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Diritto societario

Acquisizioni

Una delle opzioni di cui dispongono le imprese per accrescere la loro competitività ed espandere le loro attività nel proprio paese e all’estero consiste nel acquisire un’altra azienda. Le modalità sono tante e possono comportare:

  • un’offerta pubblica di acquisto di una società;
  • l’acquisto della maggior parte delle azioni o di una percentuale di controllo di una società quotata in borsa;
  • l’acquisto delle azioni di una società con l’accordo dei proprietari;
  • la fusione con un’altra impresa, ossia l’unione di due o più imprese in un’unica proprietà (mediante rilevamento di una società o creazione di una nuova).

Le fusioni costituiscono un modo più economico di espandere una società, poiché la procedura non richiede il pagamento in contanti delle attività trasferite dall’impresa assorbita all’altra.

L’UE ha fissato una serie di norme per consentire le fusioni interne e transfrontaliere delle società per azioni, nonché le offerte pubbliche di acquisto. Altre norme riguardano le operazioni di scissione che comportano il trasferimento delle attività dell’impresa frazionata a due diverse società.

  • Direttiva sulle fusioni interne delle società per azioni
  • Direttiva sulle fusioni transfrontaliere
  • Direttiva sulle scissioni delle società per azioni

Le acquisizioni e fusioni possono essere effettuate avvalendosi dei nuovi tipi di strutture aziendali europee, come la società europea (per azioni), il gruppo europeo di interesse economico e la società cooperativa europea.

Acquistare un’impresa con una struttura consolidata può rivelarsi vantaggioso per l’espansione di un’attività

Controllo delle fusioni

Le fusioni possono ostacolare o creare distorsioni della concorrenza conferendo all’entità nata dalla fusione una posizione di mercato dominante o un’influenza eccessiva nella catena di produzione o di distribuzione. Ciò può, a sua volta, causare un aumento dei prezzi al consumo, ridurre la scelta del consumatore e frenare l’innovazione.

Laddove il fatturato annuale delle imprese interessate supera una determinata soglia (intesa come percentuale delle vendite complessive e delle vendite in Europa), la Commissione europea deve esserne informata per poter analizzare l’impatto della fusione sulla concorrenza. Le fusioni con fatturati annuali inferiori vengono controllate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Le norme sulla fusione si applicano a tutte le imprese che operano nell’UE, a prescindere che la loro sede si trovi all’interno o al di fuori dell’UE.

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Diritto societario

Società Europea

SOCIETA’ EUROPEA

Con la pubblicazione dello Statuto della Società Europea (SE), le istituzioni comunitarie intendono offire uno strumento legale adeguato per le attività transnazionali e transfrontaliere di tali soggetti economici.

Lo strumento si aggiunge al Regolamento in merito all´istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico – GEIE – e all’istituzione della  Società Cooperativa Europea.

Statuto della Società Europea:
Il Consiglio UE ha approvato due distinti tipi di documenti sulla Società europea:

  • Regolamento 2157/2001/CE,
    che disciplina in dettaglio le regole di costituzione e di funzionamento delle Società europee
  • Direttiva 2001/86/CE,
    che stabilisce le regole di partecipazione dei lavoratori alla creazione e allo sviluppo della società stessa.

Il regolamento e la direttiva sono due provvedimenti inscindibili. Per il resto, la disciplina va ricostruita attraverso il rinvio, totale o parziale, alla disciplina applicabile ad una società per azioni dello Stato membro in cui la SE ha la propria sede legale.

L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di creare una Società Europea dotata di un proprio statuto giuridico, per permettere a società di Stati membri differenti di fondersi, di formare una holding o una filiale comune senza dover sottostare ai vincoli giuridici e pratici derivanti da quindici ordinamenti giuridici differenti.

Per quanto sia la direttiva che il regolamento siano entrati in vigore l’8 Ottobre 2004, occorre considerare che solo le imprese degli Statri membri che hanno già provveduto a recepire la direttiva possono già di fatto utilizzare questo nuovo strumento.

Per quanto riguarda l’Italia, la direttiva 2001/86/CE è stata recepita dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 188 “Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori” (pubblicato sulla G.U. n. 220, del 21/09/2005). L’elenco dei provvedimenti di attuazione adottati dagli altri Paesi UE è disponibile sul sito EUR-LEX.

La costituzione:

  • Società per azioni
  • Dotata di personalità giuridica
  • Nella denominazione sociale deve comparire l’indicazione Società europea (SE)
  • Capitale minimo sottoscritto 120.000 euro
  • Immatricolazione e cancellazione sono atti soggetti a pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell´ Unione europea
  • La sede sociale della Se deve essere situata all’interno dell’UE

Le regole applicabili:

  • Il regime della SE è opzionale e alternativo a quello nazionale
  • In riferimento a tutto ciò che non è disciplinato dal regolamento si applicano le regole nazionali in cui la SE ha la sede sociale

La struttura:

  • Assemblea generale degli azionisti
  • Un organo di controllo e un organo di direzione (modello dualista)
  • Un organo di amministrazione (modello monista)

Il trasferimento di sede:

  • Progetto di trasferimento
  • Convocazione dell’assemblea generale
  • Un mese prima dell’assemblea generale: informazione del contenuto del progetto di fusione ad azionisti e creditori
  • Decisione dell’assemblea generale
  • Iscrizione nel nuovo Stato e notifica allo Stato in cui, in precedenza, era la sede della società
  • Cancellazione della precedente iscrizione
  • Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’immatricolazione e della cancellazione

La partecipazione dei lavoratori:

  • In fase di costituzione: creazione di un gruppo speciale di negoziazione
  • In fase di funzionamento: previsione di un organo di rappresentanza per la partecipazione diretta dei lavoratori alla vita della Se

Le materie non disciplinate:

  • Diritto della proprietà intellettuale
  • Diritto fallimentare
  • Diritto internazionale privato
  • Fiscalità
  • Regole per la formazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
  • Concorrenza

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Diritto societario

Succursali e filiali

512px-European_flag_in_Karlskrona_2011Succursali e filiali

Panoramica

Qualsiasi impresa legalmente costituita in un paese dell’UE può aprire una sede secondaria (ufficio, agenzia, succursale o filiale) in un altro paese dell’UE.

  • Libertà di stabilimento (articolo 43 del trattato CE)

Tipi di sedi secondarie

Le imprese possono costituire diversi tipi di sedi secondarie:

  • un ufficio, che rappresenta la società e fornisce informazioni sui prodotti ma, in linea di principio, non svolge un’attività commerciale;
  • un’agenzia, che svolge funzioni di rappresentanza della società;
  • una succursale, ossia un’entità dotata di maggiore autonomia che svolge attività in proprio, ma sempre per conto dell’impresa cui fa capo;
  • una filiale, ossia un’entità dotata di personalità giuridica, costituita in un paese ospitante in una delle forme previste dal diritto societario di quest’ultimo, il cui capitale è interamente di proprietà dell’impresa madre (una società con un socio unico, una forma sociale riconosciuta in tutti i paesi dell’UE) o controllato da un’altra società insieme a soci di minoranza locali (una filiale comune).

Se uffici, agenzie e succursali non hanno personalità giuridica, le filiali sono persone giuridiche autonome rispetto alla società madre.

Condizioni

Per costituire una sede secondaria in un altro paese dell’UE, le imprese devono:

  • rispettare i codici deontologici professionali;
  • ottenere le autorizzazioni necessarie;
  • possedere tutti i requisiti previsti dalla legge;
  • verificare i requisiti fiscali.

In tutti i paesi dell’UE le succursali devono:

  • iscriversi nel registro delle imprese e adempiere alle necessarie formalità in materia di imposte, IVA e previdenza sociale;
  • pubblicare informazioni – le stesse in tutti i paesi dell’UE – sulla società cui fanno capo e sulle sue attività.

Le filiali devono inoltre seguire tutte le procedure prescritte per la costituzione di una società nel paese ospitante.

I responsabili di uffici agenzie devono ottenere un’autorizzazione, iscriversi alla camera di commercio o ad altri organismi analoghi e verificare quali siano i loro obblighi fiscali e previdenziali nel paese ospitante.

Sportelli unici

La direttiva europea sui servizi, cui va data piena attuazione entro la fine del 2009, impone ai paesi dell’UE di semplificare tutte le procedure connesse all’avvio e allo svolgimento di un’attività di servizio. Entro la fine del 2009, le imprese e i singoli operatori che prestano servizi devono poter espletare tutte le formalità necessarie attraverso sportelli unici, a distanza e per via elettronica.

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