Regno Unito: Construction Industry Scheme

La normativa inglese CIS (Construction Industry Scheme) si applica a qualsiasi azienda o prestatore di lavoro (anche persona fisica), che svolge la propria attività in cantieri di costruzione di qualsiasi tipo nel Regno Unito.

La normativa si applica sia ai residenti UK, sia a società o persone fisiche non residenti.

La normativa CIS copre la maggior parte lavori di costruzione di edifici.

Le operazioni di costruzione che sono disciplinate dal CIS coprono quasi tutti i lavori svolti su:

  • Edifici o strutture permanenti o temporanee;
  • Lavori di ingegneria civile o installazione;
  • Preparazione del sito;
  • Alterazioni;
  • Smontaggio;
  • Costruzione;
  • Riparazioni;
  • Decorazione;
  • Demolizione;

Non è necessario registrarsi nel caso in cui si svolgano lavori quali:

  • Rilevamento misurazioni;
  • Noleggio ponteggi (senza lavoro);
  • Posatura Moquette;
  • Fornitura di materiali;
  • Lavori svolti nei cantieri ma che chiaramente non hanno natura edile come ad esempio la gestione di un servizio mensa, la fornitura di servizi medici o di sicurezza in loco presso un cantiere edile.

La normativa CIS richiede che il committente e che il prestatore del servizio/subappaltatore si registrino presso l’Ufficio Imposte e ottengano un numero di codice individuale identificativo CIS.

Nel caso di società estera, senza stabile organizzazione nel Regno Unito, non bisogna richiedere iscrizione VAT (IVA) per iscriversi al CIS.

Una volta registrato il subappaltatore L’HMRC inizierà un processo di verifica dei dati forniti ed assegnerà il tasso corretto di detrazione che verranno applicati ai loro pagamenti da parte dell’appaltatore.

Le tre fasi principali del processo sono:

  1. 1 Il committente contatta l’HMRC e comunica i dati del suo subappaltatore;
  2. 2 L’HMRC si accerta che il subappaltatore sia registrato al CIS;
  3. 3 L’HMRC comunica all’appaltatore il tasso della ritenuta da applicare:
  • Nessuna deduzione;
  • Tasso standard al 20%;
  • Tasso del 30% nel caso in cui il subappaltatore non sia iscritto al CIS o per qualsiasi motivo non sia stato possibile verificare i suoi dati.

Ogni mese, l’appaltatore dovrà mandare all’HMRC una dichiarazione indicando tutti i pagamenti effettuati ai subappaltatori. Questo indipendentemente dal fatto che i subappaltatori siano stati:

  • pagati al lordo;
  • pagati al netto della detrazione standard al 20%;
  • pagati al netto della detrazione del 30%.

Rendimenti mensili dovranno pervenire entro 14 giorni dalla fine del
mese tasse servono.

La detrazione deve essere applicata solo sui pagamenti che non rappresentano il rimborso dei costi del materiale sostenuti dal subappaltatore.

L’appaltatore può chiedere al subappaltatore la documentazione giustificativa del costo dei materiali.

Se il subappaltatore prende in affitto dei macchinari, al fine di effettuare tali lavori di costruzione, il costo dell’affitto del macchinario ed eventuali costi di consumo connessi come ad esempio il carburante necessario per il suo funzionamento possono essere trattati come materiali ai fini del calcolo dell’importo su cui applicare l’imposta da trattenere.

Il Costruction Industry Scheme si applica a:

  • Qualsiasi appaltatore non residente che paga subappaltatori per lavori di costruzione effettuati nel Regno Unito;
  • Eventuali subappaltatori non residenti che vengono pagati per lavori di costruzione effettuati nel Regno Unito.

Non c’è quindi alcuna differenza tra appaltatori e subappaltatori UK o non residenti.

Se l’azienda appaltatrice o subappaltatrice è residente in un paese che ha un accordo contro le doppie imposizioni con il Regno Unito sarà possibile richiedere l’esenzione dalle imposte UK. Questo solo nel caso in cui i profitti realizzati nel Regno Unito non siano attribuibili ad una stabile organizzazione UK.

Se l’HMRC riconosce che la società estera è esente da tassazione nel Regno Unito per effetto del trattato contro le doppie imposizioni fiscali, le imposte trattenute potranno essere chieste a rimborso.

La normativa CIS e’ stata introdotta in quanto l’HMRC aveva riscontrato che presso numerosi cantieri, operavano ditte straniere che venivano pagati per il servizio reso, ma poi “sparivano” senza rispettare eventuali obblighi che potevano avere in termini di presentazione di bilanci, presentazione di resoconti, presentazione di dichiarazioni dei redditi, versamenti di imposte sui redditi, versamenti di imposte e contributi sugli stipendi dei propri dipendenti etc.

La normativa CIS è quindi stata introdotta da alcuni anni nel Regno Unito specificamente per lavori svolti presso cantieri siti su suolo inglese.

STABILE ORGANIZZAZIONE

Ai sensi dell’art 5 paragrafo 3 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni, un cantiere di costruzione, montaggio o installazione è considerato stabile organizzazione se il cantiere, il progetto o l’attività hanno una durata superiore a 12 mesi.

Sempre secondo il Commentario all’art. 5 del modello OCSE, il cantiere si considera iniziato nel momento in cui l’esecutore inizia materialmente la propria attività, anche se avente carattere meramente preparatorio, e si considera concluso a lavori effettivamente e definitamente completati.

Il cantiere si considera, inoltre, attivo (ai fini del calcolo del periodo di permanenza) anche nei periodi di interruzione dei lavori e nel caso in cui l’impresa si avvalga di subappaltatori, nel computo dei 12 mesi deve essere ricompreso anche il periodo impiegato dal subappaltatore per lo svolgimento dei propri lavori.

Qualora l’attività sia strutturata per mezzo di una pluralità di cantieri tra loro funzionalmente collegati dal punto di vista commerciale e geografico, ai fini del calcolo del periodo minimo, essi devono essere comunque considerati come un unico cantiere. Se non vi è una connessione funzionale, occorre valutare la durata di ciascun cantiere.

Possiamo concludere quindi che la condizione essenziale, affinché un cantiere di costruzione o di montaggio venga considerato stabile organizzazione, è che la sua durata oltrepassi i dodici mesi; ove tale condizione non si verifichi, il cantiere di per sé non realizza l’ipotesi della stabile organizzazione.

Se ci sono gli estremi per una stabile organizzazione in un altro paese, allora la stabile organizzazione dovrà iscriversi presso la camera di commercio di questo paese e pagare le tasse come se fosse un’entità indipendente in quest’altro paese.

Per poter costituire una sede secondaria in un altro paese dell’Unione Europea, le imprese devono:

  • Ottenere le autorizzazioni necessarie;
  • Possedere tutti i requisiti previsti dalla legge;
  • Verificare i requisiti fiscali.

In tutti i paesi dell’Unione Europea le succursali devono essere iscritte nel registro delle imprese e adempiere alle necessarie formalità in materia di imposte, IVA e previdenza sociale, scontando altresì le tasse nel paese ove ha sede l’effettiva amministrazione societaria.

Le filiali devono inoltre seguire tutte le procedure prescritte per la costituzione di una società nel paese ospitante.

I responsabili di uffici e agenzie devono ottenere un’autorizzazione, iscriversi alla camera di commercio o ad altri organismi analoghi e verificare quali siano i loro obblighi fiscali e previdenziali nel paese ospitante.

La stabile organizzazione costituisce, ai fini delle imposte dirette, il presupposto necessario affinché uno Stato possa assoggettare a imposizione il reddito di impresa prodotto da un soggetto non residente.

PERSONALE DIPENDENTE / SUBCONTRACTOR

La società contractor può scegliere se far eseguire i lavori in appalto mediante l’assunzione di personale dipendente (in loco o in trasferta) oppure ingaggiare soggetti autonomi o altre società per lo svolgimento parziale o totale dei lavori (subappalto).

Nel caso una società estera, appaltatrice di lavori commissionati in UK, decida di utilizzare del personale dipendente bisognerà valutare se più opportuno assumere in loco o mandare in trasferta dipendenti già assunti nello stato estero.

Se l’assunzione avverrà in loco la società estera dovrà registrarsi presso Companies House e l’HMRC creando di fatto una stabile organizzazione. I contratti di assunzione seguiranno la normativa UK.

Qualora la società estera preferisca trasferire personale già presente in azienda dovrà rifarsi alla normativa prevista dal paese di provenienza per i lavoratori in trasferta del settore in cui opera e verificare che le assicurazioni infortunistiche prevedano esplicitamente copertura all’estero.

La società appaltatrice può decidere di avvalersi di subappaltatori per eseguire i lavori.

In questo ultimo caso la società appaltatrice dovrà verificare con HM Revenue and Customs (HMRC) che la società subappaltatrice sia registrata con il Construction Industry Scheme (CIS) e quale tasso di detrazione utilizzare o se, al contrario, sia possibile pagarla senza effettuare detrazioni.

Quando si paga un subappaltatore, la società appaltatrice opera una trattenuta sui loro pagamenti.

I tassi delle trattenute sono:

  • 20% per subappaltatori registrati al CIS
  • 30% per subappaltatori non registrati al CIS
  • 0% se il subappaltatore e’ stato autorizzato dal CIS a ricevere pagamenti al lordo della trattenuta.

Tali trattenute andranno versate all’HMRC dalla società appaltatrice e verranno considerati come acconti sulle imposte dovute.

Ovviamente la scelta tra operare come impresa estera o costituire una Limited nel Regno Unito deve essere valutata alla luce della effettiva complessità/dimensione del business che si intende svolgere sul territorio.

Riteniamo opportuna l’apertura di una società Limited di giurisdizione Inglese, entità separata dall’Italiana S.r.l., poiché’ la gestione della società UK è più semplice di quella di una stabile organizzazione la quale ultima comporta connessioni dirette con la gestione della società italiana.

Marina d’Angerio
Dottore Commercialista
ICAEW Chartered Accountant

marina.dangerio@ascheri.co.uk

 

 

 

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About Marina d'Angerio 76 Articles
Dottore Commercialista Chartered Accountant in Londra   Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritta all’albo di Torino e laureata presso l’Università degli Studi di Torino.   ICAEW Chartered Accountant ed Auditor in Inghilterra e Galles.   Presso lo studio si occupa di fiscalità internazionale, consulenza societaria, redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali.

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