Regno Unito: La Corte Suprema si pronuncia sui ricorsi contro le decisioni dei titolari di cariche

Il tribunale ha il potere di impugnare qualsiasi decisione di un funzionario in una procedura di insolvenza su istanza di una parte insoddisfatta. L’ambito di tale potere dipende dalla natura della procedura di insolvenza ma, in linea di massima, le seguenti categorie di persone avranno diritto a presentare domanda:

  • Un creditore
  • Il debitore (in caso di fallimento o Individual Voluntary Arrangement) o i soci del debitore persona giuridica (in caso di società in amministrazione o liquidazione), e/o
  • Qualsiasi altra persona insoddisfatta o lesa da un atto o da una decisione del funzionario.

I poteri in questione sono definiti nell’Insolvency Act 1986. Sebbene tali poteri siano ampiamente delineati, nella pratica i tribunali hanno interpretato tali disposizioni in modo restrittivo e hanno dimostrato di non essere disposti a interferire con le decisioni dei funzionari.

Mentre un creditore è generalmente legittimato a contestare le decisioni dei funzionari, la contestazione del creditore deve riguardare l’impatto della decisione su di lui in qualità di creditore.

Una recente causa presso la Corte Suprema ha ulteriormente chiarito il contesto dei potenziali ricorsi da parte di soggetti falliti nei confronti dei loro curatori fallimentari ai sensi dell’articolo 303(1) dell’Act. La decisione sarà interessante anche per i liquidatori, in quanto la Corte ha indicato che la stessa analisi dovrebbe essere applicata per impugnare le decisioni dei liquidatori ai sensi dell’articolo 168(5) della legge.

 

I fatti

L’istanza era stata presentata da due soggetti falliti per contestare la decisione dei loro ex curatori fallimentari di vendere i loro diritti in relazione a un immobile che era passato alla massa fallimentare. I debitori sostenevano che la vendita dell’immobile interferisse con il loro diritto al possesso.

La Corte d’appello ha ritenuto che il criterio della legittimazione ad agire fosse che i debitori dovessero avere un interesse sostanziale che fosse stato compromesso dalla condotta in questione e un interesse diretto al risarcimento richiesto. La Corte ha quindi ritenuto che i falliti fossero legittimati a presentare la domanda.

 

La decisione della Corte Suprema

La Corte Suprema ha successivamente ribaltato la decisione della Corte d’appello. La Corte ha ritenuto che, sebbene la formulazione dell’articolo 303(1) (e anche dell’articolo 168(5) in relazione alla liquidazione) della legge fosse molto ampia in termini di soggetti che potevano impugnare qualsiasi atto o decisione di un curatore o di un liquidatore, tali termini non dovevano essere presi alla lettera. La Corte Suprema ha ritenuto che la legittimazione a contestare la condotta di un trustee fosse limitata ai seguenti casi:

  • Ricorso contro un comportamento lesivo dei loro interessi in qualita’ di creditori;
  • Soggetti falliti che hanno presentato domanda in relazione a una condotta del curatore avversa ai loro interessi nella massa fallimentare, e
  • Persone fisiche (creditori, falliti o altri) i cui diritti o interessi derivavano specificamente dal fallimento stesso.

Il tribunale ha inoltre confermato che nessuna delle disposizioni in materia intende conferire la capacità di contestare la condotta di un funzionario a un soggetto estraneo alla procedura d’insolvenza che sia semplicemente insoddisfatto di un atto o di una decisione del funzionario che lo abbia colpito in qualità di controparte.

La decisione fornisce un’utile guida per confermare la limitata possibilità di impugnare le decisioni dei funzionari nel contesto del fallimento personale e dell’insolvenza societaria. La Corte ha infatti ritenuto che i soggetti coinvolti siano legittimati a presentare ricorso solo in relazione a questioni che incidono direttamente sui loro diritti o interessi e che derivano dai poteri conferiti ai curatori o ai liquidatori che sono peculiari del regime fallimentare o di liquidazione.

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