In Turchia, gli ispettori dell’Amministrazione delle Entrate sono tenuti a controllare il requisito della sostanza economica. Con l’avvio di una ispezione fiscale, gli ispettori devono raccogliere tutte le informazioni necessarie, provenienti da banche, da enti governativi o da altre società.
Inoltre, se è in vigore un trattato contro la doppia imposizione, nonché la previsione dello scambio di informazioni, gli ispettori possono ricevere utili informazioni anche dal Ministero delle Finanze.
In tema di sostanza economica, l’unica procedura che deve essere segnalata è quella relativa ai prezzi di trasferimento (transfer-pricing). Alle società sono richiesti diversi adempimenti quando pongono in essere una transazione con un’altra società appartenente allo stesso gruppo. I contribuenti turchi di multinazionali aventi un patrimonio e un reddito netto superiore a 500 milioni di lire sono obbligati a presentare un masterfile che copra tutte le loro attività e le informazioni sul gruppo a livello mondiale. La documentazione nazionale e i rapporti annuali sui prezzi di trasferimento sono richiesti anche nel caso di transazioni con le parti correlate ad opera dei contribuenti. Infine, i rapporti paese per paese devono essere presentati dalle multinazionali le cui entrate di gruppo consolidate sono pari o superiori a 750 milioni di euro.
In linea generale, se una società presenta le sue dichiarazioni fiscali, dichiara una certa quantità di reddito, paga le tasse dovute nei termini e non effettua transazioni con parti correlate non attirerà l’attenzione del fisco in relazione all’accertamento del requisito della sostanza economica.
Il mancato rispetto del requisito della sostanza economica comporta l’applicazione di sanzioni. In particolare, è prevista una sanzione per la perdita fiscale pari all’importo dell’imposta mancata, se quest’ultima è conseguenza della non conformità al requisito della sostanza economica. Se, invece, la perdita fiscale è causata da una delle condotte previste dall’art. 359 della Legge di Procedura Fiscale, ad esempio frode contabile, la pena è aumentata fino al triplo. L’articolo richiamato prevede anche la pena della reclusione da 18 mesi a 5 anni.