Riflessioni generali e sul caso sicav/polizze assicurative
Il disinvestimento per recuperare in tutto o in parte una perdita è una prassi spesso seguita per far fronte alle istanze critiche del Cliente. Insoddisfatto dei rendimenti di uno o più titoli nel portafoglio.
In alcuni casi questa procedura genera ulteriore conflittualità perché il risparmiatore si sente “tradito” laddove lamenta di non aver compreso che una strategia di riposizionamento presuppone il consolidamento delle perdite.
Alcuni casi, abbastanza recenti e frequenti, si verificano nel disinvestimento di Sicav e reinvestimento in una polizza assicurativa.
La censura che viene mossa dalla Clientela, nei confronti dell’Intermediario, è spesso articolata in due passaggi:
1) essere stati destinatari di una comunicazione da parte dell’intermediario che vi era la possibilità di recuperare le perdite generate dagli investimenti pendenti, con una proposta operazione consistente nello “spostamento” di titoli,
2) il risparmiatore lamenta di non essere stato reso edotto del fatto che si trattava di vendite con contestuali ma successivi acquisti / riacquisti per riposizionare la liquidità;
In questi casi se la lamentela è sviluppata male, limitandosi cioè a una riproposizione dei fatti più o meno argomentati, il rischio è che non sia accolta in sede ACF per via del presupposto che tutto ciò potrebbe riguardare la dinamica dei rapporti tra il cliente e il personale dell’intermediario di volta in volta coinvolto. La cui prova verte su circostanze che si collocano al di fuori dall’applicazione del principio di inversione dell’onere della prova di cui all’art. 23, comma 6, TUF. Con la conseguenza che il relativo onere probatorio incombe sul ricorrente, il quale è tenuto a fornire idonee evidenze al riguardo. Trovandosi in caso contrario l’intermediario nella posizione di dover fornire dimostrazione di un fatto negativo.
Nell’ipotesi in cui lo spostamento riguardi una Sicav (ma non solo) è anche altamente probabile che il Cliente abbia firmato un apposito modulo denominato “richiesta di rimborso quote/azioni di fondi/sicav” che pertanto rappresenta una chiara rappresentazione dell’operazione che poi il risparmiatore finisce a contestare.
Occorre quindi prestare molta attenzione in questi casi alla documentazione ed è compito dell’interprete del diritto altresì verificare che nel reclamo (che dev’essere sempre, non a caso, redatto da un Avvocato) non vi siano ulteriori menzioni o richiami che valgano come ammissioni di consapevolezza. In realtà molto frequenti in coloro che fanno appello alla propria capacità espositiva nel “fai da te” per la redazione proprio del reclamo così condannandosi a una sicura disfatta.
Uno degli errori più tipici, per esempio, è quello di dichiarare fin dal reclamo che si è preso atto delle perdite e delle proposte per recuperare o del millantato spostamento ma non si sono comprese le ragioni dello stesso o delle perdite. Questo genere di errori si verifica quando si ricorre ai motori di ricerca o peggio ci si affida alle compilazioni intelligenti delle Ai (Intelligenze Artificiali) invece di rivolgersi all’Avvocato esperto nel diritto del risparmio e degli investimenti.
Incorrere in questo genere di sbagli è frequente. Attribuire al reclamo e ancor più al ricorso ACF la valenza di un dialogo social basato cioè su una razionalità persuasiva tesa a coinvolgere l’interlocutore facendo alcune concessioni, è davvero un errore macroscopico. Ancora una volta invito a rammentare che il significato di alcuni termini come ad esempio “portafoglio investimenti” o “diversificazione” non è quello proprio del dizionario e nemmeno quello che s’intende voluto/creduto dalle parti ma soggiace a una serie di valutazioni che lo identificano nel linguaggio e che pertanto l’interprete del diritto deve conoscere bene per identificare le criticità e le eccezioni. Dalla traduzione di questo linguaggio emergono gli elementi del diritto. Ci vuole pratica ed esperienza.
Anche per questa ragione il riposizionamento, spostamento, recupero delle perdite è un’attività che chiama in causa tutt’altra metodologia espositiva e organizzativa della strategia di difesa. Si parte infatti dalla fase genetica guardando alle informazioni condivise e facendo appello a diversi principi che sono spendibili nella fattispecie per verificare se sussiste un mantenimento della medesima acquiescenza informativa anche dal punto di vista dell’educazione / cultura finanziaria che ben potrebbe essere già di livello deficitario oppure la stessa è traslata in modo diminutivo ad altro tipo di investimento che rappresenta una soluzione non pronosticata e scarsamente auto rappresentata da parte del risparmiatore.
E’ un lavoro tutt’altro che semplice, la cui costruzione necessità di numerosi approfondimenti.
Avv. Marco Solferini.
