Ai sensi della legge 193(I)/2021, che modifica la Legge sull’Imposta sul Reddito (Income Tax Law 118(I)2002), una società costituita o registrata a Cipro è automaticamente considerata ivi residente e, conseguentemente, soggetta a tassazione cipriota in relazione al suo reddito mondiale, ovvero ovunque prodotto, a condizione che non sia fiscalmente residente in un altro paese. Questa previsione normativa è entrata in vigore il 31 dicembre 2022.
Alla luce di tali modifiche, tutte le società registrate a Cipro sono automaticamente considerate ivi residenti e sono soggette alla tassazione cipriota sul reddito mondiale, ovunque prodotto, a meno che non siano:
- Gestite e controllate dall’estero;
- Fiscalmente residenti in altro paese.
Al fine di determinare la residenza fiscale, il test di gestione e controllo centrale (Central management and control test) trova applicazione anche per le società costituite all’estero. Di fatto, una società è fiscalmente residente a Cipro se:
- È costituita a Cipro (fatta salva l’eccezione di cui sopra); o
- Se la gestione e il controllo della sua attività sono esercitati a Cipro, rendendo la società soggetta a tassazione cipriota, sebbene costituita all’estero.
Alla luce delle recenti modifiche legislative, in vigore dal 31 dicembre 2022, le società cipriote gestite e controllate dall’estero, prima considerate non residenti fiscali a Cipro e, conseguentemente, non soggette a tassazione cipriota, sono ora considerate residenti fiscali a Cipro e qui sono soggette a tassazione sul loro reddito mondiale, a meno che non si dimostri che la società è gestita e controllata dall’estero o è fiscalmente residente in altro paese.