Il consenso preliminare del Comitato Antimonopolio è richiesto per l’acquisizione di quote del capitale sociale di una societa’ da parte di una persona o di un gruppo di persone se:
- Tali soggetti hanno il diritto di gestire più del 50 per cento delle quote indicate;
- il valore totale dei beni o il reddito totale derivante dalla vendita di beni nell’ultimo anno solare da parte di coloro coinvolti nella transazione supera 100.000 volte il valore stimato di base (BEV), di circa 22,3miliardi di Som; o
- una delle parti della transazione è un’entità che domina il mercato al dettaglio o finanziario.
In caso di fusione di banche, è necessario ottenere l’autorizzazione dalla Banca Centrale dell’Uzbekistan.
Prima di iniziare una fusione o l’acquisizione di entità aziendali e quote di capitale sociale, e’ necessario depositare presso i centri di servizio pubblico i seguenti documenti:
- una richiesta di consenso preventivo allo svolgimento delle operazioni;
- i dati del passaporto del richiedente;
- informazioni sui tipi di attività, sui tipi di merci e sui loro volumi prodotti e venduti dal richiedente nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda o durante il periodo di attività, se inferiore a due anni;
- rendicontazione finanziaria e statistica per i due anni precedenti; e
- informazioni sulla struttura del gruppo di persone che intendono acquistare le quote.
Il Comitato Antimonopolio informa per iscritto il richiedente della decisione entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della documentazione e delle informazioni necessarie. Non ci sono costi per la revisione della domanda.
In caso di fusione e acquisizione di azioni, l’investitore presenta una domanda al Comitato Antimonopolio ed è responsabile dell’ottenimento del consenso richiesto.
Il regolamento sulla procedura per attrarre e sviluppare investimenti e prestiti esteri stabilisce che i promotori del progetto sono responsabili della preparazione tempestiva e accurata delle proposte e della documentazione relativa ai progetti di investimento avviati.
L’esame della domanda per l’ottenimento del consenso preliminare a una fusione o acquisizione di quote dura 10 giorni e, nei casi in cui vi sono motivi per ritenere che la fusione comporterà una violazione della legge, tale termine puo’ essere prorogato fino a un mese.
La legge uzbeka non prevede alcuna esenzione e non sono previsti servizi prioritari per ottenere una decisione in tempi ridotti.
Il Comitato Antimonopolio rilascia un’autorizzazione preliminare per la fusione o l’acquisizione di quote. Le parti devono ottenere tale consenso prima del completamento della transazione.
In caso di violazione dell’obbligo di ottenere il consenso preventivo, le azioni poste in essere dai soggetti coinvolti nella fusione e nell’acquisto di azioni possono essere riconosciute dal tribunale come nulle, con conseguente annullamento della fusione e dell’acquisizione di azioni.
La violazione delle disposizioni antimonopolistiche in occasione di fusioni, acquisizioni di entità aziendali e transazioni per l’acquisizione di quote e altri diritti patrimoniali comporterà l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
La legge uzbeka non contiene disposizioni specifiche sull’ottenimento di indicazioni formali o informali in materia di invio di documentazione, ad eccezione dei casi in cui il comitato antimonopolio impartisce istruzioni per eliminare le violazioni della legislazione antimonopolio.
Inoltre, un investitore straniero può presentare una richiesta ufficiale di chiarimenti sulle regole applicabili alla transazione al Comitato Antimonopolio ad altri organismi coinvolti. Gli organi statali sono generalmente tenuti a fornire una risposta entro un termine compreso tra 15 giorni e un mese dall’invio della richiesta.
La Legge sugli Investimenti e sulle Attività di Investimento stabilisce che i nuovi atti legislativi non si applicano retroattivamente ad operazioni poste in essere prima della loro entrata in vigore, qualora la loro applicazione sia svantaggiosa per l’investitore o l’investimento.