Il Belgio, con la legge del 26 dicembre 2022 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale belga del 30 dicembre 2022), ha introdotto alcune modifiche al regime dell’imposta sul reddito delle societa’ che si applicano alle societa’ residenti in Belgio e alle stabili organizzazioni belghe di societa’ straniere. Le modifiche piu’ rilevanti riguardano:
- Abolizione della deduzione degli interessi nozionali (Notional Interest Deduction – NID) per i periodi di imposta che terminano il o successivamente al 31 dicembre 2023. In realtà, questa abolizione avrà un impatto limitato, perché’ già da alcuni anni la maggior parte delle societa’ non beneficia di alcuna deduzione, a causa del metodo di calco molto restrittivo introdotto con la riforma dell’imposta sulle societa’ del 2017 e dell’aliquota di detrazione ridotta applicabile. Pertanto, così come avveniva anche prima dell’abolizione del regime NID, il sistema fiscale belga continua ad incoraggiare i contribuenti societari a finanziare le proprie operazioni commerciali attraverso i debiti (i cui interessi passivi sono interamente deducibili dalla tasse), piuttosto che attraverso contributi di capitale (che non forniscono alcuna detrazione fiscale).
È interessante notare, tuttavia, che l’UE sta attualmente discutendo dell’adozione di una direttiva sull’indennità di riduzione della distorsione del debito in capitale proprio (DEBRA), che prevede una detrazione fiscale degli interessi nozionali sull’aumento del patrimonio netto e una limitazione rafforzata della detrazione fiscale del superamento degli oneri finanziari.
- Aumento temporaneo della base imponibile minima delle società dal 30% al 60% a partire dai periodi d’imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio 2023. I contribuenti belgi con un utile imponibile superiore a 1 milione di euro in un determinato anno fiscale hanno delle limitazioni nella deduzione di alcuni dei loro attributi fiscali, come segue: -per il primo paniere di 1 milione di euro di utile imponibile, non vi è alcuna limitazione di deduzione; mentre – al di sopra, è consentito utilizzare gli attributi fiscali solo su una porzione limitata dell’utile imponibile, il che comporta una base imponibile aziendale minima. Questa porzione limitata del reddito imponibile superiore a 1 milione di euro su cui i contribuenti societari possono utilizzare i loro attributi fiscali, fissata al 70% di tale porzione nel precedente regime, passa ora al 40%. Di conseguenza, la percentuale minima di base imponibile per le società è ora due volte superiore a quella applicabile fino all’anno scorso (60% della parte di utile imponibile superiore a 1 milione di euro invece del 30%). Tuttavia, l’aumento sostanziale della base imponibile minima per le società è temporaneo. Le aliquote applicabili in base al precedente regime torneranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, a condizione che il legislatore belga recepisca la direttiva dell’UE che attua l’imposta minima globale del 15%, come stabilito dalla componente di tassazione minima (nota come Pilastro 2) della riforma fiscale internazionale dell’OCSE. Si noti che, a differenza della “regola del paniere fiscale” belga di cui sopra, l’imposta minima globale si applicherà solo ai gruppi di società più grandi, ossia quelli con un fatturato annuo combinato di almeno 750 milioni di euro.
- Modifica del metodo di calcolo del credito d’imposta estero (Foreign Tax Credit, FTC) sui redditi da royalties estere a partire dai periodi d’imposta che terminano il o dopo il 31 dicembre 2023. Finora, il FTC relativo ai redditi da royalty di fonte estera (diversi dai redditi ammissibili per la deduzione del reddito da innovazione) è determinato attraverso un approccio forfettario, applicando un fattore di 15/85 sul reddito netto. Il calcolo non tiene conto di eventuali ritenute alla fonte effettivamente applicate dallo Stato di provenienza.
Il nuovo emendamento seguirà un metodo di calcolo simile a quello utilizzato per determinare il FTC relativo ad altri tipi di reddito estero ammissibile. Pertanto, l’FTC sui redditi da royalty sarà determinato tenendo conto dell’effettiva tassazione applicata dallo Stato della fonte, con un limite del 15%.