Regno Unito: Formazione del contratto

Principio di buona fede

Nel diritto contrattuale inglese non esiste un principio o un obbligo generalmente riconosciuto di agire secondo buona fede (good faith) durante la fase di negoziazione di un contratto. I tribunali inglesi hanno infatti rigettato la tesi secondo la quale il principio di buona fede debba ritenersi implicitamente contenuto in un contratto. Al contrario, è ormai consolidato il principio in forza del quale ogni parte debba ritenersi libera di promuovere i propri interessi durante le trattative. Qualche volta le parti richiamano espressamente l’obbligo di negoziare in buona fede, ma i tribunali inglesi ricostruiscono questa clausola come l’equivalente di un “accordo a stipulare” e dunque inefficace per mancanza del requisito della certezza (lack of certainty).

Battle of forms

Nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di contrasto tra le condizioni contrattuali proposte dalle parti (che viene indicata con l’espressione “battle of the forms”), il diritto inglese accoglie la dottrina c.d. “last shot”. Si pensi al caso in cui una parte contraente invii, allegando le proprie condizioni contrattuali generali, una proposta alla controparte e quest’ultima, pur accettando la proposta, invia a sua volta delle condizioni generali di contratto difformi da quelle ricevute. In tali casi, il contratto è concluso ma bisogna capire da quali condizioni generali lo stesso è regolato. Come precisato, l’ordinamento inglese accoglie la dottrina del “last shot”, secondo la quale se l’offerente non si oppone alle condizioni generali inviategli dall’accettante saranno queste ultime a regolare il rapporto contrattuale. Nella prassi capita spesso che un fornitore (supplier) riesca a vincere in caso di “battle of the form”, perché riesce meglio a controllare e gestire il processo di vendita, decidendo di non fornire alcun bene o servizio fino a quando l’acquirente non accetti le sue condizioni generale di contratto, l’ultimo colpo è dunque del fornitore (the supplier fires the last shot). Di solito, il fornitore che utilizza delle condizioni di vendita standard può prevedere una precisa  clausola la quale stabilisca che le condizioni contrattuali del fornitore prevalgono su quelle fornite dall’acquirente. Ad esempio: “L’accettazione da parte di [Fornitore] del vostro ordine è soggetta ai termini e alle condizioni di vendita di [Fornitore]”. L’inserimento di clausole di questo tipo non rappresenta una garanzia assoluta per il fornitore, tuttavia può scoraggiare alcuni acquirenti a inviare le proprie condizioni generali di contratto. La previsione di una “clausola di prevalenza” (prevail clause) non produrrà alcun effetto se il fornitore successivamente accetta le condizioni dell’acquirente o se l’acquirente rifiuta espressamente di accettare le condizioni del fornitore. Infine, se le parti hanno per un certo periodo di tempo disciplinato i rapporti secondo regole ormai consolidate, si può dimostrare che i loro rapporti sono regolati da fonte consuetudinaria.

Lingua di redazione del contratto

Non esiste un obbligo legale di redigere un contratto nella lingua locale, anche se in genere questo non è un problema in quanto la lingua inglese è spesso utilizzata per i contratti internazionali.

Firma

La regola generale del diritto inglese è che un contratto commerciale non deve necessariamente rivestire una precisa forma per essere valido. Se vi sono tutti gli elementi essenziali di un contratto (offerta, accettazione, corrispettivo, intenzione di creare un rapporto giuridico e certezza dei termini), non è rilevante che lo stesso sia concluso online o con una documentazione cartacea. Inoltre, a meno che la legge richiamata o gli accordi contrattuali non specifichino la tipologia di firma da apporre, la giurisprudenza inglese adotta un approccio pratico al tema e non prescrive alcuna particolare forma o tipo di firma.

Al fine di stabilire se la tipologia di firma prescelta dimostri effettivamente l’intenzione delle parti di vincolarsi, i giudici inglesi prendono in considerazione tutte le circostanze del caso concreto. Secondo il diritto inglese, si può conferire valore di firma a un segno su un documento se si può ritenere che lo stesso sia stato apposto con il fine di conferire autenticità al documento stesso.

È quindi possibile stipulare un contratto B2B online. Tuttavia, la questione fondamentale quando si stipulano contratti online è assicurarsi che le condizioni siano correttamente inserite nel contratto, ovvero che la parte che accetta le condizioni abbia la possibilità di leggerle prima di accettare il contratto. A tal fine, è possibile inserire un link ai termini e alle condizioni con una casella da spuntare per indicare l’accettazione. Se il link ai termini e alle condizioni non viene aperto o comunque non si preoccupa di leggerli, se ne assume l’eventuale rischio. Una volta accettate le condizioni, il contratto è infatti concluso.

Secondo il diritto inglese, le firme elettroniche possono essere utilizzate per i contratti commerciali, più frequentemente da:

  • una persona che digita il proprio nome in un contratto o in un’e-mail contenente i termini di un contratto;
  • una persona che incolla elettronicamente la propria firma (ad esempio, sotto forma di immagine) in una versione elettronica del contratto nel posto appropriato;
  • una persona che accede a un contratto tramite una piattaforma di firma elettronica basata sul web e fa clic per inserire automaticamente il proprio nome in un carattere dattiloscritto o a mano nel contratto nel punto appropriato; oppure
  • una persona che utilizza un dito, una penna leggera o uno stilo e un touchscreen per scrivere elettronicamente il proprio nome nel posto appropriato del contratto.

Questo è l’approccio generale per i contratti commerciali semplici. Per i contratti commerciali che devono essere stipulati per atto pubblico, la firma elettronica può essere utilizzata quando l’esecuzione avviene da parte di due firmatari autorizzati, ma vi sono problemi se l’esecuzione avviene da parte di un solo amministratore in presenza di un testimone che attesti la firma. La prassi migliore è che il testimone sia fisicamente presente quando il firmatario firma (piuttosto che testimoniare a distanza attraverso un qualche mezzo elettronico).

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