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Dalle giurisdizioni|Unione Europea

Il contratto di agenzia in Europa

Premessa

Tutti i Paesi che fanno parte della UE in sede di adesione si sono impegnati al recepimento della Direttiva 86/653/Cee del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli adenti commerciali indipendenti.

Austria

Il contratto di agenzia è regolato dalla legge sugli agenti di commercio del 1993 che ha recepito la direttiva 84/653/CE: l’agente (persona fisica o giuridica) promuove la stipulazione di contratti a favore del proprio mandante ed esercita la sua attività in modo indipendente e non occasionale.

E’ previsto per l’agente l’obbligo di astenersi da qualsiasi concorrenza contraria agli interessi del preponente. L’agente di commercio, se non espressamente convenuto, non è autorizzato a concludere direttamente contratti in nome e per conto del preponente.

Belgio

I contratti di agenzia sono sottoposti alla normativa di cui alla legge del 13.04.1995. Il contratto può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Principali caratteristiche:

  • può essere esclusa la clausola di esclusività in una determinata zona

  • e’ importante sottolineare che, salvo stipulazione contraria, tutte le norme previste sono imperative

  • il contratto non deve avere necessariamente la forma scritta.

Bulgaria

Il testo legislativo di riferimento è il Codice di Commercio del 1991.

Elementi principali:

  • possibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato potendo recedere con un preavviso di un mese, durante i primi 3 anni di durata, e di tre mesi, successivamente

  • gli agenti hanno diritto ad un indennizzo per i vantaggi di cui gode il preponente, successivamente alla cessazione del contratto, in forza della clientela procurata all’agente

  • le provvigioni, in mancanza di un diverso termine previsto contrattualmente, devono essere versate mensilmente

  • l’agente ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del proprio incarico, salvo che sia diversamente previsto dal contratto

Cipro

Law 51(1)/92 del 03.07.1992.

Forma

Il contratto deve essere obbligatoriamente concluso in forma scritta

Patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza post-contrattuale (c.d. patto di fedeltà) deve avere i seguenti requisiti:

  • sia stato concluso in forma scritta

  • sia limitato alla zona, clientela e genere di prodotti oggetto del precedente rapporto di agenzia

  • sia concluso per un periodo non superiore ai 2 anni dalla data di cessazione del rapporto

Indennità di fine rapporto

Detto obbligo del preponente è subordinato alla presenza dei seguenti requisiti:

  • il preponente deve aver acquisito nuovi clienti o aver incrementato significativamente il volume d’affari con clienti preesistenti grazie all’attività di intermediazione dell’agente

  • da tali rapporti commerciali devono derivare sostanziali vantaggi alla casa mandante

  • il pagamento di tale indennità deve considerarsi equo, tenuto conto di tutte le circostanze.

L’importo dell’indennità non potrà essere superiore all’equivalente di un anno di provvigioni, calcolate sulla media degli ultimi 5 anni.

L’indennità non è dovuta quanto:

  • il preponente risolve il contratto per inadempimento imputabile all’agente di tale gravità da consentire la risoluzione immediata del contratto

  • l’agente recede dal contratto, salvo che ciò non sia dovuto ad inadempimento del preponente o sia giustificato da circostanze quali l’età dell’agente, la sua infermità o malattia, per le quali non possa più essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività

  • quanto l’agente, sulla base di un accordo con la casa mandante, abbia ceduto ad un terzo i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto di agenzia.

Danimarca

La Danimarca ha recepito la direttiva comunitaria sugli agenti di commercio del 18.12.86 con la legge n. 27211990-n5-02.

Il contratto di agenzia può essere stipulato sia verbalmente che per iscritto. Le parti possono liberamente inserire nel loro contratto una clausola di esclusiva che può essere sia reciproca che a favore dell’una o dell’altra parte.

Le obbligazioni principali del preponente sono:

  • fornire la documentazione e le informazioni necessarie all’agente per l’esercizio della sua attività

  • fornire all’agente un rendiconto trimestrale delle provvigioni da questi maturate

  • informare tempestivamente l’agente dell’eventuale rifiuto di ordini sollecitati dall’agente stesso

  • informare l’agente se si prevede un calo del giro d’affari

Le obbligazioni principali dell’agente sono:

  • promuovere la stipulazione di contratti all’interno della zona assegnatagli e secondo le indizioni previste dall’accordo stipulato col preponente

  • fornire informazioni al preponente sull’andamento del mercato, sulla clientela nuova, sui singoli ordini promossi,…..

  • tutelare gli interessi del preponente ed agire lealmente nei confronti di questi

  • seguire le direttive impartite dal preponente

Il contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato. In assenza di un termine si considera che le parti hanno inteso stipulare un contratto a tempo indeterminato.

All’atto della cessazione del rapporto di agenzia, l’agente ha diritto ad un’indennità nei seguenti casi:

  • l’agente ha ampliato la clientela del preponente o ha maggiorato il giro d’affari con la clientela già esistente all’atto della stipula del contratto, se detta clientela potrà continuare a dare al preponente consistenti vantaggi

  • il versamento dell’indennità è equo, tenuto conto della perdita subita e subenda dall’agente a causa ella risoluzione del contratto da parte del preponente

  • l’indennità è dovuta anche se la causa della fine del rapporto è la morte dell’agente.

L’indennità non è dovuta nei seguenti casi:

  • il preponente risolve il contratto per inadempimento dell’agente

  • se è l’agente a risolvere il contratto, tranne nel caso in cui la risoluzione del contratto è dovuta a fatti attribuibili al preponente, all’età o a malattia dell’agente

  • se l’agente e il preponente convengono di cedere l’agenzia ad un terzo

L’importo dell’indennità non può eccedere una somma corrispondente ad un anno di provvigioni lorde, calcolato sulla base della media degli ultimi 5 anni (in caso di durata minore, si dovrà fare il calcolo sulla base della media degli anni di effettiva durata del rapporto).

Estonia

Il recepimento della Direttiva 86/653/Cee è avvenuto con modifica alla Legge sulle Obbligazioni, artt. 670-691, con legge del 19 novembre 2003, in vigore dal 12 dicembre 2003

Finlandia

In Finlandia vige la regolamentazione europea in fatto di responsabilità contrattuale e la contrattazione è libera. (L. 417, 8 maggio 1992

Francia

L’Agente commerciale è un imprenditore indipendente che negozia ed eventualmente conclude contratti di vendita, d’acquisto, di noleggio di beni e di servizi, a nome e per conto del fornitore (mandant) e viene retribuito mediante commissione. Il contratto di agenzia è regolato dal decreto ministeriale del 23.12.1958, modificato il 22.08.1968 e dalla legge del 25.09.1991 in applicazione della direttiva CEE in materia.

La figura giuridica più utilizzata è quella dell’agente commerciale “statutario”: si tratta di agenti commerciali (persone fisiche o giuridiche) iscritti ad un apposito registro del commercio previsto dal decreto del 1958.

Affinché si possa applicare ad un rapporto d’agenzia il decreto devono sussistere due requisiti essenziali:

– la forma scritta del contratto

– l’iscrizione nel registro degli agenti commerciali

Principali elementi contrattuali

Prodotti

I prodotti per i quali l’incarico è conferito devono essere chiaramente indicati; nel caso in cui il mandant conferisca all’agente la promozione di tutti i suoi prodotti, si dovrà controllare se eventuali nuovi prodotti siano inclusi nel mandato

Territorio

La zona per la quale l’incarico è conferito deve essere chiaramente indicata nel contratto

Definizione del mandato

Il contratto d’agenzia dovrà indicare se all’agente è attribuito o no il potere di rappresentanza o il potere di concludere contratti in nome e per conto del mandant, oppure se si debba limitare alla trattativa ed alla trasmissione degli ordini

Autonomia dell’agente

Il contratto deve indicare che l’agente svolge la sua attività in maniera autonoma sopportando personalmente le spese ed i costi relativi all’attività svolta

Esclusività dell’incarico

Il contratto dovrà chiaramente indicare se sussiste un mandato esclusivo a favore dell’agente, se cioè il mandant si impegna a non concedere a terzi il diritto di rappresentare gli stessi prodotti contrattuali nello stesso territorio

Obbligo di non concorrenza

Il contratto può indicare se sussiste a carico dell’agente l’obbligo di non rappresentare prodotti concorrenti durante la durata contrattuale. Può anche essere previsto un obbligo di non concorrenza dopo la fine del contratto, limitato nel tempo e nello spazio

Obblighi dell’agente

E’ preferibile che il contratto preveda in dettaglio le condizioni d’esercizio del mandato e gli obblighi dell’agente in materia (ad esempio: spese di rappresentanza e pubblicità, fiere e manifestazioni….)

Obblighi mandante

Deve indicare gli obblighi del fornitore circa le informazioni da trasmettere all’agente, l’assistenza tecnica, la fornitura di cataloghi e listini

Minimo d’ordini

Il contratto può stabilire che l’agente sia tenuto a trasmettere un minimo annuale d’ordini

Provvigioni

Il contratto deve indicare chiaramente le provvigioni in favore dell’agente, i criteri di calcolo, i termini e le modalità di pagamento delle stesse.

Durata del contratto ed indennità di fine rapporto

Il contratto può essere concluso a tempo indeterminato o determinato

Legge applicabile

Tutti i contratti di agenzia sono soggetti prioritariamente alle norme previste dal decreto del 1958 che possono essere eventualmente integrate o completate con un regime diverso di quello francese

Foro competente e clausola compromissoria

Nel caso di contratto di agenzia concluso tra un agente francese e un mandant estero è possibile prevedere una giurisdizione straniera in base all’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968

Clausola risolutiva espressa

E’ sempre consigliabile prevedere nel contratto la possibilità di una risoluzione immediata qualora si verifichi una grave violazione contrattuale da parte dell’agente

Cessione del contratto

Il decreto del 1958 non prevede nulla in materia di cessione del mandato. Ove il contratto non preveda la possibilità per l’agente di procedere alla cessione del mandato, il mandant potrà procedere ad ogni cessione dello stesso. Ove invece tale clausola sussista, il mancato consenso da parte del mandant comporterà per quest’ultimo la conseguenza di dover indennizzare l’agente con una somma uguale all’indennità di fine rapporto

Germania

L’agente di commercio è una persona fisica o giuridica autonoma che promuove contratti di vendita per conto del mandante. La normativa tedesca sul rapporto di agenzia è contenuta negli artt. 84-92 del Codice di Commercio Tedesco (HGB), libro 1, cap. VII. La provvigione è dovuta solo per i contratti effettivamente procurati dall’agente, anche se è possibile affidare all’agente una regione e garantirgli la provvigione su tutte le vendite che si svolgono, anche senza il suo intervento diretto. Al termine del contratto di agenzia l’agente ha diritto a una “indennità di clientela” il cui massimo è fissato dalla legge nell’ammontare medio annuo delle provvigioni percepite dall’agente negli ultimi 5 anni di attività.

Nei rapporti tra l’Italia e la Germania si pone costantemente la questione del diritto applicabile al rapporto di agenzia. La legge tedesca riconosce alle parti la facoltà di sottoporre il proprio rapporto alla disciplina del diritto nazionale che preferiscono. In mancanza di una scelta si applicherà la legge del paese dove l’agente ha il centro dei propri affari, quindi se l’agente esercita la propria attività di agente in Germania sarà applicabile la legge tedesca, mentre sarà applicabile il diritto italiano se l’agente opera in Italia.

Gran Bretagna

L’agente è l’intermediario locale (residente agent) che, in nome e per conto dell’esportatore, acquisisce ordini o conclude contratti con terzi per conto di quest’ultimo. Il compenso per queste attività è normalmente costituito dalla commissione preventivamente concordata, dovutagli per ogni affare concluso. Il contratto che istituisce il rapporto di agenzia è denominato “agency agreement”.

Vi sono due tipi di agente che danno luogo a diverse situazioni giuridiche:

– agente senza diritti di esclusiva (agent)

– agente con diritto di esclusiva (sole agent)

Dal 01.01.1994 è in vigore la normativa (The Commercial Agents – council directive – Regulations 1993) applicabile agli agenti commerciali che stabilisce i diritti e i doveri degli agenti, la remunerazione degli stessi e i modi in cui si può porre termine al contratto e le indennità dovute all’agente.

Nel 1998 la disciplina ha subito alcuni emendamenti in particolare relativi alla risoluzione di eventuali conflitti di giurisdizione.

Principali Doveri dell’agente

Principali Doversi dell’esportatore

– Usare ragionevole diligenza, attenendosi alle istruzioni ricevute

– Rivelare all’esportatore tutti i fatti essenziali

– Non divulgare informazioni riservate e confidenziali

– Fare rendiconto all’esportatore

– Evitare in modo assoluto conflitti di interesse/concorrenza

– Agire in buona fede

– Concedere il rimborso spese

– Prevedere un indennizzo per eventuali danni subiti dall’agente

– Informare l’agente quando si ha ragione di prevedere una caduta degli ordini

– Concedere preavviso nel caso di risoluzione del contratto

– Versare n’indennità di cessazione del contratto nel caso in cui l’agente abbia effettivamente aumentato i clienti o il giro d’affari dell’esportatore

– Fornire la documentazione necessaria all’agente per calcolare e verificare la commissione

Grecia

Decreto presidenziale greco del 30.06.1991, n. 219 di attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

Irlanda

La direttiva Comunitaria 86/653 relativa al coordinamento degli Stati membri nella disciplina degli agenti commerciali indipendenti è stata resa esecutiva in Irlanda il 01.01.1994.

Lettonia

Ha recepito la direttiva modificando gli articoli 45 ss del codice di commercio (Commerci Law) con effetto 01.01.2002.

Lituania

La disciplina è contenuta nel codice civile ed è in vigore dal 01.07.2001. La normativa è dettagliata e, alle disposizioni di recepimento della direttiva 653/86 si aggiungono alcune ulteriori norme dedicate agli effetti del rapporto di agenzia commerciale in relazione alla conclusione ed esecuzione di contratti di vendita internazionali.

Il codice pone come pre-requisito per lo svolgimento dell’attività di agenzia la stipulazione di un’assicurazione da parte dell’agente.

Lussemburgo

Il contratto di agenzia è disciplinato dalla legge 3 giugno 1994 che ha recepito la Direttiva 86/653/Cee.

Malta

Malta ha adeguato il proprio ordinamento alla disciplina comunitaria sull’agenzia, modificando gli articoli 70 ss del codice di commercio con l’Act no. IX of 2009 del 2 settembre 2003. La disciplina richiede come condizione essenziale per lo svolgimento dell’attività di agente l’ottenimento di una licenza da parte dell’autorità amministrativa.

Olanda

Il contratto d’agenzia è disciplinato negli articoli 401-445 del Libro 7°, Titolo 7°, del Nuovo Codice Civile olandese (in vigore dal 1° settembre 1993), inoltre la normativa recepisce la direttiva 86/653/CEE del 18.12.1986.In Olanda non è nota la figura del “procacciatore d’affari”. Ogni intermediario, occupato nella promozione, è considerato agente. Il relativo contratto è definito come accordo tra il preponente e l’agente commerciale, avente per oggetto il servizio d’intermediazione contro corrispettivo. L’agente, su accordo delle parti, può operare anche in nome e per conto del preponente. La stipula del contratto può compiersi anche oralmente, o tacitamente dal momento in cui viene concessa all’intermediario la percentuale sugli affari da lui proposti. La giurisprudenza considera vincolanti gli accordi taciti o orali, le corti olandesi rilasciano entro breve tempo ingiunzioni ed ordinanze giudiziali contro i preponenti morosi, rafforzando i provvedimenti con penali immediatamente esecutive, in caso di inottemperanza. In caso di cessazione del rapporto, non imputabile all’agente o a risoluzione per giusta causa, il preponente deve versare all’agente un’indennità di clientela. Il calcolo di tale somma è determinato dalla normativa di derivazione comunitaria (direttiva sugli agenti 86/653/Cee del 18.12.1986), che prevede un anno intero di provvigioni extra commisurato alla media degli ultimi 5 anni di attività. Non solo, qualora il contratto di agenzia sia stato disdetto da una delle parti senza preavviso o giusta causa, il diritto olandese (in applicazione della citata direttiva) determina un risarcimento a favore della controparte. L’obbligatorietà di tale indennizzo dipende dalle circostanze e dalla colpa o dolo del preponente o dell’agente. Le parti possono derogare convenzionalmente a tale disposizione legale.

Clausole particolari

Gli agenti olandesi richiedono di norma la concessione dell’esclusiva. Di converso, a differenza dell’agente disciplinato dalla normativa italiana, vi è la facoltà dell’operatore olandese di trattare marchi concorrenti e di percepire la provvigione indipendentemente dal buon esito degli affari.

In tema di legge e foro competente, qualora il contratto d’agenzia non disponga diversamente, in caso di controversia sarà applicabile la legge e il foro del paese dove ha sede l’agente.

Nel 2008 specifiche regole introdotte nel codice civile hanno conformato i termini di preavviso da dare in caso di risoluzione nel modo seguente. Il preavviso è di un mese nel primo anno contrattuale dei contratti a durata indeterminata, due nel secondo e tre nel terzo e nei successivi.

Polonia

Regolato dal c.c. agli artt. 758-764 del c.c. modificati con legge del 26 luglio 2000, entrata in vigore il 9 dicembre 2000 a seguito recepimento della Direttiva 86/653/Cee.

E’ prevista una disposizione sullo star del credere in base alla quale la responsabilità dell’agente deve essere pattuita per iscritto e riferita a specifici affari determianti. Le parti devono prevedere una specifica remunerazione dell’agente a tale scopo.

Portogallo

Il contratto di agenzia è regolato dal Decreto legge n. 178/86 del 03.07.1986 modificato dalla legge 118/93 del 13.04.1993.

Non è prevista una forma specifica per il contratto di agenzia, esistono comunque alcune clausole che hanno validità solo se la forma utilizzata è quella scritta, che sono:

  • attribuzione di poteri di rappresentanza all’agente
  • autorizzazione ad assumere debiti
  • non applicabilità del diritto di esclusiva di rapporto di una o ambo le parti
  • l’obbligazione di non intraprendere attività competitive

L’atuonomia dell’agente permette l’utilizzazione di sub-agenti e i rapporti tra questi sono regolati dalla normativa sul contratto di agenzia.

 

Repubblica Ceca

E’ dal Codice Commerciale (Legge 513 del 1991). Il contratto di rappresentanza commerciale è regolato dagli artt. 652-672 del Codice Commerciale, modificati con legge del 26 luglio 2000, entrati in vigore il 01.01.2001 a seguito recepimento della Direttiva 86/653/Cee.

Principali caratteristiche:

  • è previsto lo star del credere

  • in caso di contratto a tempo determinato le parti possono recedere, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti per i contratto a tempo indeterminato (un mese nel primo anno di contratto, due mesi nel secondo e tre mesi nel terzo e nei successi anni di durata del rapporto), a condizione che negli ultimi 12 mesi non sia stato raggiunto il fatturato fissato come minimo nel contratto ovvero quello proporzionato alle vendite in quello specifico mercato.

Slovacchia

Il contratto di agenzia è disciplinato dagli artt. 652-672/a del Codice Commerciale modificati con una novella generale del Codice nel 2001 a seguito recepimento della Direttiva 86/653/Cee.

Clausole particolari

  • Diritto del preponente di pretendere la prestazione di un terzo in quanto l’agente non sia temporaneamente in grado di detenere oggetti o adempiere obbligazioni nell’interesse del preponente

  • Il preponente ha il diritto di richiedere all’agente l’esecuzione di una promessa del terzo, se l’agente si era impegnato per iscritto a tale risultato o nel caso di violazioni delle istruzioni del preponente

  • Prevede la riserva di proprietà a favore del principale d’eventuali beni consegnati per la vendita all’agente, sino alla consegna all’acquirente.

  • Se il cliente promosso dall’agente viene meno alle sue obbligazioni l’agente deve operare per fare eseguire le obbligazioni contratte o mettere in grado il mandante di farle eseguire.

Romania

La normativa si adeguata alla direttiva comunitaria 86/653 in tema di agenzia commerciale e la legge sull’Agenzia Commerciale n. 509/2002 è entrata in vigore a partire dal 06.10.2002.

Slovenia

Ha recepito la direttiva con effetto 01.01.2002 (Legge sulle Obbligazioni adottata il 3 ottobre 2001, artt. 807-836), riprendendo i contenuti della direttiva, salvo poche eccezioni.

Spagna

Il contratto di agenzia è regolato dalla L. 12/1992. Questa legge recepisce la Direttiva 86/653/CEE in merito ai diritti degli Stati membri in materia di coordinamento normativo degli agenti commerciali indipendenti.

Svezia

La legislazione svedese sui contratti di agenzia segue le direttive comunitarie sul coordinamento delle norme degli Stai membri in materia.

Ungheria

La normativa sul contratto di agenzia, che si adegua alla direttiva comunitaria 86/653, è stata approvata con la legge CXVII del 2000 ed è entrata in vigore l’01.02.2001.

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