I contratti di agenzia possono essere scritti o non scritti. Il diritto inglese non prevede che un contratto di agenzia debba essere redatto per iscritto.
Ma data questa flessibilità, perché optare per un contratto scritto? La risposta è che un accordo scritto può fornire un maggiore grado di certezza.
Il Regolamento Agenti di Commercio.
I Regolamenti impongono al preponente e all’agente l’obbligo di comportarsi reciprocamente in modo doveroso e in buona fede. Il Regolamento fornisce “esempi” specifici di questi obblighi. Ad esempio, l’agente è tenuto a rispettare le ragionevoli istruzioni del preponente. Inoltre, il preponente ha l’obbligo di informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto di un ordine ricevuto dall’agente per conto del preponente.
Tuttavia, il significato dell’obbligo reciproco di agire doverosamente e in buona fede e gli esempi specifici forniti nel Regolamento, nonché le corrispondenti disposizioni della Direttiva Agenti dell’Unione Europea (che il Regolamento ha recepito nel diritto inglese) sono, a loro volta, alquanto incerti. Ciò è dovuto alle poche sentenze che hanno interpretato queste disposizioni.
Recentemente sono state emesse alcune sentenze “innovative” sia dalla Corte europea che dalle corti d’appello di alcuni Stati membri dell’UE. Queste sentenze riguardano l’interpretazione da dare alle disposizioni della Direttiva in merito all’obbligo del preponente di pagare le provvigioni e alle modalità di calcolo dell’indennità dovuta all’agente in caso di scioglimento del contratto di agenzia.
Le parti di un accordo scritto si concentrano sulle disposizioni che ritengono più importanti per i rispettivi ruoli. Tuttavia, la maggior parte dei contratti scritti utilizzati in ambito commerciale presenta una serie di disposizioni diverse verso la fine dell’accordo, dopo quelle che spesso sono considerate le disposizioni sostanziali principali del contratto. A queste clausole finali viene solitamente attribuito il nome generico e sprezzante di “boilerplate“.
Tuttavia, è necessario prestare attenzione, soprattutto se il contratto di agenzia contiene una clausola di “non modifica verbale”. In seguito a una sentenza della Corte Suprema del Regno Unito, la posizione generale è che una clausola di divieto di modifica verbale significa proprio questo: una variazione del contratto di agenzia deve avvenire esclusivamente per iscritto. Il fatto che il preponente e l’agente abbiano concordato oralmente di variare il contratto di agenzia scritto è irrilevante. Il fatto che il comportamento del preponente e dell’agente, attraverso le azioni reciproche, indichi una modifica dei termini scritti del contratto di agenzia, è altrettanto irrilevante.
Sia il preponente che l’agente devono fare attenzione a come intendono impostare il rapporto di agenzia stesso. In assenza di un accordo di agenzia scritto, sia il preponente che l’agente possono richiedere all’altro un documento scritto e firmato in cui siano indicati i termini dell’accordo di agenzia. Sebbene questa disposizione del Regolamento sia poco conosciuta, può essere utilizzata dal preponente o dall’agente a proprio vantaggio, costringendo l’altra parte del contratto di agenzia a indicare i termini dell’accordo e a dimostrare a sua volta come tali termini sono stati concordati.