Dal 1° gennaio 2015, l’imposta sulle operazioni di commercio elettronico diretto, effettuate nei confronti di privati consumatori dell’UE, cambierà cittadinanza: il luogo dell’imposizione IVA non sarà più il paese del fornitore, ma quello del cliente. Di conseguenza, i consumatori italiani che acquisteranno servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici “on line “quali:
fornitura di siti web e web hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
fornitura di software e relativo aggiornamento;
fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza;
pagheranno in ogni caso l’IVA domestica del 22%, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il fornitore.
Simmetricamente, i fornitori stabiliti negli UK, quando venderanno servizi elettronici a privati consumatori di altri paesi Ue, dovranno applicare l’IVA del paese di destinazione.
Ad esempio, se un’azienda con sede in Francia venderà un’app, un e-book o una traccia musicale in Italia dovrà pagare l’IVA non più con l’aliquota della francese Taxe sur la Valeur Ajoutée (20%) ma con quello in vigore nel nostro paese, ossia il 22%.
Sul piano sostanziale, insomma, si avrà l’equiparazione delle prestazioni Business to Consumer (transazioni commerciali elettroniche tra impresa e consumatori/clienti individuali) con quelle Business to Business (transazioni commerciali elettroniche tra imprese), che sono già tassate nel paese di destinazione in base alla regola generale del luogo di stabilimento del committente.
Si realizzerà, inoltre, un’uniformità di disciplina con le analoghe prestazioni rese da imprese extra Ue, già tassate “a destinazione”.
Dal punto di vista procedurale, però, le modalità di applicazione dell’imposta saranno differenti: mentre infatti nei rapporti Business to Business l’imposta è dovuta nel paese di destinazione dal soggetto committente con il meccanismo dell’inversione contabile (Reverse Charge), sicché il fornitore si limita ad emettere la fattura senza evidenza dell’IVA ai sensi dell’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1872, nei rapporti Business to Consumer gli obblighi d’imposta nel paese di destinazione graveranno necessariamente in capo ai fornitori. Questi ultimi, pertanto, sono tenuti a identificarsi nei paesi dei loro consumatori.
Per le piccole imprese esiste una possibilità di semplificazione: si tratta del Moss (Mini-One-Stop-Shop).
La convenzione alla quale hanno aderito vari paesi europei, compresa l’Italia ed il Regno Unito, permette ai fornitori, previa registrazione on line, di operare con i consumatori dell’intera area Ue attraverso un solo numero identificativo IVA, rilasciato dall’autorità del paese membro in cui sono stabiliti.
Il Moss è un portale web che dà ai soggetti passivi IVA la possibilità di registrarsi per versare l’imposta dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi in altri Stati UE a persone che non sono soggetti IVA. In questo modo, anche se si vende in uno stato diverso dal proprio, tramite il Moss sarà possibile versare l’IVA nel proprio paese, e questa verrà in seguito girata alle autorità del paese dell’acquirente.
Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del Moss è tenuto a registrarsi nel paese Europeo in cui il soggetto passivo d’imposta ha fissato la sede della propria attività economica e verrà identificato ai fini del versamento dell’imposta con lo stesso numero individuale di identificazione IVA utilizzato per le dichiarazioni IVA nazionali.
Nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta non abbia la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione nell’UE, può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione. Lo Stato membro scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA (utilizzando il formato EUxxxyyyyyz).
In entrambi i casi (residente UE e non UE), il soggetto passivo può avere solo uno Stato membro di identificazione.
Per potersi registrare al Moss, la società dovrà fornire allo Stato membro UE di identificazione una serie di informazioni che verranno trasmesse per via elettronica attraverso il portale Web.
Tali informazioni, una volta verificate, verranno rese disponibili a tutti gli Stati membri che utilizzano il Moss.
Gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica la propria adesione. Ad esempio se ci si iscrive al Moss il 15 febbraio 2015 ci si potrà avvalere del sistema a partire dal 1° aprile 2015.
Una volta registrati al Moss il soggetto passivo d’imposta dovrà trasmettere una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che abbia prestato o meno servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici.
Nella dichiarazione IVA per il Moss verranno specificati i servizi prestati ai destinatari in ognuno degli Stati membri che utilizza il regime e, per il regime UE, da ogni stabile organizzazione. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa entro 20 giorni dalla fine del periodo cui si riferisce la dichiarazione.
Lo Stato membro di identificazione suddivide e trasmette le dichiarazioni IVA per Stato membro di consumo.
Marina d’Angerio
Dottore Commercialista in Torino e Londra
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