Il diritto contrattuale austriaco e’ regolato dal principio fondamentale della libertà contrattuale. La sezione 861 dell’ABGB (Codice civile austriaco) stabilisce che chiunque dichiari di voler trasferire un proprio diritto a un’altra parte fa una promessa. Se la parte ricevente accetta la promessa, il contratto e’ concluso per mutuo consenso. Finché le trattative sono ancora in corso e non e’ stata fatta e/o accettata la promessa, il contratto non si e’ ancora concluso. Un contratto e’ quindi concluso quando una parte fa una offerta e l’altra la accetta. L’offerta e’ vincolante nel momento in cui giunge all’altra parte e resta vincolante per il tempo specificato dalla parte proponente o per un periodo di tempo ragionevole. La volontà di concludere un contratto deve essere manifestata liberamente, in conformità a quanto stabilito dalla sezione 869 dell’ABGB. Sia la proposta che l’accettazione devono essere determinate ed essere espressione della volontà delle parti di vincolarsi al contratto. L’offerta si definisce precisa e determinata se fa riferimento ad elementi essenziali, come la merce e il prezzo nei contratti di compravendita. Alcune tipologie contrattuali, ad esempio il contratto di deposito, richiedono anche l’effettiva consegna del bene. Per la maggior parte dei contratti non e’ richiesta alcuna forma in particolare. Si puo’ dunque concludere un contratto anche oralmente. Invece, altre tipologie contrattuali, come le fideiussioni, richiedono la forma scritta; altre ancora, quali le donazioni, l’atto notarile. Per i contratti che richiedono la consegna effettiva della merce, puo’ essere opportuno concludere accordi preliminari con cui le parti si accordano per concludere successivamente il contratto definitivo. Il contratto preliminare e’ vincolante solo se vengono richiamati gli aspetti fondamentali del contratto principale nonché il momento di conclusione del contratto definitivo. Una parte puo’ citare in giudizio l’altra parte in caso di mancata conclusione del contratto definitivo, entro un anno dalla data prevista per la conclusione; in caso contrario, tale diritto decade. I contratti possono essere conclusi a beneficio di un soggetto terzo che non e’ parte contrattuale. In tali casi, tuttavia, i terzi non devono essere gravati da alcun obbligo.