A partire dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore l’emendamento alla convenzione del 1966 tra la Svizzera e la Francia contro la doppia imposizione.
Per i lavoratori frontalieri a Ginevra, la principale modifica stabilisce che il lavoro da remoto non deve superare il 40% dell’attività complessiva, con al massimo 10 giorni di incarichi temporanei fuori sede.
È stato inoltre introdotto lo scambio automatico dei dati salariali tra le autorità fiscali.
Il telelavoro comprende tutte le mansioni normalmente svolte presso la sede del datore di lavoro, ma svolte dal dipendente nel proprio Paese di residenza mediante tecnologie informatiche.
Questa definizione include anche le missioni temporanee, sia nel Paese di residenza sia in Stati terzi.
La responsabilità di tassazione dei redditi dei frontalieri impiegati da un datore di lavoro svizzero dipende dalla percentuale di lavoro svolto a distanza e dal numero di giorni trascorsi in missioni temporanee.
In base a tali fattori, il reddito può essere tassato esclusivamente a Ginevra, esclusivamente in Francia o suddiviso tra i due Paesi.
Se il lavoro da remoto non supera il 40% e le missioni temporanee non superano i 10 giorni, l’intero reddito rimane imponibile in Svizzera.
Se il telelavoro è inferiore al 40% ma la somma dei giorni di lavoro a distanza e delle missioni temporanee supera il limite, la Francia tassa esclusivamente la quota eccedente, mentre la Svizzera continua a tassare anche i giorni di lavoro a distanza non riconosciuti.
Se il lavoro da remoto è inferiore al 40% e le missioni temporanee superano i 10 giorni annui, la Svizzera tassa i giorni di telelavoro e i primi 10 giorni di missioni temporanee, mentre i giorni aggiuntivi sono tassati in Francia.
Se il telelavoro supera il 40%, tutti i giorni di lavoro a distanza e le missioni temporanee sono imponibili in Francia a partire dal primo giorno di telelavoro. In tal caso, si perde lo status di frontaliero e gli obblighi previdenziali vengono trasferiti al sistema francese.
Le medesime regole si applicano proporzionalmente anche ai lavoratori part-time.
L’organizzazione delle giornate di lavoro a distanza può rimanere flessibile, purché non venga superata la quota annuale prevista.
Le dimissioni intervenute durante l’anno possono comportare la revisione immediata dei calcoli fiscali.
Fino al 2025, i lavoratori frontalieri a Ginevra potevano attestare il lavoro a distanza allegando il contratto di lavoro.
Dal 2026 i datori di lavoro saranno tenuti a registrare con precisione i giorni di telelavoro e le missioni temporanee per ciascun dipendente transfrontaliero, trasmettendo tali dati all’amministrazione fiscale entro gennaio dell’anno successivo.
