Nel diritto sudafricano non esiste un principio generale che impone di agire in buona fede durante la fase di negoziazione di un contratto. In Sudafrica il principio di buona fede non puo’ essere invocato per annullare le disposizioni contenute in un contratto. Infatti, in piu’ occasioni, i tribunali sudafricani hanno chiarito che, sebbene i principi di buona fede, di ragionevolezza e di equita’ siano fondamentali per il diritto contrattuale, essi non sono norme giuridiche che possono essere richiamate dal giudice per risovere le controversie tra le parti di un contratto.
Nel caso in cui le parti facciano riferimento, nel contratto, a condizioni generali differenti tra loro (situazione che viene definita “battle of the forms”), sara’ il giudice a decidere. Tuttavia, queste controversie non sono molto frequenti in Sudafrica dal momento che, secondo il diritto domestico, per la formazione di un contratto vincolante e’ richiesta una offerta e una accettazione. Anche se non è frequente, può accadere che sia un fornitore che un destinatario di beni o servizi affermino che si applicano i termini e le condizioni standard. In tal caso, un tribunale, tenuto conto delle circostanze del caso, deciderà quali termini e condizioni applicare. Questa difficolta’ e’ spesso superata perche’ i fornitori sono soliti inserire nel contratto una clausola standard che stabilisce che i suoi termini e le sue condizioni prevalgono su quelli del cliente.
Non esiste alcun obbligo di redigere un contratto in una lingua locale. Sebbene il Sudafrica abbia 11 lingue ufficiali, l’inglese viene utilizzato principalmente negli affari e nella stesura dei contratti. Tuttavia, non esiste un requisito legale per cui un contratto debba essere redatto in inglese. Un contratto redatto in una lingua straniera deve essere tradotto in inglese se deve essere presentato a un’autorità governativa o a un tribunale.
Fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge, ad esempio la vendita di un terreno per cui e’ richiesta la forma scritta, un contratto puo’ essere stipulato anche oralmente. Il consiglio di amministrazione di una società ha l’autorità di esercitare tutti i poteri e svolgere tutte le funzioni di una società, compresa la stipula di contratti per suo conto. Non è necessario che tutti gli amministratori firmino un contratto; può essere sufficiente la firma di un solo amministratore. Se un amministratore stipula un contratto per conto della società, deve essere autorizzato da una delibera del consiglio di amministrazione.
Salvo alcune eccezioni, è possibile stipulare un contratto online o utilizzare una firma elettronica o digitale. Fa eccezione la vendita di terreni, che non può essere conclusa elettronicamente. L’Electronic Communications and Transactions Act del 2002 stabilisce cosa è consentito fare quando si stipula un contratto online o si utilizza la firma digitale. Per quanto riguarda la firma digitale, la normativa distingue i casi in cui la firma è richiesta dalla legge e quelli in cui è richiesta dalle parti di una transazione. Se la firma è richiesta dalla legge ma non e’ specificato il tipo di firma, il requisito è soddisfatto solo se viene utilizzata una “firma elettronica avanzata”. Una firma elettronica avanzata è quella che deriva da un processo accreditato da un’autorità di accreditamento. Se la firma è richiesta dalle parti di un contratto elettronico e tali parti non hanno concordato il tipo di firma elettronica, il requisito è soddisfatto se:
- viene utilizzato un metodo per identificare la persona e per indicare la sua approvazione alle informazioni comunicate; e
- tenuto conto di tutte le circostanze del caso al momento in cui il metodo è stato utilizzato, il metodo è stato il più affidabile possibile.