contratto a tempo determinato le parti possono recedere, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti per i contratto a tempo indeterminato (un mese nel primo anno di contratto, due mesi nel secondo e tre mesi nel terzo e nei successi anni di durata del rapporto), a condizione che negli ultimi 12 mesi non sia stato raggiunto il fatturato fissato come minimo nel contratto ovvero quello proporzionato alle vendite in quello specifico mercato.

Slovacchia

Il contratto di agenzia è disciplinato dagli artt. 652-672/a del Codice Commerciale modificati con una novella generale del Codice nel 2001 a seguito recepimento della Direttiva 86/653/Cee.

Clausole particolari

  • Diritto del preponente di pretendere la prestazione di un terzo in quanto l’agente non sia temporaneamente in grado di detenere oggetti o adempiere obbligazioni nell’interesse del preponente

  • Il preponente ha il diritto di richiedere all’agente l’esecuzione di una promessa del terzo, se l’agente si era impegnato per iscritto a tale risultato o nel caso di violazioni delle istruzioni del preponente

  • Prevede la riserva di proprietà a favore del principale d’eventuali beni consegnati per la vendita all’agente, sino alla consegna all’acquirente.

  • Se il cliente promosso dall’agente viene meno alle sue obbligazioni l’agente deve operare per fare eseguire le obbligazioni contratte o mettere in grado il mandante di farle eseguire.

Romania

La normativa si adeguata alla direttiva comunitaria 86/653 in tema di agenzia commerciale e la legge sull’Agenzia Commerciale n. 509/2002 è entrata in vigore a partire dal 06.10.2002.

Slovenia

Ha recepito la direttiva con effetto 01.01.2002 (Legge sulle Obbligazioni adottata il 3 ottobre 2001, artt. 807-836), riprendendo i contenuti della direttiva, salvo poche eccezioni.

Spagna

Il contratto di agenzia è regolato dalla L. 12/1992. Questa legge recepisce la Direttiva 86/653/CEE in merito ai diritti degli Stati membri in materia di coordinamento normativo degli agenti commerciali indipendenti.

Svezia

La legislazione svedese sui contratti di agenzia segue le direttive comunitarie sul coordinamento delle norme degli Stai membri in materia.

Ungheria

La normativa sul contratto di agenzia, che si adegua alla direttiva comunitaria 86/653, è stata approvata con la legge CXVII del 2000 ed è entrata in vigore l’01.02.2001.

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Europa: succursali e filiali

512px-European_flag_in_Karlskrona_2011Succursali e filiali

Panoramica

Qualsiasi impresa legalmente costituita in un paese dell’UE può aprire una sede secondaria (ufficio, agenzia, succursale o filiale) in un altro paese dell’UE.

  • Libertà di stabilimento (articolo 43 del trattato CE)

Tipi di sedi secondarie

Le imprese possono costituire diversi tipi di sedi secondarie:

  • un ufficio, che rappresenta la società e fornisce informazioni sui prodotti ma, in linea di principio, non svolge un’attività commerciale;
  • un’agenzia, che svolge funzioni di rappresentanza della società;
  • una succursale, ossia un’entità dotata di maggiore autonomia che svolge attività in proprio, ma sempre per conto dell’impresa cui fa capo;
  • una filiale, ossia un’entità dotata di personalità giuridica, costituita in un paese ospitante in una delle forme previste dal diritto societario di quest’ultimo, il cui capitale è interamente di proprietà dell’impresa madre (una società con un socio unico, una forma sociale riconosciuta in tutti i paesi dell’UE) o controllato da un’altra società insieme a soci di minoranza locali (una filiale comune).

Se uffici, agenzie e succursali non hanno personalità giuridica, le filiali sono persone giuridiche autonome rispetto alla società madre.

Condizioni

Per costituire una sede secondaria in un altro paese dell’UE, le imprese devono:

  • rispettare i codici deontologici professionali;
  • ottenere le autorizzazioni necessarie;
  • possedere tutti i requisiti previsti dalla legge;
  • verificare i requisiti fiscali.

In tutti i paesi dell’UE le succursali devono:

  • iscriversi nel registro delle imprese e adempiere alle necessarie formalità in materia di imposte, IVA e previdenza sociale;
  • pubblicare informazioni – le stesse in tutti i paesi dell’UE – sulla società cui fanno capo e sulle sue attività.

Le filiali devono inoltre seguire tutte le procedure prescritte per la costituzione di una società nel paese ospitante.

I responsabili di uffici e agenzie devono ottenere un’autorizzazione, iscriversi alla camera di commercio o ad altri organismi analoghi e verificare quali siano i loro obblighi fiscali e previdenziali nel paese ospitante.

Sportelli unici

La direttiva europea sui servizi, cui va data piena attuazione entro la fine del 2009, impone ai paesi dell’UE di semplificare tutte le procedure connesse all’avvio e allo svolgimento di un’attività di servizio. Entro la fine del 2009, le imprese e i singoli operatori che prestano servizi devono poter espletare tutte le formalità necessarie attraverso sportelli unici, a distanza e per via elettronica.

Per maggiori informazioni:

 

 

info@ascheri.co.uk

 

[…]

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Dalle giurisdizioni

Scheda paese: Gibilterra

Tutte le nuove attività imprenditoriali intraprese dopo il 1° luglio 2009 beneficiano dell’aliquota ridotta del 10%

1. Introduzione
Gibilterra, territorio d’oltremare del Regno Unito situato sulla punta della penisola iberica, a nord del Marocco e a sud della Spagna, è stato sempre considerato un centro finanziario offshore. La sua posizione strategica a livello geografico l’hanno resa per un lungo periodo di tempo oggetto di contesa fra Regno Unito e Spagna. Nel 2006 è stata approvata la nuova costituzione con il voto favorevole del 60% della popolazione e allo stato attuale il territorio vede la presenza di organi legislativi ed esecutivi dotati di competenze costituzionalmente garantite, senza una politica estera e di difesa autonoma e con una moneta ancorata a quella dello Stato dominante. Una normativa fiscale specifica è stata introdotta nel 1952 ed è stata, successivamente, oggetto di emendamenti. Ciò che preme evidenziare è che sia le disposizioni tributarie sia la normativa di natura civilistica si ispirano al sistema legislativo del Regno Unito.

2. L’imposta sul reddito delle persone fisiche
Tale imposta si applica alle persone fisiche ed ai trust residenti ed alle persone e ai trust non residenti in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Si considerano residenti quegli individui che normalmente risiedono in Gibilterra, fatta eccezione per eventuali brevi periodi nel corso dell’anno. Nello specifico un individuo è considerato residente qualora risieda nel paese per più di 183 giorni l’anno. Gli individui di nazionalità inglese o irlandese che lavorano in Gibilterra ma che risiedono nelle cittadine spagnole di La Linea e Algeciras sono considerati residenti nel territorio di Gibilterra.

2.1 La base imponibile
L’imposta si applica alle seguenti categorie di reddito:

Reddito di impresa e da lavoro autonomo;
Reddito da lavoro dipendente;
Dividendi e interessi;
Pensioni, alimenti e altri redditi similari;
Redditi da locazione, royalties, premi e altri redditi derivanti da beni di proprietà;
Redditi derivanti dal possesso di un’abitazione per fini personali.
I redditi di lavoro dipendente e le pensioni sono assoggettati a ritenuta alla fonte. Si applica il principio della tassazione del reddito ovunque prodotto. Tuttavia in riferimento ai redditi esteri prodotti da soggetti residenti nel territorio ma con domicilio all’estero si applica il principio della tassazione di quanto viene rimesso nel territorio (cosiddetto criterio della “remittance basis” vigente nel Regno Unito secondo il quale la tassazione avviene solo se le somme guadagnate all’estero vengono trasferite nel territorio nazionale).
Lo status di cittadino residente ma con domicilio all’estero è stato mutuato dal diritto tributario inglese. Si tratta  di contribuenti che pur essendo residenti nel territorio hanno eletto domicilio all’estero e sono soggetti a tassazione solo per i redditi prodotti nel Regno Unito e per quelli esteri che siano stati “rimpatriati”. I residenti con domicilio in Gibilterra sono invece tassati sui redditi ovunque siano stati prodotti.  Per quanto riguarda i dividendi e gli interessi di fonte estera sono esenti qualora siano stati assoggettati a tassazione nel paese di origine.

2.2 Aliquota
Le persone fisiche possono decidere se essere tassate in base al sistema “ABS” (“Allowance based system”) che tiene conto delle deduzioni e detrazioni legalmente riconosciute o in base al sistema GIBS (“Gross income based system”) che prevede la tassazione del reddito lordo. Le aliquote fiscali nel sistema ABS sono attualmente le seguenti:
GBP
Aliquota
fino a 4.000
17 %
4.001-16.000
30 %
sopra i 16.000
40 %
Qualora viceversa si opti per l’altro metodo di tassazione, GIBS, le aliquote sono le seguenti:

GBP
Aliquota
fino a 25.000
20 % *
25.001-100.000
29 %
sopra i 100.000
35 %

* Per i redditi non superiori a 25.000 sterline (GBP), si applicano delle aliquote speciali, che sono rappresentate nel prospetto che segue:

 

Importo del reddito
Aliquota
fino a 16.000
I primi 10.000 GBP sono tassati al 10 %, il restante al 20%
16.000 – 17. 000
I primi 5.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
17.000 – 18. 000
I primi 4.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
18.000 – 19. 000
I primi 3.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
19.000 – 20.000
I primi   2.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %
20.000 – 25.000
I primi   1.000 GBP sono tassati al 0 %, il restante al 20 %

2.3  Deduzioni e detrazioni
Sono deducibili gli interessi sul mutuo per l’acquisto delle abitazioni, i premi assicurativi corrisposti in relazione alle assicurazioni sulla vita, le somme corrisposte ai fondi pensione, contributi previdenziali versati al sistema pensionistico statale, i premi versati per assicurazioni sanitarie e le erogazioni liberali.
Le detrazioni riconosciute al contribuente sono le seguenti:

 

Categoria
Detrazione
Detrazione personale
2.735
Detrazione per il coniuge
2.560
Famiglia con unico genitore
2.560
Familiare a carico
185
Per i figli che studiano nel territorio dello Stato è riconosciuta inoltre una detrazione di 970 GBP sempre che non siano di età superiore ai 16 anni; per i figli che studiano all’estero e che hanno più di 16 anni la detrazione è pari a 1.075 GBP. Infine agli uomini di età superiore ai 65 anni ed alle donne di età superiore a 60 anni è riconosciuta un’ulteriore detrazione pari alla differenza tra l’importo di 10.590 GBP e la detrazione personale standard e quella per il coniuge. L’effetto finale di tale detrazione consiste nel fatto che laddove il reddito complessivo sia inferiore a 10.590 GBP nessuna imposta sul reddito personale è dovuta.

2.4  Obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte
Il periodo di imposta va dal 1° luglio al 31 giugno dell’anno successivo. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre successivo al periodo cui si riferisce ed il pagamento dell’imposta è dovuto entro il 28 febbraio. È prevista la possibilità di presentare la dichiarazione congiunta per i coniugi.  In casi di accertamento fiscale le somme debbono essere corrisposte entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Sanzioni di natura tributaria sono previste in  caso di ritardato versamento delle imposte, infedele o omessa dichiarazione fiscale.

2.5 Regimi speciali
Un regime fiscale speciale è stato introdotto nel 1992 dal governo al fine di indurre gli individui titolari di grandi patrimoni a prendere la residenza in Gibilterra. In presenza di determinate condizioni questi contribuenti, definiti “High Net Worth Individuals”(HNWI) ossia individui con un alto patrimonio netto, vengono tassati fino ad un reddito di 60.000 GBP. Una delle condizioni che debbono essere soddisfatte al fine di poter beneficiare di tale regime è data dalla disponibilità in via esclusiva di una residenza nel territorio. È inoltre necessario che il soggetto non abbia avuto la residenza nel territorio nei 5 anni precedenti la richiesta.
Un ulteriore regime agevolativo è riconosciuto a quei lavoratori che abbiano particolari e riconosciute capacità professionali e che abbiano redditi annui superiori a 100.000 sterline. Lo status di High Executives Possessing Specialist Skills” (HEPPS) è riconosciuto solo a quegli individui che abbiano capacità tali da poter promuovere o favorire lo svolgimento di attività economiche nel territorio di Gibilterra. È inoltre necessario aver avuto la residenza all’estero nei 3 anni precedenti. L’imposta massima a carico di tali contribuenti per ciascun anno non può eccedere i 27.500 GBP.

3.  L’imposta sul reddito delle società
Soggetti passivi sono non solo le società ma anche i trust, le associazioni in partecipazione e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Una persona giuridica è considerata residente nel territorio di Gibilterra se l’attività di gestione e controllo dell’attività viene esercitata nel territorio o se l’attività viene svolta nel territorio mentre la gestione ed il controllo della stessa vengono posti in essere all’estero ma da individui che sono residenti in Gibilterra.
Non è prevista una normativa fiscale in materia di gruppi di imprese.

3.1 Base imponibile
Costituisce base imponibile il reddito derivante dall’esercizio dell’attività al netto delle deduzioni e detrazioni riconosciute per legge.
Rientra nella base imponibile il reddito ovunque prodotto dal soggetto.
Alcune tipologie di reddito sono peraltro escluse da tassazione. Non vengono infatti tassati ad esempio:
– i dividendi percepiti da un’altra società residente;
– gli interessi percepiti da banche ed altre istituzioni finanziarie autorizzate ad operare nel territorio;
– i redditi derivanti da titoli emessi dal governo o da altre autorità pubbliche.

3.2 Deduzioni e detrazioni
Le spese sono considerate generalmente deducibili qualora siano state sostenute interamente ed esclusivamente al fine di produrre il reddito della società.
Le detrazioni più significative si riferiscono alle spese per acquisto di impianti e macchinari che fino ad un importo di 30.000 GBP sono detraibili interamente nell’anno in cui sono sostenute e le spese per attrezzature di tipo informatico detraibili fino ad un importo di 50.000 GBP nell’anno dell’acquisto. La parte  eccedente viene detratta in base all’aliquota del 25 % negli anni successivi.

3.3 Aliquota fiscale
Per il periodo di imposta che va dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010 l’aliquota standard è del 22 %.
Le piccole aziende, intendendosi per tali quelle che hanno profitti inferiori a 35.000 GBP, sono tassate con aliquota del 20%. Le nuove attività imprenditoriali intraprese successivamente al 1 luglio 2009 beneficiano dell’aliquota ridotta del 10 %. A partire dal 1° gennaio 2011 si applicherà un’aliquota del 10 % a tutte le società fatta eccezione per quelle che operano nel settore energetico, della telefonia, dei carburanti, dell’elettricità e per quelle che forniscono acqua. Per queste ultime l’aliquota sarà del 20 %.

3.4 Obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte
Il periodo di imposta va dal 1° luglio al 31 giugno dell’anno successivo. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre successivo al periodo cui si riferisce ed il pagamento dell’imposta è dovuto entro il 28 febbraio.

4.  Altre imposte e tasse
I contribuenti non sono assoggettati ad IVA, né ad imposte di successione e donazione.
Non sono previste inoltre imposte sui capital gain.
La normativa prevede viceversa dazi di importazione su determinati beni che sono generalmente tassati con aliquota del 12 %.
L’imposta di bollo è applicabile agli atti di trasferimento con aliquota variabile dallo 0 al 2,5 %.
Sono inoltre previste imposte di fabbricazione e consumo su oli minerali, vino, tabacco e sui liquori.

5. Aspetti internazionali
Il 23 aprile 2010 Gibilterra e Paesi Bassi hanno concluso un accordo per lo scambio di informazioni Tax Information Exchange Agreement (ARCI).
Altri accordi per lo scambio di informazioni sono stati recentemente stipulati con Finlandia, Regno Unito, Groenlandia e Stati Uniti.
La stipula di più di 12 accordi di questo tipo, già nell’ottobre del 2009, ha consentito a Gibilterra di acquisire lo status di paese “White list”. Questo nuovo criterio di inserimento nella lista suddetta è stato introdotto dal G20 nell’aprile del 2009.

Forma di governo: monarchia parlamentare (territorio d’oltremare del Regno Unito)
Capitale: Gibilterra
Moneta: sterlina di Gibilterra (GBP)
Lingua ufficiale: inglese

Fonte: Fisco Oggi […]

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Miscellanea

Commissione europea: caccia agli evasori

Presentata una proposta per estendere ad ogni forma di reddito la normativa europea sullo scambio obbligatorio di informazioni finanziarie personali.

La frode e l’evasione fiscale si ripercuotono negativamente su tutti noi. Coloro che illegalmente evitano di pagare la loro parte privano le amministrazioni nazionali e locali delle risorse che potrebbero essere utilizzate per attuare politiche economiche e sociali a favore dei cittadini.

Un modo per evadere il fisco consiste nel nascondere il proprio reddito all’estero, rendendolo invisibile alle autorità del paese in cui si risiede e dove si pagano le tasse.

L’UE cerca di evitare che ciò avvenga all’interno delle sue frontiere. L’attuale normativa europea impone a tutti i paesi membri di raccogliere informazioni sul reddito percepito sul loro territorio dai non residenti.

Le autorità nazionali italiane devono quindi fornire queste informazioni ai paesi europei in cui i cittadini in questione hanno la residenza, in modo che il loro reddito possa essere tassato localmente. Viceversa gli altri paesi europei sono tenuti a inviare al nostro paese qualsiasi informazione riguardante cittadini italiani residenti in Italia.

L’attuale normativa non si applica però a tutte le forme di reddito. Su richiesta di alcuni paesi europei, la Commissione si sta adoperando per chiudere queste falle.

Ecco perché dal 2015 lo scambio automatico di informazioni verrà esteso ad altre forme di reddito: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni e proprietà e redditi immobiliari.

La Commissione propone ora di compiere un ulteriore passo per includere nello scambio di informazioni anche dividendi, plusvalenze, tutte le altre forme di reddito finanziario e i saldi dei conti.

Un approccio internazionale comune

Una norma comune europea per lo scambio delle informazioni fiscali eviterebbe una situazione in cui i paesi dell’UE abbiano sottoscritto una serie di accordi bilaterali distinti con gli Stati Uniti e altri paesi extra UE.

Garantirebbe anche che tutti i paesi europei dispongano delle informazioni aggiuntive necessarie per calcolare e riscuotere meglio le imposte dovute nel paese di residenza.

L’UE si troverebbe inoltre in una posizione negoziale migliore per promuovere uno scambio più intenso di informazioni fiscali a livello mondiale.

Nel dicembre 2012 la Commissione ha presentato un piano d’azione per consentire una risposta più efficace dell’Europa all’evasione e all’elusione fiscale. Il piano evidenzia la necessità di promuovere lo scambio automatico di informazioni come norma internazionale.

La Commissione collaborerà con i paesi europei per garantire che ai prossimi vertici del G8 (giugno 2013) e del G20 (settembre 2013) possa emergere una forte posizione comune dell’UE.

Fonte: Commissione Europea

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Sistema fiscale

Tempo di vacanze attenti al contante

banconote-euroLa carta costituzionale europea garantisce la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali all’interno dell’Unione Europea, e vieta rigorosamente qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Molto bene per la teoria ed i principi, un pochino meno bene nella realtà dei fatti.

Controllo dei movimenti di denaro contante

Gli stati membri sono fortemente impegnati nella lotta al riciclaggio di denaro sporco nonché al terrorismo internazionale ed al suo finanziamento. Anche questo è un principio sacrosanto.

La regola generale

L’obbligo di dichiarazione dei movimenti di denaro liquido fa parte della strategia comunitaria della lotta contro il finanziamento al terrorismo ed il riciclaggio di denaro sporco.Chiunque desideri entrare od uscire dal territorio dell’Unione Europea trasportando con se una somma di denaro contante uguale o superiore a 10.000 euro, o al suo controvalore in altre valute, deve presentare una dichiarazione alle autorità doganali.

Che cosa succede in caso di omessa dichiarazione?

Il denaro contante che viene trasportato può essere trattenuto o confiscato. In caso di omessa o falsa dichiarazione le autorità doganali applicano la loro legislazione nazionale.
Le sanzioni possono anche arrivare a pene di tipo carcerazione in caso di ipotesi di collegamento al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo.

Quale è la sorte dei dati comunicati?

La confidenzialità dei dati è garantita al fine di proteggere la sicurezza dei cittadini quando trasportano denaro contante.
Le informazioni sono messe a disposizione dei Servizi di Informazione Finanziaria dello stato membro, attraverso il quale si è entrati o si è usciti dal territorio della Comunità Europea.
I Servizi di Informazione Finanziaria sono delle agenzie centrali che controllano le transazioni finanziarie allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro sporco e contro il finanziamento del terrorismo.
Quando è provato che il denaro contante è trasportato al fine di riciclare denaro sporco o di finanziare il terrorismo, gli Stati membri possono procedere allo scambio di informazioni tra di loro e con la Commissione Europea.

Movimento di denaro liquido all’interno della Comunità Europea

In alcuni Stati membri vigono disposizioni specifiche in materia di controllo e di dichiarazione per i movimenti intracomunitari di denaro contante; queste vengono applicate in aggiunta alla normativa UE.
Le misure nazionali devono essere conformi al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che autorizza gli Stati membri a predisporre delle procedure di dichiarazione dei movimenti di denaro ai fini di una informazione amministrativa o statistica, o a prendere delle misure giustificate da motivi connessi all’ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica; tuttavia queste misure e procedure non possono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione mascherata alla libera circolazione dei capitali.

Applicano il controllo dei movimenti di denaro contante alle frontiere con gli altri Stati Membri il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Germania, la Danimarca, la Spagna, la Francia, l’Italia, Malta, la Polonia e il Portogallo.
A questo scopo questi Stati ricorrono a un sistema di dichiarazione obbligatoria con una soglia di 10.000 euro, ad eccezione del Portogallo in cui la dichiarazione è facoltativa, a meno che la persona non sia controllata.
L’Austria estende i controlli sull’insieme del suo territorio. La Spagna, come l’Austria, ha introdotto dei controlli nazionali, ma limitatamente a importi superiori o uguali a 100.000 Euro.
Il Regno Unito non ha instaurato dei controlli abitudinari alle frontiere, ma i suoi funzionari effettuano, sul territorio, dei controlli a campione sia dei passeggeri che dei loro bagagli, al fine di verificare il trasporto di qualsiasi somma di denaro contante.
L’Irlanda applica una procedura simile a quella del Regno Unito, ma la soglia di denaro contante è fissata a 6.438 Euro.
Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacchia e Svezia non praticano alcuna forma di controllo intracomunitario relativo alla movimentazione di denaro contante.

Italia: la normativa nazionale in dettaglio

Ogni persona che entra/esce dal territorio italiano “trasportando” denaro contante (o mezzi non tracciabili equivalenti) per un ammontare pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare dette somme utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane. La dichiarazione può essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Dogane ovvero consegnata in forma cartacea presso un Ufficio doganale.

Lo Stato italiano nel recepire la normativa comunitaria ha rivisto la disciplina riguardante le movimentazioni di denaro contante, o mezzi equivalenti, in entrata e in uscita dall’Italia, la cui provenienza o destinazione sia uno Stato comunitario ovvero extracomunitario, al fine di “contrastare l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico finanziario” e di “individuare, attraverso l’obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e … tra l’Italia e gli altri Paesi comunitari”.

Si ricorda che tale obbligo era già presente nel nostro ordinamento nazionale la cui soglia era però fissata ad € 12.500.
Per denaro contante si intendono, in generale, i mezzi di pagamento non tracciabili, ossia:
– le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
– gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque;
– gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
– gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento firmati ma privi del nome del beneficiario.

Sono interessati dalla disciplina in esame anche i trasferimenti di denaro contante effettuati mediante plico postale o equivalente.
Sono invece esclusi dagli obblighi in esame i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, di assegni postali, bancari o circolari, tratti o emessi da Banche o Poste, a condizione che rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Sono altresì esclusi i moduli di assegni bancari (non compilati) che il soggetto trasporta con sé recandosi all’estero.
In caso di eventuale rilascio a soggetti terzi devono essere comunque rispettate le regole di emissione, e cioè l’indicazione del beneficiario e clausola di non trasferibilità in caso di importi pari o superiori ad euro 5.000.

La dichiarazione di trasferimento

La dichiarazione di trasferimento di denaro contante deve essere, alternativamente:
– inviata telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima dell’entrata/uscita dal territorio italiano; in tal caso il soggetto interessato deve portare al seguito una copia della dichiarazione inviata ed il numero di registrazione attribuito alla stessa dal sistema telematico doganale;
– presentata in forma cartacea presso un Ufficio doganale di confine o limitrofo, al momento dell’entrata/uscita dal territorio italiano; in tal caso l’Ufficio rilascia copia della dichiarazione presentata con l’attestazione di ricevimento, copia che il soggetto interessato deve portare al seguito nel prosieguo del suo viaggio.

In riferimento ai trasferimenti di denaro contante tramite plico postale o mezzo equivalente, la dichiarazione in esame va presentata all’Ufficio postale ovvero al fornitore del servizio postale all’atto della spedizione, o nelle 48 ore successive al ricevimento, e non presso la Dogana.

Regime sanzionatorio

In caso di omessa, incompleta o non veritiera dichiarazione di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro, è previsto il sequestro del denaro trasferito o che si è tentato di trasferire eccedente la soglia di 10.000 euro, nel limite del 40% dell’importo oltre la soglia, con un minimo di 300 euro. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio, il denaro sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento della sanzione, è restituito all’interessato, a condizione che lo stesso provveda a presentare istanza entro 5 anni dalla data del sequestro.

Estinzione della violazione con versamento dell’oblazione ridotta

E’ prevista la possibilità di estinguere la violazione di omessa/incompleta/non veritiera dichiarazione mediante il pagamento di un’oblazione di ammontare pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro, con un minimo di 200 euro. Tale modalità è preclusa se la somma eccedente la soglia è superiore a 250.000 euro, ovvero se il soggetto si è già avvalso della facoltà oblatoria in esame nei 365 giorni precedenti.

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Sistema fiscale

Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri

Le iniziative annunciate nella presente comunicazione mirano a promuovere il coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri per eliminare ostacoli fiscali quali le discriminazioni e le doppie imposizioni a livello dell’Unione europea (UE). Il coordinamento dei sistemi di imposizione diretta non armonizzati degli Stati membri mira a far sì che tali sistemi siano compatibili con il diritto comunitario e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Due di queste iniziative riguardano i settori specifici delle tassazioni in uscita e della compensazione delle perdite transfrontaliere per le società ed i gruppi.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo – Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri nel mercato interno [COM(2006) 823 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La Commissione europea annuncia una serie di iniziative destinate a promuovere un migliore coordinamento dei sistemi nazionali di imposizione diretta nell’Unione. L’obiettivo è di garantire la conformità di questi sistemi nazionali con il diritto comunitario e assicurare una buona interazione tra di essi. Le iniziative in questione riguardano la soppressione delle discriminazioni e della doppia imposizione a beneficio dei privati e delle imprese, nonché la lotta contro la frode fiscale e la preservazione della base imponibile.

Gli obiettivi principali di un approccio fiscale coerente e coordinato sono i seguenti:

    • soppressione delle discriminazioni e della doppia imposizione;
    • prevenzione dei casi involontari di mancata imposizione e delle frodi;
    • riduzione dei costi che comporta l’obbligo di conformarsi alle disposizioni di più sistemi fiscali.

Parallelamente alla comunicazione suddetta, la Commissione ha adottato altre due comunicazioni, la prima sulla compensazione transfrontaliera delle perdite, la seconda sulla tassazione in uscita. Si tratta dei primi due esempi concreti di settori specifici nei quali un approccio coordinato potrebbe rivelarsi vantaggioso.

Contesto

La normativa comunitaria lascia agli Stati membri grande discrezionalità nella concezione dei loro sistemi di imposizione diretta, consentendo loro di adattarli in funzione di obiettivi e imperativi nazionali. Disposizioni fiscali esclusivamente o principalmente fondate su considerazioni di ordine interno possono tuttavia comportare incoerenze nel trattamento fiscale quando sono applicate in un contesto transfrontaliero. Un contribuente in situazione transfrontaliera, che si tratti di un privato o di un’impresa, può essere vittima di discriminazione o di doppia imposizione, e può succedere che debba pagare spese supplementari per conformarsi a più regolamentazioni diverse.

L’aumento netto delle denunce presentate in questi ultimi anni dai contribuenti dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte di giustizia delle Comunità europee dimostra chiaramente che è necessario garantire maggiore cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri.

Obiettivi

L’iniziativa della Commissione consiste nel promuovere soluzioni ai problemi comuni derivanti dalle interazioni dei numerosi sistemi fiscali esistenti nel quadro del mercato interno. Presentando questa iniziativa, la Commissione dimostra la propria volontà di aiutare gli Stati membri a definire i principi che permetteranno di mettere a punto soluzioni coordinate e di migliorare le modalità pratiche della cooperazione amministrativa.

L’iniziativa della Commissione non mira a sostituire i sistemi fiscali nazionali con un sistema comunitario unico. Essa tenta soprattutto di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e di migliorare il coordinamento delle loro legislazioni, per garantire il buon funzionamento di ventisette sistemi nazionali diversi nel quadro del mercato interno.

Oltre ai settori specifici trattati nelle due comunicazioni che la accompagnano, la comunicazione suddetta copre altri aspetti dell’imposizione diretta (ritenute alla fonte, misure contro l’evasione fiscale, diritti di successione, ecc..), per le quali la Commissione ritiene che sia necessario avere un approccio coordinato.

Coordinamento ed armonizzazione della base imponibile dell’imposta sulle società

L’iniziativa di coordinamento dei sistemi fiscali è complementare alle iniziative legislative intraprese dalla Commissione in materia di imposizione diretta. La Commissione ritiene che il solo mezzo sistematico per lottare contro gli ostacoli fiscali persistenti con i quali si scontrano le imprese che effettuano operazioni in più di uno Stato membro è di permettere ai gruppi multinazionali di essere tassati, per tutte le loro attività nell’UE, su una base imponibile comune consolidata per l’imposta sulle società. La Commissione ha annunciato l’intenzione di presentare nel 2008 una proposta legislativa globale in vista della creazione di una base imponibile comune consolidata per l’imposta sulle società (CCCTB). La CCCTB sarà applicata tuttavia soltanto alle società che soddisferanno i criteri stabiliti a tal fine e che ne faranno richiesta. Resta necessario, in modo più generale, garantire un migliore coordinamento dei sistemi fiscali nazionali a vantaggio dei privati e delle imprese, e prevenire l’erosione della base imponibile degli Stati membri.

SETTORI POSSIBILI DI COORDINAMENTO TRA GLI STATI MEMBRI

In relazione con la presente comunicazione, la Commissione ha pubblicato due comunicazioni nei settori specifici delle tassazioni in uscita e della compensazione delle perdite transfrontaliere per le società ed i gruppi.

Tassazione in uscita

Il settore delle tassazioni in uscita riguarda in particolare le tasse sui trasferimenti di attivi in un altro Stato membro. Nella comunicazione sulla tassazione in uscita, che riguarda la fiscalità dei privati e delle imprese, la Commissione formula delle proposte sul modo in cui gli Stati membri potrebbero coordinare la loro azione per eliminare la discriminazione o la doppia imposizione.

Compensazione delle perdite transfrontaliere

In mancanza di una compensazione delle perdite transfrontaliere per le società ed i gruppi, gli utili e le perdite di tali società e gruppi rischiano di essere ripartiti su diversi paesi. Pertanto la compensazione delle perdite delle società e dei gruppi è limitata agli utili realizzati nello Stato membro nel quale è stato effettuato l’investimento. Di conseguenza, i gruppi e le società rischiano di pagare imposte su una base imponibile che supera la totalità dei loro risultati a livello dell’UE. Questa situazione determina altresì un calo della competitività. Per questa ragione la Commissione propone un approccio coordinato degli Stati membri in questo settore.

(Fonte: Commissione Europea) […]

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Sistema fiscale

La tassazione del reddito da risparmio

600x1000_fitbox-save_money_box_aL’Unione europea persegue l’obiettivo finale di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato membro.

ATTO

Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Obiettivo della direttiva

L’obiettivo finale della presente direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a «beneficiari effettivi», che sono persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato. Il mezzo fissato per permettere la reale imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo è lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sui «pagamenti di interessi». Gli Stati membri devono pertanto adottare le misure indispensabili per assicurare che i compiti necessari per l’attuazione della presente direttiva – cooperazione e scambio di informazioni bancarie – siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.

Campo di applicazione

La direttiva riguarda unicamente l’imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed esclude le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative. A livello territoriale, la direttiva si applica agli interessi pagati da un «agente pagatore» con residenza all’interno del territorio in cui è applicabile il trattato.

Regime generale: scambio di informazioni

  • Comunicazione di informazioni da parte dell’agente pagatore

Nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi sia residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’agente pagatore, la direttiva impone a quest’ultimo di comunicare all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento delle informazioni minime, come l’identità e la residenza del beneficiario effettivo, il nome o la denominazione e l’indirizzo dell’agente pagatore, il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l’identificazione del credito che produce gli interessi, nonché informazioni relative al pagamento di interessi.

Inoltre, le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare gli interessi secondo le specifiche categorie enumerate nella direttiva. Tuttavia gli Stati membri possono limitare tali informazioni minime all’intero importo degli interessi o dei redditi e a quello dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso.

  • Scambio automatico di informazioni

La direttiva impone all’autorità competente dello Stato membro dell’agente pagatore di comunicare le informazioni di cui sopra – almeno una volta all’anno ed entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro dell’agente pagatore – all’autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

Disposizioni transitorie: ritenuta alla fonte (Belgio, Lussemburgo e Austria)

Durante un periodo transitorio, Belgio, Lussemburgo e Austria possono astenersi dallo scambio di informazioni sui redditi da risparmio di cui alla presente direttiva, a condizione che applichino ai redditi di cui sopra un sistema di ritenuta alla fonte. In effetti, questi tre Stati membri applicano il sistema transitorio in questione finché la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino non garantiscano uno scambio effettivo e completo di informazioni in materia di pagamento di interessi e finché il Consiglio non convenga all’unanimità sull’impegno degli Sati Uniti d’America a scambiare informazioni su richiesta come definito nel modello di convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Tuttavia, la direttiva autorizza questi tre Stati membri a ricevere informazioni dagli altri Stati membri. Nel corso del periodo transitorio, Belgio, Lussemburgo o Austria possono optare per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni, qualora il paese che abbia esercitato tale opzione non applichi più un sistema di ritenuta alla fonte e la ripartizione del relativo gettito fiscale. Il Belgio ha pertanto annunciato di aver deciso di applicare lo scambio di informazioni nel quadro della direttiva “Risparmio” a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Quanto al sistema di ritenuta alla fonte, la direttiva impone che, se il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’agente pagatore, Belgio, Lussemburgo e Austria prelevano una ritenuta alla fonte ad un’aliquota del 15% nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% successivamente.

In materia di ripartizione del gettito fiscale, la direttiva impone agli Stati membri che applicano una ritenuta alla fonte di conservare il 25% del gettito di tale ritenuta e di trasferirne il 75% allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

Per quanto riguarda le doppie imposizioni, la direttiva impone allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di assicurare l’eliminazione di qualsiasi doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione della ritenuta alla fonte.

Infine, la direttiva non osta a che gli Stati membri prelevino ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui sopra, in conformità alla loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni.

Contesto

Nell’ambito del “pacchetto fiscale” destinato alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa, la Comunità europea (CE) ha deciso di dotarsi di uno strumento normativo per attenuare le distorsioni esistenti nell’effettiva tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

I redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti costituiscono infatti redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Tuttavia, a causa della libera circolazione dei capitali (artt. 56-60 del trattato) e in mancanza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri possono spesso evitare nel loro Stato di residenza qualsiasi forma di imposizione sugli interessi percepiti in un altro Stato membro. Questa situazione produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno. Inoltre, incoraggia l’evasione dei redditi da risparmio e accentua la pressione fiscale su redditi meno mobili, come quelli da lavoro, con un effetto dannoso sul costo di quest’ultimo e quindi indirettamente sulla creazione d’impiego.

Dopo il fallimento della proposta di direttiva del 1998, che, per ovviare a questi ostacoli, suggeriva di lasciare agli Stati membri la scelta tra lo scambio delle informazioni bancarie o l’applicazione di una ritenuta fiscale alla fonte, la presente direttiva si basa sull’accordo raggiunto al Consiglio europeo di Feira del 19 e del 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli ECOFIN del 26 e del 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003. Tale accordo riguarda la realizzazione di uno scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri, ad accezione di Belgio, Lussemburgo ed Austria, che beneficeranno di un periodo transitorio durante il quale, invece di fornire le informazioni agli altri Stati membri, devono applicare una ritenuta alla fonte ai redditi da risparmio di cui alla presente direttiva

Termini chiave dell’atto
  • Beneficiario effettivo: con questo termine si intende qualsiasi persona fisica che percepisca un pagamento di interessi o a favore della quale sia attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non sia stato effettuato a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito.
  • Agente pagatore: con questo termine si intende qualsiasi operatore economico che paghi interessi o che attribuisca il pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l’operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuirne il pagamento; in alcuni casi specifici di cui all’art. 4 della direttiva, anche qualsiasi entità stabilita in uno Stato membro alla quale siano pagati interessi o alla quale sia attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo è considerata agente pagatore all’atto stesso di tale pagamento o di tale attribuzione di pagamento.
  • Pagamento di interessi: con pagamento d’interessi si intendono gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli e obbligazioni (con esclusione delle penalità di mora); gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui sopra; i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite alcune entità enumerate limitativamente, distribuiti dagli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE o da alcuni altri organismi di investimento collettivo; i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli OICVM, qualora questi investano, direttamente o indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo o altre entità, più del 40% del loro attivo nei crediti.

Fonte: Commissione Europea

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Diritto societario

Succursali e filiali

512px-European_flag_in_Karlskrona_2011Succursali e filiali

Panoramica

Qualsiasi impresa legalmente costituita in un paese dell’UE può aprire una sede secondaria (ufficio, agenzia, succursale o filiale) in un altro paese dell’UE.

  • Libertà di stabilimento (articolo 43 del trattato CE)

Tipi di sedi secondarie

Le imprese possono costituire diversi tipi di sedi secondarie:

  • un ufficio, che rappresenta la società e fornisce informazioni sui prodotti ma, in linea di principio, non svolge un’attività commerciale;
  • un’agenzia, che svolge funzioni di rappresentanza della società;
  • una succursale, ossia un’entità dotata di maggiore autonomia che svolge attività in proprio, ma sempre per conto dell’impresa cui fa capo;
  • una filiale, ossia un’entità dotata di personalità giuridica, costituita in un paese ospitante in una delle forme previste dal diritto societario di quest’ultimo, il cui capitale è interamente di proprietà dell’impresa madre (una società con un socio unico, una forma sociale riconosciuta in tutti i paesi dell’UE) o controllato da un’altra società insieme a soci di minoranza locali (una filiale comune).

Se uffici, agenzie e succursali non hanno personalità giuridica, le filiali sono persone giuridiche autonome rispetto alla società madre.

Condizioni

Per costituire una sede secondaria in un altro paese dell’UE, le imprese devono:

  • rispettare i codici deontologici professionali;
  • ottenere le autorizzazioni necessarie;
  • possedere tutti i requisiti previsti dalla legge;
  • verificare i requisiti fiscali.

In tutti i paesi dell’UE le succursali devono:

  • iscriversi nel registro delle imprese e adempiere alle necessarie formalità in materia di imposte, IVA e previdenza sociale;
  • pubblicare informazioni – le stesse in tutti i paesi dell’UE – sulla società cui fanno capo e sulle sue attività.

Le filiali devono inoltre seguire tutte le procedure prescritte per la costituzione di una società nel paese ospitante.

I responsabili di uffici agenzie devono ottenere un’autorizzazione, iscriversi alla camera di commercio o ad altri organismi analoghi e verificare quali siano i loro obblighi fiscali e previdenziali nel paese ospitante.

Sportelli unici

La direttiva europea sui servizi, cui va data piena attuazione entro la fine del 2009, impone ai paesi dell’UE di semplificare tutte le procedure connesse all’avvio e allo svolgimento di un’attività di servizio. Entro la fine del 2009, le imprese e i singoli operatori che prestano servizi devono poter espletare tutte le formalità necessarie attraverso sportelli unici, a distanza e per via elettronica.

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