Che cos’è l’indennità di clientela e quando l’agente di commercio ne ha diritto?
Dopo la cessazione del contratto di agenzia commerciale, l’agente commerciale ha diritto a un’indennità di clientela se ha portato nuovi clienti al preponente o se ha ampliato in modo significativo l’attività con i clienti esistenti, nella misura in cui ciò può ancora portare vantaggi sostanziali al preponente.
L’indennità di clientela è sempre dovuta?
No. L’articolo X.18 del CEL contiene una serie di eccezioni, come nel caso in cui sia l’agente commerciale stesso a porre fine alla collaborazione, a meno che ciò non derivi da un motivo imputabile al preponente o sia dovuto all’età, all’invalidità o alla malattia dell’agente commerciale.
Inoltre, l’agente commerciale perde il diritto all’indennità di clientela se non ha notificato al preponente la sua intenzione di esercitare tali diritti entro un anno dalla cessazione dell’agenzia commerciale.
Quando il committente ha tratto un beneficio effettivo dalla clientela apportata?
È irrilevante se il committente abbia effettivamente beneficiato della clientela apportata, ma è rilevante la possibilità di farlo (Cass, 9 dicembre 2022, C.21.0469.N/1; Anversa 30 marzo 2022, RW 2022-23, n. 21.823). Se il committente ha potuto godere di un beneficio sostanziale, l’indennità del cliente è dovuta.
Si può escludere contrattualmente l’indennità del cliente?
L’articolo X.18 CEL è di diritto imperativo. Ciò significa che non è possibile escluderlo contrattualmente. Di conseguenza, il fatto che il contratto di agenzia commerciale contenga una riserva di proprietà della clientela a favore dell’agente commerciale, se questa disposizione non ha alcun effetto nella pratica, non può escludere l’indennità del cliente.
Inserire una clausola di non concorrenza nel contratto di agenzia commerciale è una buona idea?
Se il contratto di agenzia commerciale contiene una clausola di non concorrenza, si ritiene che il preponente, salvo prova contraria, riceva comunque benefici sostanziali e che sia dovuta un’indennità di clientela, salvo prova contraria (art. X.18, par. 2 CEL). Ciò significa che l’agente commerciale non deve dimostrare che sono stati introdotti nuovi clienti e che questi hanno apportato benefici sostanziali al preponente. Questi due elementi sono presunti dalla clausola di non concorrenza. Questa presunzione può essere confutata, ma l’onere della prova è elevato. Non è sufficiente dimostrare che altri agenti commerciali operano nello stesso paese e che il preponente compie notevoli sforzi pubblicitari e miglioramenti dei prodotti-servizi senza fornire alcuna prova in merito.
Pertanto, nella pratica, è importante valutare se sia effettivamente opportuno includere una clausola di non concorrenza nei contratti di agenzia commerciale, viste le conseguenze in termini di indennità del cliente.
Sono dovuti gli interessi sull’indennità di clientela pagata in ritardo?
L’indennità di clientela è maggiorata del tasso di interesse legale a partire dal giorno della messa in mora dell’agente a seguito della risoluzione del contratto di agenzia commerciale fino al pagamento dell’indennità.