La legge n. 305 del 2025, nota come Norme sull’aliquota ridotta dell’imposta sui trasferimenti causa mortis di abitazioni, ha incrementato la soglia oltre la quale si applica l’aliquota agevolata. Questa agevolazione si applica ai trasferimenti di case di proprietà ereditaria effettuati a partire dal 28 ottobre 2025, a condizione che: l’erede sia un familiare diretto, l’abitazione sia la residenza principale dell’erede e non sia presente altra proprietà abitativa intestata all’erede.
Nel caso di una casa di abitazione, l’immobile deve essere stato la residenza abituale del defunto al momento del decesso. Inoltre, al momento del trasferimento, l’abitazione deve essere occupata dai cessionari. Per quanto riguarda la tassazione, i primi 35.000 euro di valore dell’abitazione sono esenti dall’imposta di trasferimento. Il valore compreso tra 35.000 e 400.000 euro è soggetto a un’aliquota ridotta del 3,5%. La parte di valore eccedente i 400.000 euro è tassata con l’aliquota ordinaria del 5%.
Secondo le Norme, per beneficiare dell’aliquota ridotta sull’imposta di trasferimento causa mortis, l’immobile deve essere la residenza abituale del defunto al momento della morte. Se non lo era, deve diventare tale per il cessionario. In questo caso, l’aliquota ridotta del 3,5% si applica al valore fino a 400.000 euro. Gli importi eccedenti sono tassati con l’aliquota ordinaria.
Qualora l’immobile sia ereditato da più persone, l’agevolazione fiscale si applica proporzionalmente alla quota spettante a ciascun erede. Se invece il defunto era proprietario solo di una parte dell’abitazione, l’importo soggetto ad aliquota ridotta si calcola in proporzione alla quota effettivamente trasferita causa mortis.
Queste disposizioni assicurano che i criteri relativi alla residenza e alla proprietà parziale siano rispettati e garantiscono la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalle Norme.
