Panoramica
Qualsiasi impresa legalmente costituita in un paese dell’UE può aprire una sede secondaria (ufficio, agenzia, succursale o filiale) in un altro paese dell’UE.
- Libertà di stabilimento (articolo 43 del trattato CE)
Tipi di sedi secondarie
Le imprese possono costituire diversi tipi di sedi secondarie:
- un ufficio, che rappresenta la società e fornisce informazioni sui prodotti ma, in linea di principio, non svolge un’attività commerciale;
- un’agenzia, che svolge funzioni di rappresentanza della società;
- una succursale, ossia un’entità dotata di maggiore autonomia che svolge attività in proprio, ma sempre per conto dell’impresa cui fa capo;
- una filiale, ossia un’entità dotata di personalità giuridica, costituita in un paese ospitante in una delle forme previste dal diritto societario di quest’ultimo, il cui capitale è interamente di proprietà dell’impresa madre (una società con un socio unico, una forma sociale riconosciuta in tutti i paesi dell’UE) o controllato da un’altra società insieme a soci di minoranza locali (una filiale comune).
Se uffici, agenzie e succursali non hanno personalità giuridica, le filiali sono persone giuridiche autonome rispetto alla società madre.
Condizioni
Per costituire una sede secondaria in un altro paese dell’UE, le imprese devono:
- rispettare i codici deontologici professionali;
- ottenere le autorizzazioni necessarie;
- possedere tutti i requisiti previsti dalla legge;
- verificare i requisiti fiscali.
In tutti i paesi dell’UE le succursali devono:
- iscriversi nel registro delle imprese e adempiere alle necessarie formalità in materia di imposte, IVA e previdenza sociale;
- pubblicare informazioni – le stesse in tutti i paesi dell’UE – sulla società cui fanno capo e sulle sue attività.
Le filiali devono inoltre seguire tutte le procedure prescritte per la costituzione di una società nel paese ospitante.
I responsabili di uffici e agenzie devono ottenere un’autorizzazione, iscriversi alla camera di commercio o ad altri organismi analoghi e verificare quali siano i loro obblighi fiscali e previdenziali nel paese ospitante.
Sportelli unici
La direttiva europea sui servizi, cui va data piena attuazione entro la fine del 2009, impone ai paesi dell’UE di semplificare tutte le procedure connesse all’avvio e allo svolgimento di un’attività di servizio. Entro la fine del 2009, le imprese e i singoli operatori che prestano servizi devono poter espletare tutte le formalità necessarie attraverso sportelli unici, a distanza e per via elettronica.
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