In materia di formazione del contratto si rinvia ai principi generali e alle previsioni legislative contenute negli articoli 861 e ss. del Codice civile (ABGB). In particolare, a norma dell’art. 861 ABGB, un contratto e’ concluso nel momento in cui vi e’ la volontà di (almeno) due persone di stipulare un contratto. La manifestazione di volontà che viene espressa per prima si chiama offerta. Tale offerta (promessa) deve essere sufficientemente definita nel contenuto e, inoltre, deve essere chiara la volontà della parte di impegnarsi. Durante la fase delle trattative, quando l’offerta non e’ stata ancora formulata o non e’ stata accettata, il contratto non puo’ dirsi concluso. L’offerta deve essere accettata entro il termine stabilito dall’offerente. In mancanza di tale termine, se l’offerta viene fatta di persona all’altra parte o telefonicamente, deve generalmente essere accettata contestualmente alla formulazione dell’offerta. L’offerta fatta a persona assente deve essere accettata entro un termine ragionevole, a pena di decadenza.
L’offerta non può essere ritirata prima della scadenza del termine di accettazione. Essa non si estingue neppure se una delle parti muore durante il termine di accettazione o diviene incapace di agire, a meno che dalle circostanze del caso non emerga una diversa volontà dell’offerente.
La volontà di accettare una offerta, e quindi di concludere un contratto, deve essere manifestata liberamente e in maniera inequivoca. Se la dichiarazione è incomprensibile, del tutto indeterminata o l’accettazione è subordinata a condizioni, non si conclude alcun contratto. Se una parte volontariamente manifesta la sua volontà in maniera poco chiara per avvantaggiare qualcun altro, o per porre in essere una azione fittizia, potrà essere chiamato a risarcire il danno eventualmente cagionato. In tal senso, dissenso ed errore hanno conseguenze diverse. In caso di dissenso non si conclude alcun contratto; in caso di errore il contratto si conclude ma potrà successivamente essere annullato.
In generale, i contratti possono essere conclusi verbalmente, per iscritto o per comportamento concludente delle parti. Tuttavia, e’ fortemente consigliato concludere contratti per iscritto. La legge del Liechtenstein richiedere determinati requisiti formali solo per poche tipologie contrattuali, come ad esempio per le donazioni, il trasferimento del diritto di proprietà’, e i contratti stipulati tra i coniugi. Sono possibili accordi (contratti) a favore di terzi, ma non a carico di terzi. Quest’ultima ipotesi e’ inammissibile perché’ in contrasto con il il principio dell’autonomia privata.