Succursali e filiali: panoramica

FilialiQualsiasi impresa legalmente costituita in un paese dell’Unione Europea può aprire una sede secondaria (ufficio, agenzia, succursale o filiale) in un altro paese dell’UE, in base al principio della libertà di stabilimento (articolo 43 del trattato UE).
Le imprese possono costituire diversi tipi di sedi secondarie:
• Un ufficio o un’agenzia che svolge attività di rappresentanza per la società fornendo informazioni sui prodotti, senza esercitare un’attività commerciale o stipulare contratti;
• Una succursale, ossia un’entità dotata di maggiore autonomia che svolge attività in proprio, ma sempre per conto dell’impresa cui fa capo;
• Una filiale, ossia un’entità dotata di personalità giuridica, costituita in un paese ospitante in una delle forme previste dal diritto societario di quest’ultimo, il cui capitale è interamente di proprietà dell’impresa madre.
Se uffici, agenzie e succursali non hanno personalità giuridica, le filiali sono persone giuridiche autonome rispetto alla società principale.
Per poter costituire una sede secondaria in un altro paese dell’Unione Europea, le imprese devono:
• Ottenere le autorizzazioni necessarie;
• Possedere tutti i requisiti previsti dalla legge;
• Verificare i requisiti fiscali.
In tutti i paesi dell’Unione Europea le succursali devono essere iscritte nel registro delle imprese e adempiere alle necessarie formalità in materia di imposte, IVA e previdenza sociale, scontando altresì le tasse nel paese ove ha sede l’effettiva amministrazione societaria.
Le filiali devono inoltre seguire tutte le procedure prescritte per la costituzione di una società nel paese ospitante.
I responsabili di uffici e agenzie devono ottenere un’autorizzazione, iscriversi alla camera di commercio o ad altri organismi analoghi e verificare quali siano i loro obblighi fiscali e previdenziali nel paese ospitante.
La stabile organizzazione costituisce, ai fini delle imposte dirette, il presupposto necessario affinché uno Stato possa assoggettare a imposizione il reddito di impresa prodotto da un soggetto non residente.
Nell’ambito delle convenzioni internazionali, è qualificato come Paese di origine lo Stato in cui il soggetto è residente, e come Paese fonte del reddito la nazione in cui la stabile organizzazione è ubicata. Il modello Ocse di convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni, che costituisce lo schema di riferimento nella stipula di questi accordi, in particolare nell’ambito europeo, prevede l’imposizione esclusiva del reddito della stabile organizzazione nel Paese fonte.
Per lo Stato di origine le regole alternative sono l’esclusione del reddito di impresa conseguito attraverso la stabile organizzazione, o l’attribuzione di un credito per l’imposta pagata nel Paese fonte. In ambito internazionale, la definizione di stabile organizzazione non è univoca, in quanto ciascuno Stato può stipulare specifici accordi in sede di contrattazione delle convenzioni bilaterali. Generalmente, ai fini delle imposte dirette, la fattispecie comprende il presupposto di una struttura fissa, ovvero la presenza di soggetti che agiscono per conto del non residente.
Ciò che rileva ai fini della qualificazione, in ogni caso, è che l’attività svolta attraverso la stabile organizzazione sia produttiva di reddito.
A titolo esplicativo non costituisce presupposto per legittimare l’imposizione sul non residente e quindi non si considera stabile organizzazione la presenza di:
• Un ufficio che gestisce solamente l’acquisto di materie prime;
• La struttura interna di una società che si occupa esclusivamente di ricerche di mercato;
• Lo stabilimento di produzione localizzato in un Paese con bassi costi di manodopera che invia tutto il prodotto finito all’impresa non residente e che non gestisce rapporti con il mercato locale.
E’ importante, inoltre, sottolineare che la qualificazione di stabile organizzazione presente in un accordo bilaterale regola i rapporti tra gli Stati contraenti, anche in presenza di una differente qualificazione adottata nelle rispettive normative nazionali.
Le convenzioni bilaterali prevalgono, infatti, sulla normativa interna, ponendo delle limitazioni reciproche in capo agli Stati firmatari sull’esercizio del potere di imposizione.
Ciascun Paese potrà pertanto avere delle definizioni normative differenti di stabile organizzazione, ciascuna con un distinto ambito di applicazione.

Marina d’Angerio
Dottore Commercialista in Torino e Londra

marina.dangerio@ascheri.co.uk

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About Marina d'Angerio 76 Articles
Dottore Commercialista Chartered Accountant in Londra   Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritta all’albo di Torino e laureata presso l’Università degli Studi di Torino.   ICAEW Chartered Accountant ed Auditor in Inghilterra e Galles.   Presso lo studio si occupa di fiscalità internazionale, consulenza societaria, redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali.

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