Fusione tra società UK e società facenti parte dell’Unione Europea

FusioneLa fusione indica un’operazione mediante la quale società distinte vengono unite in un unico ente sociale preesistente alla fusione o creato ex novo.
La fusione rappresenta la forma di aggregazione aziendale più completa con l’unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano.
Tale operazione straordinaria rende possibile per una società detta cedente trasferire attività e passività in capo ad un’altra società che sarà detta cessionaria, senza la necessità di effettuare un’operazione di liquidazione della società conferente.
La fusione transfrontaliera coinvolge almeno una società costituita e registrata nel Regno Unito ed una o più società costituite e registrate nel territorio dell’Unione Europea.
La società cedente trasferisce le proprie attività e passività in capo ad un’altra società cessando quindi di esistere al termine dell’operazione di fusione.
La società cessionaria riceve, invece, le attività e le passività dell’azienda cedente ed al termine del processo di fusione essa risulterà l’unica società esistente.
Esistono tre diversi tipi di fusione:
• La fusione mediante incorporazione si ha quando tutte le attività e passività della società cedente vengono conferite ad un’altra società già esistente. La società cedente, al termine del processo di fusione, risulterà dissolta senza bisogno di alcuna liquidazione.
• Fusione mediante incorporazione di una società sussidiaria che già interamente si possiede. Anche in questo caso la prima società si dissolve senza andare in liquidazione.
• La fusione mediante costituzione di una nuova società si ha quando la cedente trasferisce tutte le sue attività e passività in capo ad una nuova società appositamente costituita. Anche in questo caso la società cedente si dissolve senza entrare in liquidazione.
Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera sarà una società UK, l’amministratore della stessa dovrà presentare a Companies House, oltre i documenti usuali, copia dell’ordine della High Court che certifica l’espletamento delle formalità pre-fusione (progetto di fusione, data convocazione assemblea dei soci e dei creditori di entrambe le società ecc.).
Tali i documenti dovranno essere inviati al Registrar almeno 2 mesi prima della data di convocazione dell’assemblea dei soci.
Il Registrar provvederà a pubblicare l’avvenuta ricezione dei documenti per la fusione sul London Gazette almeno un mese prima della data di convocazione dell’assemblea dei soci che dovrà approvare il progetto di fusione.
Una volta ottenuto il certificato pre-fusione le società coinvolte potranno presentare una domanda congiunta alle autorità competenti nel paese della società cessionaria; nel caso di una società UK l’autorità competente è rappresentata dalla High Court.
Ogni ordine emesso dalla High Court relativo alla fusione dovrà essere tempestivamente inviato a Companies House non oltre 7 giorni dalla data della sua emissione così come tutti i dati della società europea che trasferisce le sue attività e passività in capo alla UK.
Quando Companies House riceve un ordine dalla High Court dovrà mandarne copia alle autorità competenti della società cedente europea.
Se, al contrario, la società risultante dalla fusione sarà un’altra società europea non UK l’ordine di autorizzazione dovrà essere emanato dall’autorità competente sul territorio della cessionaria, mentre la cedente UK dovrà presentare a Companies House copia di tale ordine tradotto in lingua inglese entro 14 giorni dalla sua data di emissione.
Quando Companies House riceve l’ordine emanato dall’autorità competente di altro paese europeo che approva la fusione procede d’ufficio a dissolvere la società UK cedente indicando in nota il nome della società cessionaria che ha ricevuto tutte le attività e passività della cedente europea non UK.
Questa procedura, per quanto complessa possa apparire, è anche la sola che può superare gli effetti distorsivi recentemente introdotti dalla legislazione italiana: mi riferisco espressamente al decreto sulle Semplificazioni Fiscali ove è previsto che l’estinzione per liquidazione di una società abbia effetto, ai soli fini fiscali, solo trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Marina d’Angerio
Dottore Commercialista in Torino e Londra

marina.dangerio@ascheri.co.uk

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About Marina d'Angerio 76 Articles
Dottore Commercialista Chartered Accountant in Londra   Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritta all’albo di Torino e laureata presso l’Università degli Studi di Torino.   ICAEW Chartered Accountant ed Auditor in Inghilterra e Galles.   Presso lo studio si occupa di fiscalità internazionale, consulenza societaria, redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali.

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