Il 5 dicembre 2017, Il Consiglio per gli Affari Economici e Finanziari (ECOFIN) ha stilato una lista che contiene 17 giurisdizioni considerate non-cooperative in materia fiscale, la cosiddetta “Black List” dell’Unione Europea. Quest’ultima si basa su tre criteri: la trasparenza fiscale, l’equa tassazione e l’applicazione delle misure OCSE anti – BEPS. I Paesi Bassi, il Belgio, il Lussemburgo e la Svizzera non sono inclusi nella lista nera. ECOFIN raccomanda (ma non obbliga) che gli Stati Membri impongano sanzioni fiscali nei confronti delle giurisdizioni presenti nella lista. L’Unione Europea potrebbe applicare sanzioni non fiscali.
Le giurisdizioni che appaiono nella lista nera sono: le Samoa Americane, Bahrain, Barbados, Granada, la Repubblica di Corea, RAS di Macao, le Isole di Marshall, la Mongolia, la Namibia, Palau, Panama, Santa Lucia, Samoa, Trinidad Tobago, la Tunisia e gli Emirati Arabi.
Il processo di verifica di alcuni Paesi come Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, British Virgin Islands, Dominica, Saint Kitts e Nevis, Le isole Turk e Caicos, le US Virgin Island, è stato sospeso e dovrebbe essere completato entro la fine del 2018.
Le giurisdizioni presenti nella Black List possono essere soggette a sanzioni (le cosiddette “misure difensive”) imposte dagli Stati Membri sotto forma di misure fiscali amministrative e adottate dall’Unione Europea nella forma di misure non fiscali.
Le misure non fiscali sono collegate ai finanziamenti dell’Unione Europea nell’ambito del Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile (EFSD), Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS) e Mandato di prestito esterno (ELM). Tali finanziamenti europei non possono essere erogati da entità che si trovano in giurisdizioni presenti nella Black list.
In particolare, ECOFIN invita gli Stati membri ad adottare, verso le giurisdizioni non collaborative, misure coordinate come il monitoraggio rafforzato di alcune transazioni, un incremento dei controlli sui soggetti che beneficiano dei regimi a rischio o che hanno legami con centri offshore. A queste misure, i singoli Stati membri ne possono associare altre ad hoc come, ad esempio, l’indeducibilità di costi “black list”, il rafforzamento delle discipline nazionali sulle Cfc, l’introduzione di ritenute alla fonte, l’obbligo, per intermediari e consulenti fiscali, di comunicare la messa a punto di operazioni potenzialmente a rischio elusione.
ECOFIN, inoltre, non fornisce alcuna indicazione in merito a come e quando gli Stati membri debbano adottare le sanzioni raccomandate.
Oltre alla black list dell’Unione Europea, esiste un altro elenco (la “lista grigia”) che contiene 47 giurisdizioni, compresa la Svizzera, che si sono impegnate a risolvere, entro il 2018 o, in alcuni casi, entro il 2019, le criticità sollevate dall’Unione Europea sulla propria normativa tributaria ed adottare le misure necessarie per non essere inserite, anche successivamente, nella lista delle realtà fiscali non collaborative. L’attuazione degli impegni sarà verificata dall’Unione Europea, che aggiornerà la lista ogni anno.
Il 23 gennaio, il Consiglio Europeo, ha annunciato ufficialmente che rimuoverà otto giurisdizioni dalla Black List: Barbados, Grenada, Corea del Sud, Macao, Mongolia, Panama, Tunisia e gli Emirati Arabi Uniti. Queste giurisdizioni saranno spostate in una lista grigia
e saranno soggette ad uno stretto monitoraggio per verificare che gli impegni assunti per ovviare alle preoccupazioni dell’Unione Europea siano effettivamente rispettati.
Obiettivo della lista è promuovere una buona governance fiscale a livello globale, massimizzando gli sforzi per contrastare la frode e l’evasione fiscale.
Il Ministro delle Finanze della Bulgaria, Vladislav Goranov, che attualmente detiene la Presidenza del consiglio, ha dichiarato: “Il nostro sistema di monitoraggio si sta già dimostrando valido”.
Be the first to comment