La tassazione a Guernsey è responsabilità del direttore dell’Agenzia delle entrate e la legislazione principale è contenuta nella legge dell’imposta sul reddito del 1975, ampiamente modificata dal 1975. Guernsey non applica alcuna forma di imposta sulle plusvalenze, imposta di successione o imposta sul valore aggiunto; nessun’ imposta di bollo, o tassa di trasferimento è pagabile in relazione a società, fondi comuni d’investimento o società in accomandita semplice. Una società costituita o gestita e controllata a livello centrale a Guernsey è considerata come residente fiscale. Le società che risultano fiscalmente residenti in due paesi possono chiedere di non essere considerati come residenti a Guernsey (secondo determinati criteri); le società autorizzate o i fondi registrati possono, inoltre, richiedere l’esenzione dall’imposta sul reddito ai sensi dell’ordinanza dell’imposta sul reddito (Exempt Bodies) (Guernsey) 1989. In assenza di tale esenzione, le società che sono fondi autorizzati o registrati sono soggette all’imposta sul reddito all’aliquota standard dell’azienda pari allo 0%. L’ordinanza sugli organismi esenti stabilisce che un ente è esente dall’imposta sul reddito per ogni anno di imposizione delle sue entrate se si tratta di un soggetto descritto nell’Allegato 1 dell’Ordinanza, ha richiesto e ottenuto l’esenzione e soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite nell’Allegato 2 dell’Ordinanza. L’esenzione deve essere applicata annualmente ed è soggetta al pagamento di una tassa attualmente fissato a £ 1,200. Generalmente, le società che sono fondi autorizzati o registrati e le società controllate rientrano nella categoria A dell’Allegato 1 e le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:
-deve esserci un accordo con una persona con licenza appropriata residente a Guernsey (a cui non è stata concessa l’esenzione) per la fornitura di servizi di gestione e di segreteria (o servizi di custodia) per compensi calcolati a condizioni di mercato; e
-non deve esserci alcun investimento per proprietà situata a Guernsey oltre a depositi bancari o interessi in altri organismi esenti o azioni in una società di Guernsey.
Protected cell companies (PCC)
Una PCC è una singola entità, sebbene abbia la capacità di creare celle di risorse separate. Il trattamento fiscale di una PCC riflette lo status di PCC come entità singola e allo stesso tempo protegge gli investitori, e creditori di, una cella particolare dalla responsabilità fiscale attribuibile agli utili di altre cellule. Per le PCC che sono fondi autorizzati o registrati, si applica il trattamento fiscale delle società sopra descritto; nel caso in cui una PCC sia un fondo autorizzato o registrato e non goda dell’esenzione, qualsiasi responsabilità di imposta sul reddito è ripartito tra le diverse celle e la cellula centrale, l’aliquota fiscale applicabile è dello 0%.
Incorporated cell companies (ICC)
Una ICC e ciascuna delle sue celle incorporate sono persone giuridiche distinte, ad esse si applica lo stesso trattamento previsto per le PPC. Qualora esse non siano soggette ad esenzione l’aliquota dell’imposta sul reddito applicabile è pari allo 0%.
Fondi comuni di investimento
I fondi comuni di investimento autorizzati o registrati sono tassati allo stesso modo delle società, così come l’imposta sul reddito.
Società in accomandita semplice
Una società in accomandita semplice, che abbia o meno personalità giuridiche distinte, è esente dalla tassazione, non vi è alcun obbligo per la società in accomandita in quanto tale di effettuare resi o di pagare alcuna commissione al direttore del servizio delle entrate. Un socio accomandante che risiede a Guernsey per fini fiscali è soggetto all’imposta sul reddito per la sua quota nella società in accomandita semplice se tali profitti sono ivi generati o altrove. Un socio accomandante che non è solo o principalmente residente, o una società che non è residente a Guernsey, non è tenuto a pagare le tasse su qualsiasi reddito frutto di operazioni e investimenti internazionali della società (tranne nella misura in cui tale socio trattiene il proprio interesse in collegamento con un istituto permanente di Guernsey). In generale, i fondi autorizzati o registrati, siano essi aziende, PCC, ICC, celle incorporate, fondi comuni di investimento o società in accomandita semplice, sono soggetti a obblighi di due diligence e di comunicazione ai sensi del FATCA e del CRS. Il paese ha introdotto la legislazione della sostanza economica per i periodi contabili che iniziano il 1 ° gennaio 2019 o successivamente in conformità ad un impegno assunto dal Consiglio dell’UE per affrontare le preoccupazioni secondo cui lo 0% dell’imposta sul reddito delle società potrebbe facilitare le strutture offshore volte ad attrarre profitti che non sono reali sostanza economica. In generale, non ci si aspetta che la legislazione sulla sostanza economica si applichi ai fondi di Guernsey, ma può essere applicata al fondo dirigenti e alcune società di proprietà di fondi.
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