A partire dal 6 aprile 2019, tutti i guadagni provenienti da immobili siti nel Regno Unito realizzati da soggetti non residenti, siano essi proprietà residenziali o commerciali, e sia che la disposizione venga effettuata in via diretta o “indiretta”, saranno soggetti all’imposta sulle plusvalenze o all’imposta sulle società.
Per molto tempo, i non residenti hanno avuto un vantaggio rispetto ai residenti del Regno Unito in materia di tassazione degli immobili commerciali, in virtu’ del fatto che, a differenza della maggior parte delle principali giurisdizioni, il Regno Unito non esercita pienamente i propri diritti fiscali come previsto dalle norme fiscali internazionali.
Il governo ora tenta di adeguarsi agli altri paesi.
Nello specifico i cambiamenti comprendono:
- un nuovo onere fiscale per i guadagni sulle vendite dirette di immobili siti nel Regno Unito;
- un nuovo onere fiscale per i guadagni su disposizioni indirette di interessi derivanti da immobili siti nel Regno Unito. Da cio’ deriva che verranno soggette a tassazione anche le disposizioni effettuate da soggetti non residenti aventi ad oggetto determinate societa’, partnership e trust che detengono un immobile sito nel Regno Unito.
L’aliquota applicabile dell’imposta britannica sarà del 19% per le società non residenti interessate dalle nuove norme e, per le persone fisiche non residenti e altri fino al 20% (nel caso di proprietà commerciali) e fino al 28% (in caso della proprietà residenziale).
In ogni caso, i nuovi oneri fiscali si applicheranno solo alle plusvalenze derivanti dal 6 aprile 2019.
Un aspetto del nuovo regime che è stato oggetto di molte discussioni è il fatto che, a partire dal 6 aprile, si applicherà una tassa sulle plusvalenze generate dalle cessioni effettuate da parte di soggetti non residenti aventi ad oggetto interessi in enti che detengono immobili nel Regno Unito.
Questa cosiddetta “cessione indiretta” si applicherà solo alle cessioni di interessi in entità definite “property rich entities”, e cioe’ nel caso in cui:
– al momento dell’alienazione, almeno il 75% del valore dell’interesse (ad esempio delle azioni) venduto deriva da immobili siti in UK. Questo test è applicato al valore patrimoniale lordo dell’entità in questione, utilizzando il valore di mercato dei beni al momento della disposizione;
– il soggetto non-residente che effettua la cessione detiene almeno il 25% dell’interesse nell’entità in questione.
Quanto ai veicoli di investimento collettivi, la questione relativa alle disposizioni indirette introdotta dal nuovo regime fiscale del Regno Unito ha causato notevole preoccupazione nel settore immobiliare britannico in quanto, in assenza di regole su misura per le CIVs (collective investment vehicles), il nuovo onere fiscale avrebbe messo a repentaglio un principio cardine del sistema d investimenti immobiliari nel Regno Unito e cioe’ quello di assicurare che, da un punto di vista prettamente fiscale, il soggetto che investe non venga a trovarsi un una posizione piu’ svantaggiosa di quella in cui si sarebbe venuto a trovare qualora avesse deciso di investore in maniera diretta.
La posizione relativa ai veicoli collettivi di investimento è stata l’ultima a essere finalizzata.
Per quanto riguarda i veicoli collettivi di investimento definiti “property rich”, la situazione e’ la seguente:
– un CIV offshore che non è una società, né una partnership (ad esempio un JPUT), viene trattato come una società ai fini del nuovo regime fiscale del Regno Unito. I diritti degli investitori in tale CIV offshore sono trattati, a tal fine, come azioni. L’effetto di questo trattamento predefinito è che il CIV offshore, dal 6 aprile 2019, sarà soggetto all’imposta su eventuali guadagni derivanti dalla vendita diretta di immobili nel Regno Unito.
– un CIV offshore che non è una partnership (ad esempio un JPUT o una società) può richiedere di essere trattato come una partnership ai fini delle nuove regole fiscali. Qualsiasi disposizione diretta degli immobili nel Regno Unito da parte del CIV sarà tassata in capo agli investitori non residenti.
– puo’ essere presentata richiesta per l’esenzione dall’imposta britannica sulle cessioni dirette di beni immobili nel Regno Unito da parte di un CIV offshore e da società detenute dal CIV offshore: la domanda può essere presenatat da CIV offshore che sono società, e da società non CIV che sono interamente possedute da CIVs società di persone.
I soggetti non residenti che decidono di investire in veicoli di investimento collettivi offshore saranno soggetti alla nuova “imposta indiretta” inglese sulle disposizioni di interessi qualora il veicoli di investimento collettivo rientra nella definizione di “property rich CIV”.
Per le cessioni di interessi nei veicoli di investimento collettivi non esiste una soglia di proprietà del 25%.
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