In generale, i funzionari di una società non sono responsabili dell’avviamento delle procedure di insolvenza. Ai sensi dell’art. 83 del Testo Unico in materia di insolvenza e ristrutturazione delle imprese (CIRA), i soci, il registro delle imprese ed i creditori possono presentare istanza di liquidazione. Tuttavia, gli amministratori hanno il dovere di impedire alla società di continuare a svolgere la propria attivita’, qualora insolvente. Gli amministratori che, consapevolmente, inducono una società insolvente ad esercitare attivita’ d’impresa, commettono un reato.
Ai sensi dell’articolo 118 del CIRA, in caso di liquidazione, qualora risulti che l’attività della società sia stata svolta con l’intento di frodare i creditori o con finalità fraudolente, l’amministratore coinvolto è passibile di interdizione dall’esercizio della carica di amministratore per cinque anni.
Ai sensi del Companies Act, qualora un amministratore ecceda i poteri conferiti dallo statuto della società senza approvazione, o contravvenga al dovere di esercitare i poteri conferiti dallo statuto, l’amministratore è personalmente tenuto a risarcire i danni cagionati.
Qualora un funzionario aziendale, dopo l’approvazione di una delibera per la messa in liquidazione della societa’, disponga dei beni aziendali senza l’approvazione del tribunale e al di fuori del normale svolgimento dell’attività societaria, tale persona commette un reato.
Un funzionario della società che nasconde intenzionalmente il nome di un creditore autorizzato a opporsi all’approvazione di una delibera per lo scioglimento della società, o travisa intenzionalmente la natura o l’importo del credito di un creditore, o aiuta, favorisce o è a conoscenza di un occultamento o false dichiarazioni, commette un reato ed è personalmente responsabile del pagamento dell’importo del credito del creditore nella misura in cui non è stato pagato dalla società.
Un amministratore che rende una dichiarazione giurata con la quale dichiara che una società è solvibile senza avere fondati motivi per rilasciare tale dichiarazione, commette un reato.
Gli amministratori possono difendersi da eventuali responsabilita’ se:
- non erano a conoscenza del modo fraudolento in cui veniva condotta l’attività della società;
- hanno agito nel perseguimento dei propri doveri di amministratori; o
- hanno agito come un amministratore ragionevolmente diligente e competente, hanno consultato o collaborato con altri professionisti nello svolgimento della loro attivita’, e cioe’ hanno agito in buona fede, nel migliore interesse della società.
I doveri degli amministratori rimangono invariati fino alla nomina di un curatore fallimentare.
Con la nomina del liquidatore, i poteri del consiglio di amministrazione passano al liquidatore. Allo stesso tempo, gli amministratori non potranno piu’ esercitare i propri poteri, salvo che nel corso di un’assemblea generale della società i soci o il liquidatore ne dispongano la continuazione o sia necessario consentire agli amministratori di redigere i bilanci o altre dichiarazioni (Companies Act, articolo 282). Nella liquidazione, le funzioni di amministratore della società spettano al liquidatore, che assume un incarico fiduciario.
La nomina di un curatore non comporta la rimozione dall’incarico degli amministratori della società. Tuttavia, gli amministratori non possono esercitare i propri poteri o essere responsabili della gestione degli affari della società senza la preventiva autorizzazione in forma scritta del curatore, o in applicazione del CIRA (articolo 12 CIRA). Tale requisito si intende incorporato in un accordo di ristrutturazione aziendale, salvo espressa esclusione (articolo 44, comma 3 CIRA).