Irlanda: Societa’ non residenti che affittano immobili

Con il Finance Act 2021 sono state introdotte importanti modifiche all’imposizione fiscale delle società non residenti che affittano immobili in Irlanda.

Prima del 2022, i locatori societari non residenti non erano soggetti all’imposta irlandese sulle società per i redditi da locazione di origine irlandese, tranne nel caso in cui il reddito fosse collegato a una filiale, agenzia o stabile organizzazione del locatore in Irlanda. Tali locatori erano invece tenuti a pagare l’imposta sul reddito irlandese ad una aliquota del 20% sui redditi da locazione imponibili.

Per garantire che il fisco irlandese riscuotesse l’imposta dovuta dai locatori non residenti, gli affittuari erano obbligati a trattenere la ritenuta alla fonte (20%) sui pagamenti dell’affitto ai locatori non residenti. Un’eccezione a questa regola permetteva agli affittuari di pagare l’affitto al lordo se il proprietario nominava un agente di riscossione irlandese. In questo caso, l’agente di riscossione si assume la responsabilità di presentare e pagare le imposte irlandesi relative all’affitto.

A partire da gennaio 2022, i locatori societari non residenti sono soggetti all’imposta irlandese sulle società con un’aliquota del 25% sui redditi da locazione. Si tratta di un aumento del 5% rispetto all’aliquota applicata prima del 2022. Inoltre, sono stati introdotti nuovi obblighi di dichiarazione dei redditi per i locatori e gli agenti di riscossione irlandesi.

Nel caso di un agente di riscossione, esso dovrà registrarsi per l’imposta sulle società con un numero di riferimento fiscale separato per il locatore in questione, presentare la dichiarazione dell’imposta sulle società e pagare qualsiasi imposta dovuta per conto del locatore. In base al nuovo regime, gli affittuari sono ancora tenuti a dedurre la ritenuta d’acconto sugli affitti pagati ai locatori non residenti, a meno che non sia stato nominato un agente di riscossione irlandese.

Sebbene le norme che regolano la deducibilità delle spese per i locatori rimangano in gran parte invariate, possono emergere alcune differenze nell’ambito del regime fiscale delle società. Ad esempio, la deduzione degli interessi può essere limitata dalle norme sulla distribuzione presunta e/o dalla nuova norma sulla limitazione degli interessi prevista dalla Direttiva UE contro l’evasione fiscale.

Inoltre, si applicheranno alcune norme transitorie. Queste prevedono il riporto delle perdite non utilizzate o delle eccedenze di capitale, oltre a garantire che, in relazione alle detrazioni e agli oneri di bilanciamento dopo il 1° gennaio 2022, non vi siano benefici o perdite derivanti dal cambiamento dell’aliquota dal 20% al 25%.

L’aliquota effettiva dell’imposta sulle plusvalenze (CGT) sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di un immobile irlandese da parte di proprietari non residenti rimane invariata al 33%. Tuttavia, i proprietari sono ora soggetti all’imposta sulle società piuttosto che alla CGT sulla cessione delle loro proprietà e tali cessioni saranno incluse nel regime di pagamento e deposito dell’imposta sulle società. Si noti che le regole fiscali sulle cessioni di terreni edificabili sono invariate, ossia tali cessioni sono soggette ai requisiti di pagamento e deposito della CGT.

Il regime dell’imposta sulle società si applica a qualsiasi profitto o reddito conseguito a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, indipendentemente dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario di un locatore, si riterrà che un nuovo periodo contabile abbia inizio il 1° gennaio 2022. Pertanto, i locatori che non hanno una data di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2022 avranno probabilmente due imposte sulle società.

Per quanto riguarda la tempistica, la dichiarazione dell’imposta sulle società deve essere presentata entro il 23 del nono mese successivo alla fine del relativo periodo contabile. Ad esempio, per i periodi contabili terminati il 31 dicembre 2022, la scadenza sarà il 23 settembre 2023. L’imposta sulle società deve essere pagata tramite rate preliminari durante il periodo contabile e l’eventuale rata finale deve essere versata entro la data di presentazione della dichiarazione dell’imposta sulle società.

 

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