Regno Unito: Modifiche al Tribunale dei nomi delle società

Quando è stato istituito il Company Names Tribunal (CNT), lo scopo della sua istituzione era quello di consentire ai vari marchi di opporsi all’incorporazione di società con nomi  “troppo simili” ai loro.

Ad esempio, nel gennaio di quest’anno, Meta (in precedenza Facebook) è riuscita a costringere la società Meta Platforms Incorporated Ltd a cambiare il proprio nome.

Tuttavia, il CNT è spesso trascurato dai proprietari dei marchi, in gran parte a causa delle ampie difese disponibili ai sensi dell’articolo 69 del Companies Act 2006.

In effetti, tali difese e opzioni disponibili  erano cosi’ ampie che ogni ricorso presso il CNT di fatto finiva per comportare un certo livello di rischio, come conseguenza del fatto che i proprietari dei marchi avevano in gran parte fatto gia’ ricorso a metodi più tradizionali di applicazione della legge, come la violazione del marchio.

L’Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (legge sulla criminalità economica e la trasparenza delle imprese) (l’ECCTA), introdotto nel marzo 2024, apporta una serie di modifiche alla sezione 69 del Companies Act. La più significativa è l’eliminazione della sezione 69(4)(b), che offriva alle controparti una difesa completa ai ricorsi presentati dinnanzi al CNT se potevano dimostrare:

  1. che l’azienda aveva iniziato a operare con quel determinato nome;
  2. che la società aveva sostenuto ingenti costi di avviamento per prepararsi all’attività commerciale; oppure
  3. che la società operava in precedenza con tale denominazione ed era ora inattiva.

Si trattava di un limite relativamente basso e significava che, a meno che il richiedente non fosse in grado di dimostrare che lo “scopo principale” del resistente nella registrazione del nome era il guadagno commerciale, la contestazione sarebbe probabilmente fallita.

L’eliminazione dell’articolo 69(4)(b) è significativa in quanto lascia ai convenuti solo le seguenti eccezioni:

  1. il nome è stato registrato prima dell’avviamento del nome da parte del ricorrente;
  2. il nome è stato registrato nel corso ordinario di un’attività di costituzione di società ed è disponibile per la vendita al richiedente alle condizioni standard ;
  3. il nome è stato adottato in buona fede; oppure
  4. gli interessi del richiedente non sono danneggiati in misura significativa.

L’ECCTA amplia inoltre l’ambito di applicazione dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b), che riguarda la somiglianza tra i nomi delle società interessate. La modifica chiarisce che l’avviamento del ricorrente può estendersi al di là del solo Regno Unito, includendo le situazioni in cui l’uso di una denominazione sociale simile può indurre in errore il pubblico in altri territori suggerendo un collegamento con il richiedente.

Inoltre, modifica la sezione 69(3) per stabilire che chiunque sia stato socio e/o amministratore della società convenuta al momento della registrazione del nome può essere ammesso a partecipare al procedimento. In precedenza, solo i soci e/o gli amministratori in carica potevano essere chiamati in causa.

 

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