Numerose sono le domande presentate nell’ambito dell’EU Settlement Scheme per il riconoscimento del pre-settled o settled status. La quantità di domande sta causando molti ritardi nella valutazione delle domande.
Benché molte delle domande siano state esaminate in un mese, non sembra essere questo il termine generale. In alcuni casi il periodo di attesa è stato di sei mesi e non sono pochi coloro che hanno avuto una risposta dopo un anno.
Varie possono essere le ragioni di questi ritardi, la piu’ comune è che il richiedente abbia precedenti penali o sia in attesa di giudizio.
Vediamo quali sono le misure da adottare per evitare ritardi e affrontare quelli già in corso.
Il procedimento da seguire per ottenere il riconoscimento del pre o settled status nell’ambito dell’EU Settlement Scheme si articola in quattro fasi: nella fase iniziale viene accertata l’identità del richiedente, nella maggior parte dei casi attraverso l’app EU Exit. La seconda fase è dedicata al “Suitability Stage” seguita dalla fase dell’“Eligibility Stage”. L’ultimo step è quello in cui viene presa la decisione.
Quando un richiedente ha dei precedenti penali, a prescindere dalla gravità del reato, la domanda può bloccarsi nella seconda fase, quella dedicata a provare l’idoneità del richiedente, Suitability Stage.
Suitability Stage
Diverse sono le ragioni per cui una domanda viene rifiutata in questa fase:
- Il richiedente è soggetto a un ordine di espulsione al momento della domanda;
- Il richiedente è soggetto a un ordine di esclusione al momento della domanda, ai sensi del Regolamento sull’immigrazione (Spazio economico europeo) 2016 (Regolamento SEE), Regolamento 23, vale a dire per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o salute pubblica;
- Il richiedente ha presentato informazioni, dichiarazioni o documenti falsi;
- Al momento della domanda, il richiedente è soggetto a una decisione di allontanamento perché non ha utilizzato, o ha abusato, dei suoi diritti di libera circolazione, vale a dire i suoi diritti come cittadino SEE di entrare e risiedere nel Regno Unito come lavoratore autonomo o autosufficiente, come studente, o come familiare di tale persona;
- Al richiedente è stata precedentemente rifiutata l’ammissione nel Regno Unito ai sensi dei regolamenti EEA 2016, regolamento 23 per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica;
- Il richiedente ha subito l’annullamento del settled o pre-settled ai sensi dell’appendice UE, a causa della:
- condotta tenuta fino alle 23:00 del 31 dicembre 2020, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica;
- condotta tenuta dopo le 23:00 del 31 dicembre 2020, per motivi di interesse pubblico; o
- Il richiedente è una “relevant excluded person”, vale a dire è un rifugiato che è stato escluso dalla protezione della Convenzione sui rifugiati del 1951 ai sensi dell’articolo 1F o dell’articolo 33. Ciò avviene quando c’è motivo di credere che un richiedente abbia commesso un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità o qualsiasi crimine grave e pericoloso.
In caso di condanna o procedimento giudiziario in corso sarà compito dell’Immigration Enforcement (IE) decidere se valutare o meno l’ipotesi di espulsione del richiedente.
Le pene non detentive o sospese non dovrebbero comportare il rinvio, lo stesso vale per una pena detentiva inferiore a 12 mesi, se decorsi cinque anni. Il deferimento è anche inappropriato quando, a seguito di una condanna, l’espulsione è già stata presa in considerazione e decisa o impugnata con successo e non vi sono stati ulteriori reati.
Solo perché un caso non è deferito all’IE, non significa che non possa portare al rifiuto. Né la Suitability Policy né l’Appendice UE chiariscono se i reati al di sotto della soglia per il deferimento debbano portare o meno al rifiuto. In effetti, la Suitability Policy afferma che laddove c’è un procedimento pendente al momento della domanda, il soggetto responsabile della decisione deve considerare se “è ragionevole e proporzionato che la domanda sia sospesa dall’ UK Visas and Immigration fino al momento della decisione “, anche se l’accusa non” soddisfa i criteri per il deferimento “.
In ogni caso, molti legali hanno assistito a casi in cui reati minori o presunti hanno determinato il rifiuto della domanda.
Nel caso in cui il richiedente abbia subito una condanna all’estero è probabile che ci siano dei ritardi dovuti ai controlli del casellario giudiziario all’estero. Il modo in cui le informazioni vengono trasmesse dipende dal paese in questione. In alcuni casi possono sorgere dei problemi se il casellario giudiziario estero non è stato aggiornato; ecco perche’ è opportuno controllare la propria posizione prima di presentare la domanda nell’ambito dell’EU Settlement Scheme.