La “nuova” direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio integra in modo significativo la precedente direttiva ed è finalizzata ad assicurare la tassazione degli interessi transfrontalieri, pagati in uno Stato membro in favore di una persona fisica residente in un altro Stato membro,
La nuova direttiva parte dal presupposto che è necessario consentire di accertare l’identità e la residenza dei beneficiari effettivi, cioè di coloro che percepiscono gli interessi. La direttiva precisa che l’agente pagatore deve conoscere luogo e data di nascita del beneficiario effettivo e, se esiste, il codice fiscale o ogni equivalente attribuito dagli Stati membri.
Inoltre, introduce disposizioni per rendere più difficile l’interposizione di strutture intermedie (come per esempio i trust) al fine di aggirare l’obbligo di comunicazione, gravante solo nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una persona fisica.
E ‘ ampliato il campo di applicazione della direttiva che ora si estende a strumenti finanziari, onde garantire l’applicazione agli interessi e agli altri redditi sostanzialmente equivalenti.
Sono oggi ricompresi anche i contratti di assicurazione vita e talune tipologie di fondi di investimento non armonizzati.
Lo Stato membro dell’agente pagatore o operatore economico effettua la comunicazione di informazioni automatica, almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale.
Le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare all’autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da:
- a) identità e residenza di tutti i beneficiari effettivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva;
- b) denominazione e indirizzo dell’agente pagatore;
- c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi o del contratto di assicurazione vita, del titolo, della partecipazione o della quota che danno origine a tale pagamento;
- d) informazioni relative al pagamento di interessi.
Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro il 1° gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
Cecilia Severino
Abogado
cecilia.severino@ascheri.co.uk
DOCUMENTAZIONE: Testo coordinato ed integrato della Direttiva sulla tassazione dei redditi da ris
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