Anche per l’anno 2013 i lavoratori residenti in Italia nelle zone di frontiera o nei Paesi limitrofi hanno diritto alla franchigia fiscale già prevista per il 2012. Sono “lavoratori dipendenti frontalieri” coloro che operano in Principato di Monaco, Francia, Austria, Svizzera, Slovenia, San Marino, Città Stato del Vaticano.
La Legge di Stabilità per il 2013 ha prorogato anche per il periodo d’imposta 2013 l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile in Italia dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi per un importo pari a Euro 6.700.
Un lavoratore frontaliero che percepisca, un reddito di lavoro dipendente prestato in area di frontiera pari a Euro 28.000e si ipotizzi che il lavoratore abbia un immobile in Italia che produca reddito per 3.000 euro.
Le imposte dovranno essere calcolate sulla somma complessiva del reddito meno la franchigia e cioè su Euro 24.300 (ovvero Euro 28.000 + Euro 3.000 – Euro 6.700).
Ipotizzando, per semplicità espositiva, l’assenza di detrazione a carico del citato lavoratore, l’imposta netta sarà pari a Euro 5.961 (cioè euro 15.000 x 23% = euro 3.450 + Euro 9.300 x 27% = euro 2.511).
Le ragioni dell’agevolazione prevista in favore dei frontalieri possono riassumersi in una duplice esigenza:
“bilanciare” il sistema impositivo
“attrarre” a tassazione in Italia reddito.
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