G8 Piano d’Azione Principi diretti a prevenire l’uso improprio delle società e degli istituti giuridici

Fatti salvi i diversi contesti costituzionali e la consapevolezza che l’approccio one-size-fits all (misura standard universale) non può essere il più efficace, il G8 approva i seguenti principi fondamentali che sono essenziali per la trasparenza della proprietà, del controllo delle aziende e degli istituti giuridici. Questi principi fondamentali, coerentemente con gli standard del FATF (Financial Action Task Force), sono necessari per garantire l’integrità della proprietà effettiva (“beneficial ownership”), delle informazioni aziendali di base, l’accesso tempestivo a tali informazioni da parte delle forze dell’ordine a fini investigativi, cosi come, ove opportuno, gli interessi commerciali legittimi del settore privato.

Il G8 si impegna, inoltre, a pubblicare i piani d’azione nazionali sulla base dei principi che fissano le azioni concrete che ognuno di noi dovrà adottare per contrastare il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale. Per garantire che i membri del G8 siano chiamati a rispondere delle loro azioni, il G8 si impegna a completare un processo di auto-reporting attraverso l’aggiornamento pubblico sui progressi compiuti contro i piani di azione individuale ed informare la Financial Action Task Force.

1. Le aziende dovrebbero sapere da chi sono possedute e controllate e a chi risale la proprietà effettiva, e le informazioni base dovrebbero essere accurate ed aggiornate. A tal fine, le aziende dovrebbero ottenere e mantenere la proprietà effettiva e le informazioni di base, oltre che assicurare che la documentazione relativa a tali informazioni siano accurate.

2. Le informazioni sulla proprietà effettiva delle società dovrebbero essere accessibili alle forze dell’ordine locali, alle amministrazioni fiscali ed alle altre autorità competenti, comprese, se del caso, gli organi di informazione finanziaria. Ciò potrebbe essere realizzato attraverso i registri centrali della proprietà effettiva della società ed attraverso le informazioni di base a livello nazionale o statale. I Paesi dovrebbero prendere in considerazione misure per facilitare l’accesso alle informazioni relative alla proprietà effettiva della società da parte delle istituzioni finanziarie ed altre imprese regolamentate. Alcune informazioni di base dell’azienda dovrebbero essere accessibili al pubblico.

3. I fiduciari (trustee) di un Trust Express dovrebbero conoscere la proprietà effettiva del trust, comprese le informazioni sui beneficiari ed i disponenti. Queste informazioni dovrebbero essere accessibili alle forze dell’ordine, alle amministrazioni fiscali ed alle altre autorità competenti, compresi, se del caso, dalle unità di informazione finanziaria.

4. Le autorità dovrebbero comprendere i rischi a cui la lotta all’antiriciclaggio ed al finanziamento del terrorismo conduce, ed attuare misure efficaci e proporzionate per limitare tali rischi. Informazioni adeguate sui risultati delle valutazioni dei rischi dovrebbero essere condivise con le autorità competenti, le imprese regolamentate e altre giurisdizioni.

5. L’uso improprio di strumenti finanziari e di alcune strutture partecipative (shareholding structures) possono ostacolare la trasparenza, cosi come le azioni al portatore ed i “nominee” per azionisti ed amministratori dovrebbe essere evitata.

6 . Le istituzioni finanziarie, le imprese e professioni non finanziarie, tra cui il trust ed i fornitori di servizi a società, dovrebbero essere soggetti ad efficaci obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo verso i loro clienti. I paesi dovrebbero garantire una vigilanza efficace di tali obblighi.

7. Sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, dovrebbero essere applicate alle società, istituzioni finanziarie ed alle altre imprese regolamentate che non rispettino i loro rispettivi obblighi, compresi quelli relativi all’adeguata verifica della clientela. Tali sanzioni dovrebbero essere adottate con fermezza.

8. Le autorità nazionali dovrebbero cooperare in modo efficace a livello nazionale e attraverso le frontiere per combattere l’uso di strutture societarie ed istituti giuridici per finalità illecite. I Paesi dovrebbero garantire che le loro autorità competenti possano rapidamente, in modo costruttivo ed efficace, fornire informazioni di base e sulla effettiva proprietà della società su richiesta di controparti estere.

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