Il trust di famiglia è un veicolo comunemente istituito per garantire il mantenimento e la crescita del patrimonio familiare attraverso le generazioni future. Molti dei casi riguardano beni detenuti in trust, che spesso sono stati istituiti con l’intento di proteggere il patrimonio. Tuttavia, è diffusa l’idea errata che, in caso di divorzio, i beni detenuti in trust siano protetti dall’invasione del coniuge non familiare.
Il tribunale può considerare i beni detenuti in trust come una risorsa finanziaria di una parte, di cui essa dispone o è probabile che disponga in un futuro prevedibile. Un fattore decisivo nell’approccio che la Corte adotterà per stabilire se i beni in trust debbano essere presi in considerazione è se i trustee, se interpellati, potrebbero anticipare tutto o parte del capitale al beneficiario in un futuro immediato o prevedibile. Questo, ovviamente, rende più facile per la Corte ritenere che i beni del trust siano una risorsa disponibile laddove il beneficiario ha un diritto assoluto al reddito o al capitale del trust, il che dovrebbe essere tenuto presente al momento della creazione e della gestione del trust.
La situazione è più complessa quando il trust è discrezionale. La Corte prenderà in considerazione
- l’andamento delle distribuzioni precedenti
- il contenuto di qualsiasi lettera di volontà relativa all’esercizio del potere discrezionale dei trustee in materia di capitale;
- gli interessi degli altri beneficiari;
- se la parte in causa era il disponente; e
- la stesura e le condizioni di regolamento dell’atto stesso.
Se la Corte ritiene che i beni del trust siano una risorsa, può emettere un’ordinanza nei confronti del beneficiario, qualora ritenga che i trustee mettano a disposizione i beni del trust. In effetti l’ordine sarebbe contro il beneficiario, ad esempio per il pagamento di due milioni di sterline alla ex moglie. La Corte si aspetta quindi che i trustee reintegrino il patrimonio personale del beneficiario. La Corte incoraggerebbe giudiziosamente gli amministratori fiduciari a fornire al beneficiario i mezzi per ottemperare all’ordine o a reintegrare i beni trasferiti in ottemperanza.