Sono soggetti d’imposta le persone fisiche locali i cui redditi hanno origine all’interno del Paese o all’estero, (con residenza in Bulgaria o che trascorrono più di 183 su ogni 365 giorni in Bulgaria o stranieri che lavorano in Bulgaria a nome di altri Paesi oppure organizzazioni internazionali tranne il personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari straniere, impiegati di enti interstatali e intergovernativi e anche i dipendenti delle persone sopracitate); persone fisiche straniere, il cui reddito è generato sul territorio. Gli amministratori unici sono soggetti a obblighi fiscali e il loro reddito tassabile viene determinato in modo analogo al calcolo del reddito tassabile delle società (in conformità alla legge Ires). Questi devono versare in anticipo ogni mese il 20 per cento, calcolato sulla stessa base e dovuto negli stessi termini come per le persone giuridiche. L’imposta personale annuale è dovuta entro 30 giorni dopo la consegna della dichiarazione delle entrate annuali.
Dal 1° gennaio 2008 i redditi delle persone fisiche sono tassati con aliquota fissa del 10% mentre alcune specifiche agevolazioni fiscali sono previste per alcune categorie di contribuenti come giovani coppie e invalidiIl diritto d’accisa
Tale imposta si calcola secondo la tariffa d’accisa inclusa nella legge sulla tassa di accisa. Le principali modalità di pagamento sono: importazione di beni alla dogana; commercio con prodotti di tabacco e alcolici tramite l’apposizione della banda fiscale; attività di giochi d’azzardo con l’apposizione di speciali adesivi; produzione di merce sottoposta ad accisa oppure prestazione di servizi sottoposti ad accisa tramite due rate quindicinali versate al bilancio il 14 ed il 28 di ogni mese.
Le imposte dirette sulle persone giuridiche
Dal 1° gennaio 2007 le persone giuridiche e le società non personificate che esercitano una attività produttiva sono soggette a un’imposta del 10%.
L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto è regolamentata dalla legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 1998. L’articolo 1 stabilisce che l’Iva si applica a tutti i trasferimenti di beni e servizi effettuati sul territorio nazionale dai contribuenti che esercitano una attività economica indipendente. L’articolo 3 definisce come contribuente colui che svolge in modo indipendente una qualsiasi attività economica, qualunque siano gli scopi e i risultati di questa attività, escludendo lo Stato, le autorità centrali e locali e le persone fisiche che svolgono la loro attività sulla base di un contratto di impiego. Sono altresì soggette a imposta sul valore aggiunto le transazioni considerate equivalenti ai trasferimenti di beni e servizi, quali ad esempio i trasferimenti di diritti di proprietà o le concessioni di servizi per usi personali. L’imposta è dovuta anche nel caso di importazione definitiva di beni e per l’immissione di beni in una zona franca o in un deposito franco. Sono soggetti al pagamento dell’Iva la temporanea esportazione per la lavorazione o il perfezionamento attivo e quei beni trasferiti dal cedente in territorio straniero ove ne sia anche trasferita la proprietà o altri diritti reali. L’imposta, inoltre, è dovuta per i trasporti internazionali e i trasferimenti di beni e servizi direttamente connessi, per i servizi di pubblica telecomunicazione, spedizione, agenzia e intermediazione. L’aliquota applicata è del 20 per cento. Tra i casi di deduzione dell’Iva va menzionato quello previsto dall’articolo 77 che dà diritto al rimborso dell’Iva versata per quella percentuale del fatturato che deriva da importazione di beni purché tale percentuale sia pari o superiore al 30 per cento dell’intero fatturato dei dodici mesi precedenti.
Capitale: Sofia
Lingua ufficiale: bulgaro (BGN)
Moneta: la moneta ufficiale bulgara è il Lev (Bgn). Il tasso di cambio a maggio 2006 è fissato a 1.9558 Lev per 1 euro
Forma di governo: repubblica parlamentare
Principali trattati
Accordo per evitare la doppia imposizione firmato il 21 settembre del 1988 ed entrato in vigore il 10 giugno 1991.
Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti firmato nel dicembre del 1988 e in vigore dal 27 dicembre del 1990.
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