La disciplina della responsabilita’ da prodotto difettoso negli Stati Uniti d’America

Le aziende straniere, che vendono i propri prodotti nel mercato statunitense, dovrebbero valutare con particolare attenzione i rischi legali, che le normative in materia di responsabilita’ da prodotto difettoso, possono comportare. Secondo tali disposizioni, infatti, non solo i produttori, ma anche i distributori, i fornitori, i rivenditori al dettaglio e, piu’ in generale, coloro, che rendono disponibili al pubblico i loro prodotti, possono essere ritenuti responsabili per gli eventuali danni causati. Se un consumatore o anche un terzo subisce un danno da un prodotto ritenuto difettoso o, comunque, irragionevolmente pericoloso, il produttore o chiunque sia coinvolto nella catena distributiva del prodotto, potra’ essere ritenuto responsabile per i danni provocati. Le cause legali promosse da singoli consumatori e/o da gruppi di consumatori possono rivelarsi estremamente lunghe e costose.

Ipotesi di responsabilita’                   

Le richieste di risarcimento formulate in tribunale dal consumatore possono fondarsi, rispettivamente, sulle ipotesi di colpa, violazione di una garanzia o responsabilita’ oggettiva.

La colpa si configura qualora il produttore o altro soggetto coinvolto nella catena produttiva non abbia agito con la necessaria attenzione per garantire la sicurezza nella progettazione e nella successiva realizzazione del prodotto. Che cosa costituisca “necessaria attenzione” dipende dalla natura e dal rischio dell’eventuale danno, che puo’ derivare dall’utilizzo del prodotto. Piu’ alto e’ il rischio di lesioni personali, piu’ rigorosi sono i requisiti da rispettare nella realizzazione del prodotto. Il consumatore deve provare un’inadempienza da parte del produttore e che il danno subito derivi da tale inadempienza.

La garanzia e’ un contratto, espresso o implicito, concluso tra un produttore o un rivenditore e i propri clienti, riguardante l’idoneita’ del prodotto venduto. Le garanzie espresse derivano, ad esempio, dalle dichiarazioni formulate dal venditore o presenti in un depliant o in un catalogo distribuito insieme al prodotto o contenute nel materiale pubblicitario. Qualora il produttore non ottemperi alle condizioni contenute nelle promesse, nelle affermazioni e nelle descrizioni fornite all’acquirente sulla qualita’ e sulla tipologia della merce venduta, il produttore si rende responsabile per violazione della garanzia espressa. Le garanzie implicite, invece, sussistono, indipendentemente, da una qualsiasi espressa dichiarazione formulata dal venditore in merito alla commerciabilita’ del prodotto e alla sua idoneita’ all’utilizzo, per il quale e’ stato acquistato.

La responsabilta’ oggettiva rende il produttore o il rivenditore responsabile per tutti i danni provocati da un prodotto difettoso, che risulti essere, irragionevolmente, pericoloso per il consumatore. A differenza di quanto avviene in caso di violazione di una garanzia, nel caso di responsabilita’ oggettiva, il fatto che ci sia o meno una relazione tra il consumatore ed il produttore e’ irrilevante. Allo stesso modo, a differenza del caso di colpa, non e’ necessario dimostrare che il produttore non abbia agito con la dovuta attenzione; e’ sufficiente, infatti, dimostrare che il prodotto era difettoso, che il difetto esisteva gia’ quando il prodotto ha lasciato la disponibilita’ del convenuto e che il difetto e’ stato la causa del danno subito dal consumatore.

Tipologie di difetto

Esistono diverse tipologie di difetto:

difetto di fabbricazione: il consumatore e’ tenuto a dimostrare che esisteva un difetto di fabbricazione, che ha reso il prodotto insicuro per l’utilizzo al quale era destinato.

difetto di progettazione: un difetto di progettazione coinvolge un’intera linea di prodotti, che sono stati ideati in maniera inadeguata, risultando, pertanto, irragionevolmente, pericolosi per i consumatori.

mancato avvertimento: spesso il produttore e’ tenuto ad informare il consumatore su come il prodotto debba essere utilizzato e sulle eventuali conseguenze derivanti da un uso improprio dello stesso. Di regola, tali indicazioni sono contenute sulle etichette o sulle istruzioni allegate al prodotto. In aggiunta, il produttore ha l’obbligo di avvertire i consumatori sulla presenza di eventuali difetti evidenziatesi dopo la messa in commercio del prodotto.

Le difese

Per opporsi alle richieste di risarcimento, il produttore puo’ avvalersi di diverse strategie difensive. Puo’, ad esempio, sostenere che il consumatore ha modificato il prodotto o lo ha utilizzato in maniera non corretta, o che, con la sua condotta, si e’ assunto il rischio di un eventuale danno. Altre strategie difensive fanno ricorso, ad esempio, al concorso di colpa da parte del consumatore o all’assenza di una causa diretta del danno.

Tipologie di danni

I consumatori, che hanno subito danni causati da un prodotto difettoso, possono ottenere il relativo risarcimento. In particolare, la legge prevede la possibilita’ di ottenere il rimborso sia dei danni economici che di quelli non-economici subiti.

Tra i primi, vale la pena sottolineare i seguenti:

  1. Spese mediche: medicinali, ricoveri ospedalieri, prescrizioni mediche, cure riabilitative
  2. Mancati guadagni: causati da assenza o perdita di lavoro, mancate entrate e profitti
  3. Spese di invalidita’: spese sostenute a causa di sopravvenuta disabilita’
  4. Danni alla proprieta’: in alcune circostanze, i prodotti difettosi possono causare danni anche alla proprieta’

Spesso definiti “danni generali” o perdite non monetarie, le perdite di carattere non economico non sono cosi’ frequentemente liquidate, come avviene, invece, per i danni economici, a causa della difficolta’ di determinare il loro ammontare.

Tra le perdite non economiche vale la pena sottolineare le seguenti:

  1. Dolore e sofferenza: qualunque sofferenza, dolore, travaglio, tormento, sconforto causato dal danno sostenuto. Le somme cosi’ liquidate possono essere ingenti e, per questo, vengono spesso liquidate a rate, nel corso di un lungo periodo di tempo.
  2. Deturpazione permanente: gravi cicatrici tali da menomare la vittima in diversi modi e causare dolori intensi.
  3. Impossibilita’ di mantenere il consorzio familiare: gli effetti e le conseguenze negative, che si riflettono sul rapporto familiare della vittima col proprio coniuge, a causa dei danni subiti, compresa l’impossibilita’ di adempiere ai propri doveri coniugali.

I danni puntivi

La maggior parte degli Stati americani non sono inclini a riconoscere il risarcimento dei danni puntivi, a meno che la vittima non sia in grado di provare, in giudizio, come il comportamento tenuto dal produttore o dal rivenditore nel commercializzare i prodotti evidenzi una totale indifferenza per la sicurezza dei consumatori, ai quali i prodotti sono stati venduti. Spetta, infatti, al giudice o alla giuria stabilire se il produttore o il rivenditore abbia manifestato, nel caso di specie, un tale disinteresse. Per poter effettuare una simile determinazione, il giudice o la giuria  prendono, di regola, in esame i seguenti fattori:

  • era il produttore o il rivenditore consapevole del rischio di danni che il prodotto da loro venduto avrebbe potuto causare al consumatore?
  • quali erano le probabilta’ che il prodotto potesse causare gravi danni al consumatore?
  • quale il coinvolgimento e l’eventuale profitto ottenuto dal produttore o dal rivenditore a seguito di una tale condotta?
  • si configurano tentativi da parte del produttore o del rivenditore di nascondere la propria responsabilita’?
  • quale la durata della cattiva condotta tenuta dal produttore o dal rivenditore?
  • come hanno reagito il produttore o il rivenditore quando sono stati scoperti, quando, cioe’, la loro responsabilita’ si e’ resa palese?
  • hanno il produttore o il rivenditore interrotto la propria condotta una volta che la loro resposabilita’ e’ stata evidenziata?

Limiti

Alcune legislazioni statali (ad esempio, in Ohio), prevedono un limite massimo agli eventuali danni punitivi, che un giudice o una giuria possono decidere di liquidare nel caso di specie. In particolare, e’ previsto uno specifico standard, in base al quale l’eventuale responsabilita’ della vittima, che ha subito un danno causato da un prodotto difettoso, non deve risultare superiore al 50%. Qualora entrambe le parti (vittima e produttore/rivenditore) risultino corresponsabili nella stessa percentuale, i danni punitivi possono essere, ugualmente, concessi. Sebbene, di regola, non siano previste limitazioni al risarcimento che la vittima ha diritto di ottenere per i danni di natura economica subiti, non sempre, la stessa regola si applica anche in materia di danni non economici: in alcuni Stati, tale somma, ad esempio, non puo’ superare i $250,000 o, comunque, non puo’ risultare superiore a 3 volte l’ammontare dei danni di natura economica subiti.

Termini di prescrizione

I termini di prescrizione variano da Stato a Stato. Ad esempio, in California e’ previsto un termine di prescrizione pari a 2 anni dal momento in cui la vittima ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, in Forida il termine e’, invece, di 4 anni, a New York il termine e’ di 3 anni dal momento in cui la vittima ha subito il danno, in Texas il termine e’ di 2 anni.

Canada: Nella maggior parte degli Stati e delle Province canadesi, il termine per agire in giudizio nei confronti di un produttore o un rivenditore per i danni subiti da prodotto difettoso e’ di 2 anni, dal momento in cui la vittima ha scoperto il danno.

Stefano Linares, Esq.
Attorney and counsellor-at-law ; New York

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