Regno Unito: Il settore delle costruzioni e il Construction Industry Scheme (CIS)

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Il settore delle costruzioni nel Regno Unito è tra i più rigorosamente regolamentati sotto il profilo fiscale. Uno dei principali strumenti introdotti per garantire una corretta imposizione è il Construction Industry Scheme (CIS), istituito e gestito da HM Revenue & Customs (HMRC). Se per gli operatori stabilmente basati nel Regno Unito le regole del CIS possono risultare relativamente lineari, il quadro normativo diventa decisamente più complesso quando entrano in gioco appaltatori o subappaltatori esteri e non residenti.

Che si tratti di una società estera impegnata nella realizzazione di un progetto di costruzione nel Regno Unito, oppure di un professionista o subappaltatore individuale che si reca temporaneamente nel Paese per svolgere lavori su base contrattuale, è fondamentale comprendere in modo corretto come e quando si applicano le ritenute fiscali previste dal CIS. Il mancato rispetto della normativa britannica può infatti comportare conseguenze significative, non solo in termini economici (sanzioni, interessi e perdita di liquidità), ma anche sul piano reputazionale, oltre a esporre il contribuente al rischio concreto di doppia imposizione.

Nel contesto del CIS, i contractor sono legalmente obbligati a trattenere una percentuale dei compensi corrisposti ai subappaltatori e a versarla direttamente a HMRC. Tali ritenute rappresentano pagamenti anticipati delle imposte e dei contributi previdenziali (National Insurance) dovuti dal subappaltatore. Tuttavia, per i soggetti non residenti, l’applicazione di queste regole presenta criticità specifiche, in particolare nella corretta individuazione degli obblighi fiscali, nella possibilità di recuperare le ritenute subite e nella gestione complessiva dei redditi di fonte britannica in un contesto transfrontaliero.

Il CIS rappresenta uno strumento centrale del sistema fiscale UK per il comparto edile, concepito in particolare per contrastare fenomeni storicamente diffusi di sotto-dichiarazione dei redditi ed evasione fiscale in un settore caratterizzato da una forte frammentazione operativa e dall’ampio ricorso a manodopera esterna.

Soggetti coinvolti nel CIS

Il regime CIS interessa principalmente due categorie di operatori:

  • Contractor Imprese o persone fisiche che effettuano pagamenti a favore di subappaltatori per lavori di costruzione. In questa categoria rientrano non solo le imprese edili in senso stretto, ma anche sviluppatori immobiliari e soggetti che, pur non operando abitualmente nel settore delle costruzioni, sostengono spese edili oltre determinate soglie previste dalla normativa.

  • Subappaltatori Persone fisiche o giuridiche che eseguono lavori di costruzione per conto dei contractor, ricevendo compensi soggetti alle ritenute previste dal CIS.

Il CIS si applica a una vasta gamma di attività riconducibili al settore delle costruzioni, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • preparazione del sito (incluse demolizioni e realizzazione delle fondamenta);

  • lavori edili e di ingegneria civile;

  • installazione di impianti di riscaldamento, illuminazione, energia elettrica, acqua e ventilazione;

  • interventi di modifica, riparazione e decorazione degli immobili.

Sono invece escluse dall’ambito di applicazione del CIS alcune attività di natura professionale o accessoria, quali:

  • servizi di architettura, progettazione e rilievo topografico;

  • il noleggio di ponteggi senza manodopera;

  • i pagamenti riferiti esclusivamente alla fornitura di materiali, quando non accompagnati da prestazioni di lavoro.

Quando un contractor effettua un pagamento a favore di un subappaltatore per lavori rientranti nell’ambito di applicazione del CIS, è tenuto a trattenere una percentuale del compenso, calcolata esclusivamente sulla componente di manodopera, e a versarla direttamente a HM Revenue & Customs (HMRC). La ritenuta operata costituisce un pagamento in acconto delle imposte sul reddito e dei contributi previdenziali (National Insurance) dovuti dal subappaltatore.

Le aliquote standard di ritenuta CIS sono le seguenti:

  • 20% per i subappaltatori regolarmente registrati al CIS;

  • 30% per i subappaltatori non registrati;

  • 0% (Gross Payment Status) per i subappaltatori registrati che soddisfano specifici requisiti di affidabilità fiscale e che hanno ottenuto l’autorizzazione a ricevere i pagamenti al lordo, senza applicazione di ritenute.

Prima di applicare l’aliquota corretta, il contractor ha l’obbligo di verificare preventivamente lo status di registrazione di ciascun subappaltatore presso HMRC.

I contractor soggetti al CIS sono responsabili di una serie di adempimenti ricorrenti, tra cui:

  • registrazione presso HMRC in qualità di contractor;

  • verifica dei dati anagrafici e fiscali dei subappaltatori, nonché del loro status di registrazione al CIS;

  • applicazione della corretta aliquota di ritenuta sui pagamenti effettuati;

  • trasmissione delle dichiarazioni CIS mensili a HMRC;

  • rilascio ai subappaltatori delle comunicazioni mensili (payment and deduction statements) relative ai compensi corrisposti e alle ritenute operate;

  • versamento a HMRC delle imposte trattenute entro il 22° giorno del mese successivo (in caso di pagamento elettronico).

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal CIS può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative, interessi e azioni correttive da parte di HMRC, con possibili impatti anche sulla posizione fiscale complessiva del contractor.

Nel contesto del sistema fiscale britannico, per contractor non residente si intendono le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di costruzione nel Regno Unito senza essere fiscalmente residenti nel Paese. Questa distinzione è di particolare rilievo poiché, anche qualora un soggetto sia stabilito all’estero, può comunque risultare assoggettato alla normativa fiscale britannica, incluse le ritenute previste dal Construction Industry Scheme (CIS), nel momento in cui percepisce redditi derivanti da attività di costruzione svolte sul territorio del Regno Unito.

Un soggetto è generalmente considerato non residente nel Regno Unito quando:

  • non risulta residente sulla base dello Statutory Residence Test (SRT);

  • non ha nel Regno Unito la sede principale dell’attività né, nel caso delle società, il luogo di incorporazione;

  • non soddisfa i criteri previsti per l’acquisizione della residenza fiscale UK nel corso di uno specifico anno fiscale.

Lo Statutory Residence Test prende in considerazione una pluralità di elementi, tra cui:

  • il numero di giorni trascorsi nel Regno Unito;

  • i legami personali ed economici con il Paese (ad esempio famiglia, immobili, attività lavorativa);

  • la storia di residenza negli anni precedenti.

Per le imprese, sono in genere considerate non residenti le società incorporate al di fuori del Regno Unito e gestite e controllate dall’estero.

È importante sottolineare che la non residenza fiscale non comporta automaticamente l’esenzione dagli obblighi fiscali UK. Qualora vengano svolte operazioni di costruzione nel Regno Unito, il soggetto estero può comunque rientrare nell’ambito di applicazione del CIS.

A titolo esemplificativo:

  • una società di costruzioni con sede in Irlanda ottiene un appalto per la realizzazione di un progetto edilizio a Manchester. Nonostante la società non sia stabilita nel Regno Unito, l’attività viene svolta sul territorio britannico e, pertanto, il CIS trova applicazione;

  • un muratore autonomo residente in Polonia si reca nel Regno Unito per un periodo di sei mesi per svolgere lavori in subappalto. Anche se rimane non residente ai fini dello Statutory Residence Test, il reddito derivante dai lavori di costruzione in UK è soggetto alle ritenute CIS;

  • una società di ingegneria estera invia il proprio personale a supervisionare un cantiere nel Regno Unito. In funzione della qualificazione dell’attività ai fini del CIS, la società sara’ tenuta a registrarsi presso HMRC e a rispettare gli obblighi previsti dal regime.

Stabile organizzazione

Un ulteriore concetto di primaria importanza per le imprese non residenti che operano nel Regno Unito è quello di stabile organizzazione (Permanent Establishment – PE). Per stabile organizzazione si intende, in linea generale, una sede fissa di affari situata nel Regno Unito – quale, a titolo esemplificativo, un ufficio, una filiale, un cantiere o una struttura operativa – attraverso la quale l’impresa estera esercita, in tutto o in parte, la propria attività.

Qualora HM Revenue & Customs (HMRC) accerti l’esistenza di una stabile organizzazione, la società non residente può essere assoggettata alla UK Corporation Tax sugli utili attribuibili alla stabile organizzazione britannica, con conseguenti obblighi dichiarativi e contabili nel Regno Unito.

È tuttavia fondamentale sottolineare che l’assenza di una stabile organizzazione non esclude automaticamente l’esposizione fiscale nel Regno Unito. I redditi derivanti da attività di costruzione svolte sul territorio britannico restano, di norma, soggetti al Construction Industry Scheme (CIS), con applicazione delle ritenute alla fonte, indipendentemente dalla presenza o meno di una stabile organizzazione. Il regime CIS si applica infatti non solo ai lavori di costruzione in senso stretto, ma anche ai servizi strettamente connessi all’attività edilizia.

Per i contractor non residenti, quanto sopra comporta una serie di conseguenze operative rilevanti:

·       è generalmente necessaria la registrazione al CIS per evitare l’applicazione dell’aliquota di ritenuta più elevata del 30%, prevista per i soggetti non registrati;

·       i redditi derivanti da progetti di costruzione nel Regno Unito restano soggetti alla fiscalità britannica, anche qualora il soggetto sia già assoggettato a imposizione nel proprio Paese di residenza;

·       può rendersi necessario richiedere crediti d’imposta o altre forme di riconoscimento fiscale, nel Paese di residenza oppure direttamente a HMRC, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione.

Queste regole risultano spesso controintuitive per i contractor non residenti, i quali erroneamente ritengono di essere esenti dalla tassazione britannica per il solo fatto di non essere stabiliti nel Regno Unito. In realtà, l’esercizio di attività di costruzione sul territorio britannico è di per sé sufficiente a far sorgere obblighi fiscali e di compliance ai fini del CIS.

Registrazione al CIS per subappaltatori non residenti

I subappaltatori non residenti sono fortemente incentivati a registrarsi al CIS presso HMRC al fine di evitare l’applicazione dell’aliquota di ritenuta più elevata del 30%, prevista per i soggetti non registrati. Una volta completata la registrazione, il subappaltatore è generalmente assoggettato alla ritenuta standard del 20%, a condizione che siano rispettati i requisiti di compliance previsti da HMRC.

In alternativa, il subappaltatore può presentare istanza per ottenere il Gross Payment Status, che consente di ricevere i pagamenti al lordo, senza applicazione di ritenute. Tuttavia, l’accesso a tale regime è subordinato alla dimostrazione che l’impresa:

  • disponga di un conto bancario nel Regno Unito;

  • mantenga una contabilità accurata e una documentazione fiscale adeguata;

  • soddisfi i requisiti minimi di fatturato e presenti una storia di compliance fiscale positiva;

  • sia in possesso di un Unique Taxpayer Reference (UTR) britannico.

Per i soggetti non residenti, l’ottenimento del gross payment status risulta generalmente più complesso, ma non impossibile. Attraverso una pianificazione fiscale e operativa strutturata, è possibile valutare e, in taluni casi, soddisfare i requisiti richiesti da HMRC.

Esempio pratico: funzionamento del CIS per una società estera

Una società di costruzioni italiana, BuildEuropa S.r.l., ottiene un contratto per la fornitura di servizi di getto del calcestruzzo nell’ambito di un rilevante progetto immobiliare a Londra. Per l’esecuzione dei lavori, la società invia nel Regno Unito una propria squadra di operai per un periodo di tre mesi. Il contractor britannico, Urban Developments Ltd, si impegna a corrispondere a BuildEuropa un compenso complessivo pari a £100.000.

Ipotesi 1 – Mancata registrazione al CIS

Qualora BuildEuropa non risulti registrata al CIS, Urban Developments Ltd è obbligata ad applicare una ritenuta del 30%, pari a £30.000, da versare a HMRC. Di conseguenza, BuildEuropa riceverà un pagamento netto di £70.000. L’importo trattenuto non costituisce una penalità, bensì un pagamento anticipato di imposte per conto del subappaltatore.

Ipotesi 2 – Registrazione al CIS

Se BuildEuropa fosse regolarmente registrata al CIS e in possesso di un Unique Taxpayer Reference (UTR) britannico, la ritenuta applicabile sarebbe pari al 20%, ossia £20.000, con un conseguente miglioramento del flusso di cassa di £10.000 rispetto all’ipotesi precedente.

È fondamentale chiarire che le ritenute CIS non rappresentano un’imposta definitiva, ma costituiscono un acconto sulle imposte dovute nel Regno Unito. La società estera potrà successivamente:

  • presentare una dichiarazione fiscale nel Regno Unito per determinare l’effettiva imposta dovuta;

  • oppure richiedere il recupero totale o parziale delle ritenute applicate, anche facendo valere le disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, a seconda della propria posizione fiscale complessiva.

Questo aspetto rende la pianificazione preventiva e la corretta gestione del CIS particolarmente rilevanti per le società non residenti che operano nel mercato britannico delle costruzioni.

Aspetti chiave per i soggetti non residenti

Per i contractor e i subappaltatori non residenti che operano nel settore delle costruzioni nel Regno Unito, il Construction Industry Scheme (CIS) comporta una serie di implicazioni rilevanti che devono essere attentamente valutate sin dalla fase di pianificazione dell’attività:

  • Impatto sulla liquidità Le ritenute CIS possono incidere in modo significativo sul flusso di cassa, in particolare per i soggetti non residenti che operano su base temporanea o per progetto. Ciò avviene anche nei casi in cui l’imposta effettivamente dovuta nel Regno Unito risulti, a consuntivo, inferiore all’importo trattenuto alla fonte.

  • Oneri amministrativi e complessità operative La gestione degli adempimenti fiscali britannici, delle verifiche CIS e delle comunicazioni con HMRC richiede familiarità con procedure e sistemi digitali specifici. In assenza di una presenza locale o di un supporto professionale specializzato, tali obblighi possono risultare particolarmente onerosi e fonte di errori o ritardi.

  • Rischio di doppia imposizione I soggetti non residenti sono spesso assoggettati a tassazione anche nel proprio Paese di residenza. In questi casi, è necessario fare affidamento sulle Convenzioni contro le doppie imposizioni per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte. Una gestione non corretta del CIS può complicare il riconoscimento dei crediti d’imposta all’estero o ritardarne il recupero.

Fasi di registrazione al CIS per soggetti non residenti

La procedura di registrazione al CIS per i soggetti non residenti si articola generalmente nei seguenti passaggi.

1. Ottenimento dell’Unique Taxpayer Reference (UTR)

Prima di poter procedere con la registrazione al CIS, il soggetto interessato deve registrarsi presso HM Revenue & Customs (HMRC):

  • ai fini della Self Assessment, nel caso di persone fisiche;

  • ai fini della Corporation Tax, nel caso di società.

A seguito di tale registrazione, HMRC rilascia un Unique Taxpayer Reference (UTR), che costituisce un requisito imprescindibile per l’accesso al CIS.

Nota: in assenza di un UTR, il subappaltatore non può essere verificato nei sistemi di HMRC e il contractor sarà obbligato ad applicare la ritenuta del 30% sui pagamenti effettuati.

2. Registrazione formale al CIS

Una volta ottenuto l’UTR, il soggetto può procedere alla registrazione al CIS in qualità di:

  • subappaltatore;

  • contractor, ove applicabile.

La registrazione può avvenire:

  • online, tramite il portale Government Gateway di HMRC (in alcuni casi è richiesto un indirizzo nel Regno Unito);

  • per posta, utilizzando i moduli dedicati (ad esempio CIS301 per le persone fisiche o CIS305 per le società);

  • tramite un agente fiscale autorizzato nel Regno Unito, come Ascheri & Partners, che può gestire l’intera procedura per conto del cliente, inclusi i rapporti con HMRC.

3. Fornitura della documentazione identificativa

A seconda della natura del soggetto, HMRC può richiedere una serie di documenti a supporto della registrazione, tra cui:

  • passaporto o documento di identità (per le persone fisiche);

  • documentazione di registrazione societaria (per le società non britanniche);

  • numero di identificazione fiscale estero (TIN) o equivalente;

  • evidenza dell’attività svolta nel Regno Unito (ad esempio contratto, lettera di incarico o fatture).

La completezza e la correttezza della documentazione sono fondamentali per evitare ritardi o rigetti della domanda.

4. Domanda di Gross Payment Status (opzionale)

I subappaltatori non residenti possono, in via opzionale, presentare domanda per ottenere il gross payment status, che consente di ricevere i pagamenti al lordo, senza applicazione di ritenute CIS.

Per i soggetti non residenti, tuttavia, l’accesso a tale regime è particolarmente restrittivo e richiede la dimostrazione di:

  • disponibilità di un conto bancario nel Regno Unito;

  • una storia di compliance fiscale adeguata, nel Regno Unito o, in alcuni casi, all’estero;

  • rispetto delle soglie minime di fatturato (£30.000 per le persone fisiche o £100.000 per le società);

  • un track record di dichiarazioni fiscali presentate puntualmente e di imposte regolarmente versate.

In assenza di tali requisiti, HMRC tende a negare il gross payment status, rendendo particolarmente importante una pianificazione preventiva e un’assistenza professionale qualificata.

Convenzioni contro le doppie imposizioni (Double Taxation Agreements – DTA) e strumenti di mitigazione

Per i contractor non residenti coinvolti in progetti di costruzione nel Regno Unito, è essenziale comprendere il rapporto tra il Construction Industry Scheme (CIS) e le Convenzioni contro le doppie imposizioni (Double Taxation Agreements – DTA).

Le DTA sono trattati bilaterali stipulati tra Stati con l’obiettivo di evitare che il medesimo reddito venga assoggettato a tassazione in due diverse giurisdizioni. Tali accordi definiscono i criteri di attribuzione della potestà impositiva e prevedono specifici meccanismi di eliminazione o attenuazione della doppia imposizione, assicurando che persone fisiche e imprese non subiscano un carico fiscale duplicato e sproporzionato.

Nel contesto del CIS, la corretta applicazione delle DTA riveste un ruolo centrale, sia nella gestione delle ritenute alla fonte, sia nelle successive fasi di recupero o compensazione delle imposte già versate nel Regno Unito.

Il Regno Unito dispone di una rete particolarmente estesa di DTA con numerosi Paesi. Ciascuna convenzione disciplina il trattamento fiscale di specifiche tipologie di reddito, tra cui utili d’impresa, dividendi, interessi e royalties, individuando lo Stato competente all’imposizione e le modalità di eliminazione della doppia tassazione.

Stabile organizzazione (Permanent Establishment – PE)

La maggior parte delle convenzioni prevede che gli utili d’impresa siano imponibili nello Stato in cui l’attività viene svolta solo se l’impresa dispone di una stabile organizzazione (Permanent Establishment – PE) in tale Stato. Per stabile organizzazione si intende, in genere, una sede fissa di affari, quale un ufficio, una filiale o un cantiere, che si protragga per un periodo superiore a una soglia temporale prestabilita (di norma compresa tra 6 e 12 mesi, a seconda della convenzione applicabile).

Qualora le attività svolte nel Regno Unito da un contractor non residente integrino i requisiti di una PE, il Regno Unito acquisisce il diritto di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione ai fini della UK Corporation Tax o dell’imposta sul reddito, a seconda della natura del soggetto.

Esenzione dall’imposizione nel Regno Unito

Nel caso in cui il contractor non residente non disponga di una stabile organizzazione nel Regno Unito, la DTA applicabile può prevedere l’esenzione degli utili d’impresa dall’imposizione britannica. Tuttavia, è importante sottolineare che, in via operativa, le ritenute CIS possono comunque essere applicate al momento del pagamento, indipendentemente dall’effettiva imponibilità finale del reddito.

Per ottenere il rimborso delle ritenute CIS subite, il contractor dovrà dimostrare a HMRC:

  • la propria non residenza fiscale nel Regno Unito;

  • l’assenza di una stabile organizzazione sul territorio britannico;

  • l’applicabilità della convenzione contro le doppie imposizioni rilevante.

Solo a seguito di tale verifica sarà possibile recuperare, in tutto o in parte, le somme trattenute a titolo di CIS.

Modalità di eliminazione o mitigazione della doppia imposizione

I contractor non residenti che operano nel Regno Unito possono ricorrere a diverse modalità per eliminare o ridurre gli effetti della doppia imposizione, in funzione della propria posizione fiscale e delle disposizioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni (DTA) applicabile.

1. Esenzione alla fonte

In via preventiva, prima dell’avvio delle attività nel Regno Unito, il contractor può presentare un’istanza a HM Revenue & Customs (HMRC) per ottenere l’esenzione dall’imposizione britannica ai sensi della DTA rilevante. Qualora l’esenzione venga concessa, HMRC può autorizzare la non applicazione delle ritenute CIS, consentendo al contractor di ricevere i pagamenti al lordo.

Si tratta tuttavia di una procedura complessa e non automatica, che richiede:

  • la predisposizione di una documentazione completa e coerente;

  • la dimostrazione dell’assenza di una stabile organizzazione nel Regno Unito;

  • l’approvazione preventiva da parte di HMRC.

Per tali ragioni, l’esenzione alla fonte è applicabile solo in situazioni ben strutturate e con adeguata pianificazione fiscale.

2. Credito d’imposta nel Paese di residenza

Qualora le ritenute CIS vengano applicate, il contractor non residente può, nella maggior parte dei casi, richiedere un credito d’imposta nel proprio Paese di residenza per le imposte trattenute nel Regno Unito. In questo modo, l’imposta pagata a HMRC viene scomputata dall’imposta dovuta nello Stato di residenza, riducendo il carico fiscale complessivo.

Le modalità operative di riconoscimento del credito d’imposta dipendono:

  • dalla normativa fiscale interna del Paese di residenza;

  • dalle specifiche disposizioni della DTA in vigore con il Regno Unito.

3. Richiesta di rimborso diretto a HMRC

In alternativa, o in aggiunta al credito d’imposta, il contractor può presentare una dichiarazione dei redditi britannica (Self Assessment) e richiedere il rimborso delle ritenute CIS subite, qualora ritenga di essere esente dall’imposizione nel Regno Unito in base alla DTA applicabile.

La procedura di rimborso comporta, in particolare:

  • la dimostrazione della non residenza fiscale nel Regno Unito;

  • la prova dell’assenza di una stabile organizzazione sul territorio britannico;

  • la produzione di un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza;

  • la presentazione di una rendicontazione dettagliata delle attività svolte nel Regno Unito.

Prima di procedere all’erogazione del rimborso, HMRC effettua una serie di verifiche, volte ad accertare:

  • l’effettiva esenzione del soggetto dall’imposizione britannica;

  • l’assenza di debiti pendenti in ambito PAYE o CIS, anche in qualità di contractor o datore di lavoro;

  • la correttezza delle ritenute CIS risultanti dai propri archivi.

Apertura di un conto bancario nel Regno Unito

La disponibilità di un conto bancario business nel Regno Unito è spesso un requisito essenziale per:

  • presentare domanda di gross payment status;

  • dimostrare una presenza operativa ai fini della compliance fiscale;

  • semplificare la gestione dei pagamenti e delle operazioni transfrontaliere.

Per i soggetti non residenti, tuttavia, l’apertura di un conto bancario nel Regno Unito può rappresentare un ostacolo rilevante, in ragione di:

  • rigorose procedure di identificazione del cliente (Know Your Customer – KYC);

  • requisiti stringenti di verifica della residenza e dell’assetto societario;

  • assenza di un indirizzo operativo o di una società incorporata nel Regno Unito.

Gestione del cambio valuta e dei trasferimenti internazionali

Ricevere compensi in sterline britanniche (GBP) sostenendo costi in una valuta diversa espone i contractor non residenti a rischi di cambio e a commissioni bancarie elevate. Inoltre, gli istituti bancari del Paese di residenza possono ritardare o trattenere i fondi provenienti dal Regno Unito in presenza di verifiche fiscali o controlli antiriciclaggio (AML).

Una soluzione frequentemente adottata consiste nell’utilizzo di conti business multivaluta (ad esempio Wise o Revolut Business), che consentono una gestione più efficiente delle conversioni valutarie e una riduzione dei costi operativi.

Aggiornamenti normativi e obblighi dichiarativi

HMRC aggiorna con regolarità:

  • le linee guida operative sul CIS;

  • le procedure di invio delle dichiarazioni;

  • i requisiti per l’ottenimento e il mantenimento del gross payment status.

I contractor non costantemente aggiornati sul quadro normativo britannico rischiano di incorrere, anche involontariamente, in situazioni di non conformità.

In ogni caso, i soggetti non residenti restano tenuti a:

  • presentare una UK Self Assessment tax return (per le persone fisiche);

  • predisporre e depositare i bilanci civilistici e presentare la Corporation Tax return (per le società).

La gestione del Construction Industry Scheme (CIS) per i contractor e subappaltatori non residenti richiede un approccio strutturato, una conoscenza approfondita della normativa fiscale britannica e una costante attenzione agli adempimenti amministrativi imposti da HM Revenue & Customs (HMRC). Come illustrato nel corso di questo articolo, un’errata gestione del CIS può comportare rilevanti impatti finanziari, criticità operative e rischi di non conformità, in particolare per le imprese estere che operano nel settore delle costruzioni nel Regno Unito.

Ascheri & Partners è in grado di fornire un’assistenza completa e qualificata in materia di CIS, affiancando le imprese estere e i professionisti internazionali in tutte le fasi del processo, tra cui:

  • analisi preliminare della posizione fiscale nel Regno Unito;

  • registrazione presso HMRC e ottenimento di UTR e CIS registration;

  • supporto nella richiesta del gross payment status, ove applicabile;

  • gestione degli adempimenti mensili CIS e dei relativi flussi informativi;

  • predisposizione delle dichiarazioni fiscali britanniche (Self Assessment e Corporation Tax);

  • assistenza nei rapporti con HMRC, inclusa la gestione di verifiche, richieste di chiarimento e procedure di rimborso;

  • coordinamento con consulenti esteri per la corretta applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Grazie a un’esperienza consolidata nella fiscalità internazionale e a una presenza diretta nel Regno Unito, Ascheri & Partners rappresenta un punto di riferimento per le imprese estere che intendono operare nel mercato britannico delle costruzioni in modo conforme, efficiente e fiscalmente ottimizzato, riducendo i rischi e garantendo la piena osservanza della normativa CIS.

Per ulteriori informazioni o per una valutazione preliminare della vostra posizione, il nostro team è a disposizione per fornire supporto personalizzato e soluzioni su misura.

Il team di Ascheri & Partners resta a tua disposizione per offrirti assistenza qualificata. Puoi prenotare una consulenza con i nostri professionisti a questo link.

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About Marina d'Angerio 81 Articles
Dottore Commercialista Chartered Accountant in Londra   Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritta all’albo di Torino e laureata presso l’Università degli Studi di Torino.   ICAEW Chartered Accountant ed Auditor in Inghilterra e Galles.   Presso lo studio si occupa di fiscalità internazionale, consulenza societaria, redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali.