Il Governo austriaco ha deciso di non consentire più al pubblico l’accesso al registro dei titolari effettivi delle societa’. Questa decisione è stata adottata – come ha precisato il Ministro dell’economia austriaco – alla luce delle recenti sentenze della Corte di Giustizia, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, infine, in considerazione dell’abrogazione di alcune previsioni della Direttiva sul riciclaggio di denaro.
Nelle sue ultime decisioni, la Corte di Giustizia ha affermato che in nessun caso i dati contenuti nei registri dei titolari effettivi possono essere accessibili al pubblico. In tal senso, la direttiva sul riciclaggio di denaro, nella sua versione originaria, si poneva in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali. La direttiva infatti impone agli Stati membri di tenere dei registri dei titolari effettivi delle persone giuridiche e di altre entità. Al fine di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni contenute nel registro. Ciò risponderebbe anche all’esigenza di aumentare la fiducia del pubblico verso i mercati finanziari.
L’Austria ha dato attuazione alla direttiva in materia di riciclaggio di denaro con il WiEReG. In pratica, le persone giuridiche comunicano, tramite una piattaforma aziendale, i propri dati all’autorità – la BMF – designata a conservare il registro. In teoria, chiunque può accedere al registro e anche estrarre copia dei dati, così come previsto dalla sezione 10 del WiEReG. Tuttavia, la stessa sezione prevede delle circostanze eccezionali in presenza delle quali l’accesso è precluso, quando si deve salvaguardare interessi superiori come ad esempio l’interesse di minori.
Con una nota informativa del 24 novembre 2022, il governo austriaco ha comunicato che non è ora più possibile l’accesso al registro dei titolari effettivi da parte del pubblico, al fine di tutelare i dati personali. Il governo austriaco ha dunque inteso la decisione della Corte come una abrogazione parziale della direttiva.
Sul punto è opportuno ricordare che, in via pregiudiziale (art. 267 TFUE), la Corte di giustizia si pronuncia, in modo vincolante ed efficace nei confronti di tutti gli stati membri sull’interpretazione del diritto dell’Unione. Se la Corte di Giustizia, come in questo caso, si pronuncia sulla validità di un atto giuridico dell’Unione si parla di sentenza di validità. Tale sentenza ha effetto erga omnes e non vi è alcuna differenza tra la dichiarazione di nullità in una pronuncia pregiudiziale e la dichiarazione di nullità a seguito di un ricorso per annullamento (articolo 263 TFUE). Secondo le autorità governative austriache la decisione di non rendere accessibile al pubblico il registro dei beneficiari effettivi troverebbe la sua ragione anche nel rispetto del primato dell’applicazione del diritto dell’Unione. Ciò è interessante perché, premesso che il diritto dell’Unione direttamente applicabile sostituisce il diritto nazionale solo nella misura in cui quest’ultimo sia in contrasto con il diritto dell’Unione o non sia possibile una interpretazione conforme al diritto europeo, l’Austria (diversamente dal Lussemburgo di cui la Corte di Giustizia si è occupata direttamente nelle ultime sentenze), nel recepimento della direttiva non aveva comunque previsto l’accesso al pubblico al registro. Nonostante questa differenza, anche la BMF deve osservare il principio del primato del diritto europeo su quello nazionale ma non ha alcun potere in ordine al controllo degli atti delle istituzioni dell’Unione circa la loro compatibilità con i diritti fondamentali delle costituzioni nazionali. Tuttavia, nella misura in cui, come in Austria, non vi è conflitto tra il diritto nazionale e il diritto dell’Unione, le autorità devono continuare ad osservare e ad applicare il diritto nazionale.