Il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea il 31 gennaio 2020. Tuttavia, in base all’accordo di recesso tra Regno Unito ed UE, il Regno Unito ha continuato per la maggior parte degli aspetti a essere trattato come se fosse ancora parte dell’UE fino al 31 dicembre 2020. Terminato il periodo di transizione, si applicano tutti gli effetti di questo profondo cambiamento nella legislazione e nella regolamentazione del Regno Unito.
Il 24 dicembre 2020, il Regno Unito e l’UE hanno finalmente raggiunto un accordo – l’accordo sugli scambi e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement – TCA) – per disciplinare aspetti significativi delle relazioni commerciali tra il Regno Unito e l’UE dal 1° gennaio 2021 in poi.
Sebbene l’annuncio del TCA sia stato una fonte di sollievo sia per le imprese del Regno Unito che per quelle dell’UE, il suo campo di applicazione non include la costituzione e la regolamentazione delle società.
Diritto societario nel Regno Unito
La costituzione e la regolamentazione delle società nel Regno Unito è da sempre stata una questione di diritto interno, sebbene soggetta ad alcune direttive di armonizzazione minima dell’UE (ad esempio, che riguardano la costituzione, la conservazione del capitale e la divulgazione di informazioni). Il Companies Act del 2006 e il diritto derivato correlato, quindi, almeno a breve termine, rimangono in gran parte inalterati dal diritto dell’UE che cessa di essere applicato nel Regno Unito. Tuttavia, si sono rese necessarie alcune modifiche per:
- affrontare la posizione delle società SEE con sedi registrate nel Regno Unito;
- revocare la legislazione relativa alla partecipazione a entità pan-SEE;
- garantire che la legislazione non preveda un trattamento preferenziale per le società SEE o per gli Stati SEE che violerebbe le norme della nazione favorita dell’OMC; e
- correggere le carenze redazionali tecniche.
Le modifiche principali, che si applicano dalla fine del periodo di transizione, includono quanto segue.
Stabilimenti registrati nel Regno Unito di societa’ costituite nello Spazio Economico Europeo
I requisiti di registrazione e deposito presso Companies House per le società costituite al di fuori del Regno Unito con una sede registrata nel Regno Unito (filiale o sede di attività) erano in precedenza meno onerosi per le società incorporate nello Spazio Economico Europeo (SEE). Le società costituite nello SEE sono ora soggette agli stessi requisiti delle società non incorporate nello SEE. Una società costituita nello SEE ha tre mesi di tempo, a partire dal 1 ° gennaio 2021, per fornire a Companies House le seguenti informazioni aggiuntive:
- informazioni sulla legge in base alla quale la società è costituita;
- l’indirizzo della sua sede principale di attività o sede legale;
- gli obiettivi aziendali;
- l’importo del capitale sociale emesso; e
- il periodo contabile della società e il periodo di divulgazione (per le società che sono tenute a comunicare i bilanci).
Il materiale rivolto al pubblico, come siti web, carta intestata aziendale e moduli d’ordine, utilizzato nello svolgimento delle attività dello stabilimento nel Regno Unito di una società costituita nello SEE, deve ora includere (oltre alle informazioni sullo stabilimento nel Regno Unito):
- il paese di costituzione della società;
- l’identità del registro in cui è registrata la società e il suo numero di registrazione, se applicabile;
- l’ubicazione della sede della società;
- la forma giuridica della società;
- una dichiarazione riguardate la responsabilità limitata, se la responsabilità dei suoi membri è limitata;
- se applicabile, un avviso che la società è in liquidazione, o è soggetta a insolvenza o qualsiasi altra procedura analoga;
- se la società sceglie di fare riferimento al proprio capitale sociale, lo deve fare con riferimento al capitale versato.
Per le società costituite nello SEE che registrano una nuova sede nel Regno Unito, i controlli relativi al nome della società applicati sono gli stessi previsti per tutte le altre società estere.
Entita’ pan-SEE
Qualsiasi SE (ovvero una società pubblica europea a responsabilità limitata che può essere creata e registrata in qualsiasi stato membro SEE) ancora registrata nel Regno Unito è stata automaticamente convertita in una nuova forma societaria del Regno Unito, una Societas del Regno Unito. Tali societa’ possono essere convertite in una limited company inglese o essere liquidate.
Qualsiasi GEIE (ovvero una forma di associazione tra società o altri organismi legali, ditte o individui di diversi stati membri SEE che desiderano operare insieme attraverso le frontiere nazionali) ancora registrato nel Regno Unito è stato automaticamente convertito in una nuova forma societaria del Regno Unito, detto UK Economic Interest Grouping.
Altre misure antidiscriminatorie
Companies House, in precedenza, richiedeva informazioni meno dettagliate sulla nomina di una società costituita nel SEE come amministratore o segretario di una società del Regno Unito. Le società del Regno Unito con un funzionario registrato nello SEE al 1 ° gennaio 2021 devono, entro tre mesi da tale data, fornire a Companies House ulteriori informazioni relative alla societa’ che e’ stata nominata come amministratore o segretario.
Le regole relative all’autorizzazione degli azionisti richiesta per le donazioni e le spese di una società costituita nel Regno Unito si applicano ora solo alle donazioni e alle spese sostenute nel Regno Unito.
Le regole del Companies Act sulla distribuzione da parte delle società di investimento registrate nel Regno Unito dei profitti accumulati ora includono il requisito che le azioni della società interessata siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato del Regno Unito (piuttosto che un mercato regolamentato dello SEE). Una condizione simile – l’appartenenza o l’accesso al mercato regolamentato del Regno Unito piuttosto che al mercato regolamentato SEE – si applica per determinare se una società è un intermediario ai fini delle norme che consentono a una controllata, che è un intermediario, di detenere azioni della sua holding.
In precedenza, il Companies Act consentiva alle agenzie di referenza del credito e agli istituti finanziari e creditizi SEE di accedere alle informazioni protette di Companies House (ad esempio, gli indirizzi di residenza degli amministratori aziendali e delle persone con un controllo significativo). Soggetto a un periodo di transizione di un anno, questo è ora limitato a quelle agenzie e istituzioni che svolgono attività nel Regno Unito e qualsiasi trattamento delle informazioni protette deve avvenire all’interno del Regno Unito.
Legge applicabile alle societa’ del Regno Unito in altri stati membri SEE
Mentre il diritto UK riconosce la responsabilità limitata delle società costituite in altre giurisdizioni, indipendentemente dal fatto che tale giurisdizione sia o meno nello SEE, questo potrebbe non essere il caso secondo la legge locale di altri stati membri SEE.
Le società costituite nel Regno Unito non hanno più il diritto alla libertà di stabilimento in altri stati membri e le norme di legge locali determinano il trattamento delle società britanniche in ogni stato membro SEE. In uno stato membro che applica il principio della “sede reale”, la legge locale può prevedere che una società incorporata nel Regno Unito con la sua amministrazione centrale o la sede principale di attività in quel paese non sia costituita localmente. La legge locale può, quindi, trattare l’entità non come una società con personalità giuridica separata ma come una società di persone e, di conseguenza, i suoi azionisti possono essere personalmente responsabili per i debiti societari.
Allo stesso modo, una filiale di una società costituita nel Regno Unito in uno stato membro SEE diventerà una filiale di una società di un paese “terzo” (cioè uno stato non membro SEE) in quella giurisdizione. Il diritto societario nazionale di uno stato membro per le società di paesi terzi (ad esempio quello relativo alla registrazione delle filiali) può differire dal diritto dell’UE, che deve essere applicato a qualsiasi filiale di una società costituita in un altro stato membro SEE.
Le società con una presenza in uno stato membro SEE dovranno verificare le conseguenze derivanti dal fatto che il Regno Unito diventi un paese “terzo” ai fini normativi in quello stato membro.
Operazioni di M&A
La maggioranza delle operazioni di M&A societarie, nazionali o transfrontaliere, sono disciplinate principalmente da accordi contrattuali privati. Tale aspetto rimarrà invariato. Il diritto contrattuale inglese viene spesso scelto per disciplinare le transazioni di M&A sia nazionali che transfrontaliere e non è, in gran parte, influenzato dalla normativa dell’UE. Tuttavia, le parti dovrebbero ovviamente garantire che tutte le disposizioni pertinenti (ad esempio, quelle concernenti le autorizzazioni di concorrenza e sulla risoluzione delle controversie) siano redatte in modo da riflettere il nuovo contesto.
Sebbene la maggioranza delle transazioni di M&A societarie sia disciplinata principalmente da accordi contrattuali privati, esistono due direttive UE che hanno un impatto significativo in questo settore.
Direttiva sulle fusioni transfrontaliere: il regime di fusione transfrontaliera dell’UE prevede un regime per le fusioni tra società a responsabilità limitata stabilite in diversi stati membri SEE. Tale direttiva e’ stata implementata nel Regno Unito dal Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 (Regolamento 2007). Il Regno Unito non ha più accesso al regime e i regolamenti del 2007 sono stati revocati. Le fusioni transfrontaliere possono, ovviamente, continuare a essere strutturate come accordi contrattuali privati.
Direttiva sulle acquisizioni: stabilisce il quadro giuridico attraverso il quale le acquisizioni di società sono regolamentate nello SEE. La direttiva sulle acquisizioni non si applica più nel Regno Unito. Tuttavia, il Companies Act replica alcuni articoli della direttiva e il comitato di acquisizione è necessario per garantire che il codice di acquisizione dia attuazione a tali disposizioni.
La principale conseguenza pratica della cessazione dell’applicazione della direttiva sulle acquisizioni è che il regime di “giurisdizione condivisa”, stabilito dalla direttiva sulle acquisizioni, non e’ piu’ applicabile per quanto riguarda il Regno Unito. La giurisdizione condivisa si applica quando una societa’, oggetto di un’offerta, ha la sua sede legale in uno stato membro SEE e le sue azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato in un altro stato membro SEE (diverso da quello della sede legale). Le offerte per le società che hanno la loro sede legale nel Regno Unito e che soddisfano il test di “residenza” all’interno del Codice di acquisizione rientreranno nella giurisdizione del comitato di acquisizione. Le offerte per le società che hanno la loro sede legale in uno stato membro SEE e i loro titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nel Regno Unito non saranno più regolamentate dal comitato di acquisizione.