Nel 2019 ci sono stati significativi cambiamenti in materia tributaria in Lussemburgo. Questi cambiamenti comprendono:
- La creazione del Registro UBO (registro dei cosiddetti Ultimate Beneficial Owners), che consente di avere accesso alle informazioni relative ai proprietari effettivi delle società registrate in Lussemburgo;
- Alcune importanti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno definito i concetti di titolarità effettiva e di evasione fiscale.
- Il Multilateral Instrument (MLI) è stato ratificato dal Parlamento e depositato con l’OCSE. Il MLI è entrato in vigore in Lussemburgo il 1 agosto 2019.
- Le previsioni della Direttiva antievasione fiscale (ATAD 2) sono state incorporate nella normativa domestica con effetto a partire dal 1 gennaio 2020 (fatta eccezione per le norme sul reverse hybrid, che entreranno in vigore il 1 gennaio 2022).
- Per quanto riguarda la Legge di Bilancio 2020, le decisioni in materia tributaria adottate dall’amministrazione fiscale in Lussemburgo prima del 1 gennaio 2015 non sono più valide dal 1 gennaio 2020.
Il Registro UBO
La normativa relativa ai Registri UBO, in cui devono essere inseriti i dati dei beneficiari effettivi delle societa’ (come descritta dalla quarta direttiva AML) è stata recepita all’interno dell’ordinamento del Lussemburgo con Legge del 13 gennaio 2019. Le persone giuridiche iscritte al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo dovevano registrare le proprie informazioni UBO entro il 31 agosto 2019; tuttavia, tale termine era stato esteso di 3 mesi. Il termine ultimo per la registrazione di tali informazioni nel Registro UBO era stato fissato al 1 dicembre 2019.
Da un punto di vista pratico, è stato rilevato un interesse da parte degli UBO di limitare l’accesso alle loro informazioni per ragioni di sicurezza (in particolar modo, da parte degli UBO nelle regioni dell’America Latina). Per i UBOs che richiedono un accesso limitato alle proprie informazioni, tali informazioni saranno accessibili solamente dalle autorità nazionali del Lussemburgo a partire dalla data della presentazione della richiesta (ovvero durante il periodo in cui la richiesta viene processata); se la richiesta viene accettata, l’accesso alle informazioni sarà limitato per un periodo massimo fino a 3 anni, che potrà essere rinnovato.
Pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Il 26 febbraio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata su 6 casi (i casi danesi T Danmark (C-116/16) e Y Denmark Aps (C-117/16), N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16) e Z Denmark (C-299/16)).
In questi casi, la CGUE ha risposto a vari quesiti e ha chiarito il concetto di titolarità effettiva ai fini dell’applicazione della Direttiva su Interessi e Royalties (IRD) ed il concetto di evasione fiscale (secondo quanto previsto dalla appena menzionata direttiva e da quella sulle società madri-figlie).
In questi casi, le entità europee che ricevono pagamenti di interessi o dividendi ripagavano, parzialmente o totalmente, i fondi ricevuti alle entità non europee in qualità di, rispettivamente, interessi o dividendi. Le decisioni adottate dalla CGUE sono, di conseguenza, particolarmente rilevanti per gli investitori non europei che investono in paesi UE attraverso holding intermediarie e/o compagnie finanziarie.
Il Lussemburgo non ha preso nessun tipo di provvedimento a seguito di queste pronunce della Corte di Giustizia (come, invece, è accaduto nei Paesi Bassi); tuttavia, questi chiarimenti sono sicuramente utili per l’interpretazione dei concetti di titolare effettivo e di evasione fiscale.
MLI
Il Parlamento del Lussemburgo ha ratificato il MLI attraverso la Legge adottata il 7 marzo 2019. Inoltre, il Lussemburgo ha depositato il MLI presso l’OCSE il 9 aprile 2019. Le previsioni del MLI, perciò, sono entrate in vigore in Lussemburgo il 1 agosto 2019.
DAC 6
La Direttiva UE 2018/822 (cosiddetta DAC 6) impone l’obbligo agli intermediari (compresi, in particolare, commercialisti, consulenti tributari e finanziari, banche e consulenti) o, in loro mancanza, ai contribuenti di rivelare gli accordi di pianificazione fiscale transfrontalieri. Questi informazione saranno conseguentemente e automaticamente scambiate con le autorità fiscali dell’Unione Europea.
Un accordo di pianificazione fiscale deve essere riportato o rivelato se (i) è transfrontaliero e (ii) se soddisfa almeno una delle caratteristiche descritte nell’Allegato alla DAC 6. Le caratteristiche sono classificate in caratteristiche generiche e specifiche; in quest’ultimo caso, alcune di esse sono soggette al “test del vantaggio principale”.
Gli accordi fiscali transfrontalieri conclusi tra il 25 giugno 2018 ed il 30 giugno 2020 devono essere riportati entro il 31 agosto 2020; il primo scambio automatico di informazioni avverrà entro il 31 ottobre 2020.
La DAC 6 offre agli Stati Membri l’opzione di derogare ai propri obblighi nei casi in cui la trasmissione delle informazioni costituirebbe una violazione del segreto professionale imposto per legge. In questo caso, il disegno di legge adottato in Lussemburgo per adottare le previsioni della Direttiva (nella sua versione attuale) prevede un obbligo per gli avvocati di rivelare l’esistenza di strutture fiscali aggressive, anche se in forma anonima.
Il 14 gennaio 2020, il Consiglio di Stato ha rilasciato il proprio parere sul disegno di legge per la trasposizione della DAC 6. Il Consiglio di Stato condivide le previsioni che hanno lo scopo di far rispettare il segreto professionale degli avvocati e sottolinea il fatto che gli altri stati membri hanno adottato previsioni simili (ad esempio, Belgio, Francia, Germania e Austria). Il Consiglio di Stato si propone, inoltre, di estendere le restrizioni ad altre professioni regolamentate, come dottori commercialisti e revisori contabili.
Inoltre, il Consiglio di Stato ritiene che, per poter rispettare a pieno il segreto professionale, gli avvocati non dovrebbero essere obbligati a rendere note le informazioni anonime.
Le previsioni normative contenute nel disegno di legge dovrebbero essere trasposte in legge in Lussemburgo entro il 1 luglio 2020.
ATAD 2
Introduzione
La Direttiva Antievasione Fiscale (ATAD 2) appena modificata, richiede agli stati membri di includere alcune previsioni normative per combattere le strutture e strumenti ibridi. Le previsioni della ATAD 2 sono state trasposte nell’ordinamento del Lussemburgo e sono entrate in vigore il 1 gennaio 2020, fatta eccezione per le regole in materie di “reverse hybrid”, che troveranno applicazione a partire dal 1 gennaio 2022.
Sintesi della ATAD 2
Secondo quanto stabilito nelle regole della ATAD 2, le strutture ibride composte da attività associate, head offices e la loro stabile organizzazione (PE), tra due o più PE di una sola entità e le strutture derivanti dai cosiddetti “accordi strutturati” sono neutralizzate.
- Una struttura ibrida è presente, solitamente, se si verifica una doppia deduzione dei costi o una deduzione dei costi senza l’inclusione del benefit corrispondente.
- Secondo la direttiva, le strutture ibride sono inizialmente neutralizzate impedendo la deduzione del pagamento dello stato di origine (cosiddetta Regola Principale); dopodichè, una regola secondaria potrà trovare applicazione in relazione al pagamento che avrebbe dovuto essere incluso nel reddito imponibile dello stato di destinazione (cosiddetta Regola Secondaria).
- La direttiva si applica ai seguenti ibridi:
- Strutture societarie ibride: un’entità è trattata come non trasparente in un determinato ordinamento e come trasparente in un altro.
- Strumenti finanziari ibridi: un accordo riguardante il trasferimento di uno strumento finanziario che causa una struttura ibrida.
- Trasferimenti finanziari ibridi: un accordo sul trasferimento di uno strumento finanziario che causa il verificarsi di una struttura societaria ibrida.
- Strutture ibride importate: una struttura ibrida tra parti che si trovano in un ordinamento non europeo e che viene trasferita ad uno stato membro europeo attraverso il ricorso ad uno strumento non ibrido.
- PE ibride: una stabile organizzazione viene trattata come tale in una giurisdizione e come non esistente in un’altra.
- Contrasti riguardanti la doppia residenza: un pagamento effettuato da una società avente doppia residenza potrebbe essere deducibile in molteplici giurisdizioni.
- Regole appositamente create troveranno applicazione per far fronte alle situazioni ibride che riguardano società che sono considerate trasparenti nell’ordinamento in cui sono state incorporate o create e non trasparenti negli ordinamenti delle loro partecipate. In applicazione di queste norme, le società fiscalmente trasparenti saranno soggette all’imposta sul reddito delle società prevista in Lussemburgo. Queste regole entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2022.
- Su richiesta dell’amministrazione fiscale, i contribuenti dovranno fornire prova da parte dell’entità emittente dello strumento finanziario o di qualsiasi informazione rilevante come dichiarazioni dei redditi, certificati relativi alle imposte versate o documenti rilasciati da autorità fiscali degli altri stati coinvolti nell’operazione.
Validità delle decisioni in materia tributaria prese prima del 1 gennaio 2015
A partire dal 1 gennaio 2015, il diritto tributario in Lussemburgo regolamenta l’emanazione di decisioni da parte dell’amministrazione fiscale del Lussemburgo. Come previsto dalla legge, le decisioni in materia fiscale sono valide per un periodo massimo di 5 anni.
Con lo scopo di assicurare la consistenza tra la nuova e la vecchia procedura, la legge di bilancio 2020 prevede che le decisioni rilasciate prima del 1 gennaio 2015 saranno valide fino alla fine dell’anno fiscale 2019; in altre parole, le decisioni prese in Lussemburgo prima del 1 gennaio 2015 smetteranno di essere valide a partire dal 1 gennaio 2020.
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