Turchia: verso una nuova fase nella regolamentazione delle licenze commerciali

Il Regolamento di modifica del Regolamento sulle licenze di apertura e di esercizio dei luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2025, con il numero 33104, ed entrato in vigore nella medesima data, apporta modifiche rilevanti alle procedure per il rilascio delle licenze commerciali.
Per gli investimenti o le operazioni su immobili di proprietà pubblica o privata, se l’operatore economico presenta regolarmente la domanda di licenza per l’apertura e l’esercizio di un’attività in conformità al Regolamento, ma il Comune competente non rilascia la licenza entro due mesi dalla presentazione, è possibile rivolgersi al Ministero dell’Ambiente, dell’Urbanizzazione e dei Cambiamenti Climatici.
Il Ministero, previo pagamento della tariffa prevista, può rilasciare d’ufficio la licenza. In questo contesto, le licenze sono rilasciate dalle direzioni provinciali del Ministero.
Su richiesta dell’operatore economico, la direzione provinciale richiederà il parere dell’autorità amministrativa competente sul fascicolo presentato. I comuni dovranno fornire il loro parere entro 15 giorni, indicando nel dettaglio le ragioni per cui le procedure di rilascio della licenza non sono state completate. Se non viene espresso alcun parere entro il termine stabilito, si intenderà positivo.
Una volta ricevuti i pareri dei comuni, la direzione provinciale provvederà a completare l’esame del fascicolo entro ulteriori 15 giorni.
Se la domanda risulta conforme al Regolamento, la direzione provinciale sarà autorizzata a rilasciare la licenza d’ufficio.
Se durante l’esame vengono rilevate non conformità o carenze, queste saranno comunicate al richiedente entro lo stesso termine. Una volta che il richiedente avrà provveduto a correggerle o a completarle, la direzione provinciale potrà procedere al rilascio della licenza.
Le modifiche recenti al Regolamento hanno chiarito l’obbligo di ottenere sia il permesso di utilizzo dell’edificio (abitabilità) sia la relazione dei vigili del fuoco, eliminando le interpretazioni divergenti esistenti in precedenza.
In particolare, il Regolamento stabilisce ora in modo chiaro che tali documenti sono obbligatori per tutte le strutture ricettive, tra cui alberghi, motel, rifugi alpini e villaggi turistici. Pertanto, per tali strutture devono essere presenti sia il permesso di utilizzo dell’edificio (di abitabilità) sia la relazione dei vigili del fuoco.
Le novità non riguardano solo le strutture ricettive, ma introducono anche nuove disposizioni per diverse categorie di luoghi di lavoro, tra cui luoghi di intrattenimento, abitazioni affittate a fini turistici (ad esempio Airbnb), impianti di energia solare, strutture per la pulizia di tappeti e saloni di bellezza.

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