Con il Regolamento di modifica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31932 del 23/08/2022, sono state apportate numerose modifiche alla normativa turca sui contratti a distanza.
La prima di queste riguarda l’inclusione delle persone fisiche e giuridiche, quali fornitori di servizi intermediari, oltre alle limitazioni imposte al diritto di recesso del consumatore.
La definizione di “fornitore di servizi intermediari” era definito come “una persona fisica o giuridica che fornisce un ambiente favorevole al commercio elettronico per le attività economico e commerciali di soggetti terzi”. A seguito della modifica, questo viene definito come “la persona fisica o giuridica che si occupa della mediazione sulla creazione di un contratto a distanza per conto del venditore o fornitore vede ora il fornitore di servizi intermediari responsabile in solido con il venditore o il fornitore creando o rendendo disponibili strumenti di comunicazione in remoto”.
Prima della recente modifica, anche se il consumatore e il venditore (o il fornitore), parti di un contratto a distanza, avevano stipulato un contratto tramite la piattaforma creata da un fornitore di servizi intermediari, il venditore (o il fornitore) era obbligato per le questioni disciplinate dal Regolamento, mentre il fornitore di servizi intermediari non aveva alcuna responsabilità nei confronti del consumatore
Inoltre, con l’emendamento e’ stato imposto al fornitore di servizi intermediari l’onere della prova relativamente all’obbligo di fornire al consumatore informazioni preliminari e di informarlo sul diritto di recesso.
Per quanto attiene alle modifiche relative al diritto di recesso del consumatore, quest’ultimo ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni senza fornire alcuna giustificazione e senza pagare alcuna clausola penale. Il diritto di recesso è un diritto che consente al consumatore di riprendersi tutti i pagamenti riscossi da lui – compresi i costi di consegna – dopo che il consumatore ha restituito i beni al venditore o al fornitore.
Prima dell’emendamento, quando veniva esercitato il diritto di recesso, il consumatore non poteva essere ritenuto responsabile delle spese di restituzione. Ora, invece, è possibile che il consumatore sia responsabile delle spese di restituzione, a condizione che il venditore o il fornitore abbiano indicato nelle informazioni preliminari che tali spese sono a suo carico.
Tuttavia, sono state introdotte alcune limitazioni a favore del consumatore quali ad esempio l’obbligo del venditore o fornitore di comunicare al consumatore nelle informazioni preliminari il vettore scelto per la restituzione, l’importo della restituzione che non supererà le spese di consegna in caso di restituzione con questo vettore, quale parte deve coprire le spese e il costo che il consumatore deve pagare in caso di restituzione con un vettore diverso da quello indicato. Il venditore o il fornitore sarà responsabile delle spese di restituzione se queste informazioni non sono incluse nelle informazioni preliminari.
Nell’ambito del diritto di recesso, se i beni consegnati al consumatore sono difettosi ai sensi dell’articolo 8 della Legge sulla tutela del consumatore, il consumatore non può essere ritenuto responsabile dei costi di restituzione.
Infine, con la modifica introdotta e’ stato esteso l’ambito delle eccezioni al diritto di recesso per alcuni tipi di contratti, tra questi: i contratti per telefoni cellulari, orologi intelligenti, tablet e computer consegnati al consumatore, ii) i contratti per beni (che sono installati o assemblati), specificati dal venditore o dal servizio autorizzato per essere installati o assemblati nell’introduzione o nel manuale d’uso. iii) i contratti per i beni mobili la cui registrazione è obbligatoria ai sensi del Codice della Strada n. 2918 del 13/10/1983 e per i veicoli aerei senza pilota con obbligo di registrazione o di schedatura, iv) i contratti conclusi tramite asta sotto forma di asta dal vivo sono inclusi tra i contratti considerati come eccezioni.