La liquidazione di una Limited può avvenire in 3 modi: liquidazione volontaria, liquidazione a tutela egli interessi dei creditori, giudiziale.
Liquidazione volontaria
La procedura volontaria è la liquidazione di una società solvente i cui soci / azionisti, di comune accordo, decidono di non voler più continuare l’attività aziendale.
L’amministratore della società in liquidazione volontaria dovrà presentare, entro 5 settimane dalla dichiarazione di scioglimento da parte dell’assemblea dei soci, una dichiarazione statutaria di solvenza attestante la capacità economica dell’azienda di far fronte a tutti i suoi debiti in un periodo che non ecceda i 12 mesi.
L’amministratore che, sotto la propria responsabilità, dichiara solvibile una società che poi si dimostra incapace di far fronte ai suoi debiti è passibile di sanzioni pecuniarie e nei casi più gravi è prevista la reclusione.
La dichiarazione di liquidazione volontaria dovrà essere pubblicata ad opera del presidente dell’assemblea dei soci sulla London Gazette entro 14 giorni.
La dichiarazione di liquidazione si completa con la dichiarazione di nomina di un Liquidatore che dovrà anch’essa essere pubblicata sia sulla London Gazette sia nel Registar of Companies entro 14 giorni dalla nomina.
Liquidazione volontaria a tutela degli interessi dei creditori
Questo particolare tipo di liquidazione si ha quando i soci di comune accordo decidono di cessare l’attività aziendale che, purtroppo, risulta insolvente e non in grado di ripianare i suoi debiti.
L’assemblea dei soci, riunitasi per dichiarare la volontà di messa in liquidazione della società dovrà indire un’assemblea dei creditori e nominare un Liquidatore.
La data di convocazione dell’assemblea dei creditori dovrà essere pubblicata sulla London Gazette insieme al nome del Liquidatore ed all’elenco completo di tutti i soggetti creditori.
Il Liquidatore, così nominato, dovrà provvedere a prendere sotto la sua custodia tutti i documenti e libri contabili della società, aprire un conto corrente bancario a lui intestato attraverso il quale provvederà a liquidare le attività aziendali al fine di soddisfare tutti i creditori ed infine redigere un’accurata relazione di liquidazione al termine del suo mandato.
La chiusura del procedimento di liquidazione è anch’essa soggetta a pubblicità presso la London Gazette, Companies House ed il Registar of Companies.
La liquidazione giudiziale
Si ha quando la società non adempie al pagamento dei propri debiti e un creditore o gruppo di creditori presentano istanza di fallimento presso il Tribunale competente.
Oppure la liquidazione si rende giudizialmente necessaria a causa del venir meno di una o più clausole statutarie fondamentali quale ad es. il numero minimo di soci.
Quando la corte dichiara la liquidazione della società allo stesso tempo nomina un Liquidatore che, dopo aver provveduto alle opportune pubblicità, convocherà un’assemblea dei creditori e procederà col suo compito di liquidare tutte le attività aziendali al fine di soddisfare i soggetti creditori.
Il Liquidatore, in tutti e tre i casi, potrà, nel suo resoconto, mettere in evidenza la condotta scorretta dell’Amministratore nel caso in cui quest’ultimo abbia agito ostacolando l’attività del liquidatore stesso.
Sanzioni amministrative e penali, nei casi più gravi, sono previste a carico dell’Amministratore per condotta cattiva o fraudolenta.
Marina d’Angerio
Dottore Commercialista in Torino e Londra
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