All’inizio di giugno, è stato presentato un disegno di legge che prevede l’introduzione di una nuova forma societaria: si tratta della società a capitale variabile. Questa novità interessa principalmente le start-up innovative e risponde all’esigenza di creare un quadro giuridico di riferimento specifico per le start-up, che assicuri flessibilità e semplificazione non solo durante la fase di costituzione ma anche di gestione delle start-up stesse, così da attrarre maggiori investimenti. Com’è noto, l’obiettivo principale delle start-up è la creazione e lo sviluppo di prodotti tecnologici che rappresentano il potenziale per la crescita veloce di una società.
Il disegno di legge richiamato prevede che alla nuova forma societaria possano far ricorso soltanto le microimprese (che hanno fino a 10 dipendenti e un fatturato annuo fino a 3,900,000 BNG) o le piccole imprese (che hanno fino a 50 dipendenti e con fatturato annuo fino a 19,500,000). Nel caso in cui la microimpresa o la piccola impresa perda i requisiti richiesti dalla legge, la società a capitale variabile sarà trasformata in società di capitali. La caratteristica principale della nuova forma societaria riguarda il capitale variabile che non è soggetto all’iscrizione nel Registro delle Imprese, ciò rende più semplice l’attività della società.
Il capitale di una società a capitale variabile è diviso in azioni e il valore minimo di ciascuna di esse non può essere inferiore a 1. Non è richiesto un importo minimo per il capitale. Per quanto riguarda la gestione e la rappresentanza della nuova forma societaria questa può avvenire tramite un consiglio di amministrazione o un manager, in entrambi i casi è consentito che si tratti di una persona giuridica. Non sono previste limitazioni nel numero, nella composizione e nel mandato degli organi di gestione.
Vanno inoltre segnalate altre specificità della nuova società a capitale variabile:
- Possibilità di creare un “option pool”. Si tratta di uno strumento che stimoli i dipendenti della società ad acquisire quote del capitale della società. È infatti previsto che tutti i dipendenti possono acquisire fino al 15% del capitale sociale mediante i contratti di opzione.
- Possibilità di prevedere all’interno dei contratti specifici diritti e/o obbligazioni per i partner della società nel caso di trasferimento delle azioni della società stessa, quali ad esempio il diritto di prelazione, il diritto di adesione, ecc.
- Opzione per l’emissione di azioni privilegiate della società;
- Diritto per la società a capitale variabile di acquisire azioni della società dal proprio capitale;
- Possibilità di riunire l’Assemblea generale da remoto o possibilità che uno dei partner vi prenda parte da remoto.