Il diritto contrattuale sudafricano non prevede un principio generale di agire in buona fede durante la negoziazione di un contratto.
La buona fede, infatti, non costituisce un motivo valido per annullare o non rispettare le disposizioni contrattuali. I tribunali hanno ripetutamente affermato che, sebbene principi come la buona fede, la correttezza e l’equità siano fondamentali per il diritto contrattuale, non costituiscono regole sostanziali indipendenti che i tribunali possono utilizzare per intervenire nei rapporti contrattuali. La buona fede, quindi, non può essere valutata direttamente dai tribunali.
Una controversia relativa alla cosiddetta battle of the forms viene, generalmente, decisa dal tribunale. È, tuttavia, insolito incontrare una tale controversia a causa delle formalità richieste per la formazione di un contratto valido. Infatti, affinche’ il contratto sia ritenuto valido, devono essere presenti un’offerta e un’accettazione. In mancanza di tali elementi essenziali, il contratto non sara’ vincolante.
Sebbene non di frequente, puo’ accadere che sia un fornitore che il destinatario di beni o servizi rivendichino l’applicazione dei propri termini e condizioni standard al rapporto commerciale. In queste situazioni, sara’ il tribunale a decidere quali termini e condizioni applicare, in considerazione delle circostanze del caso.
Non è necessario che un contratto sia redatto nella lingua locale. Sebbene il Sud Africa abbia 11 lingue ufficiali, l’inglese è la lingua maggiormente utilizzata per la redazione di contratti commerciali. Tuttavia, non vi è alcun obbligo legale che prevede che un contratto debba essere redatto in lingua inglese.
Un contratto redatto in una lingua straniera dovra’ essere tradotto in inglese per essere presentato a qualsiasi autorità governativa o ad un tribunale. Il tribunale dovra’ interpretare il contratto con riferimento al significato delle parole utilizzate nel contratto originale in lingua straniera, e non al significato letterale della traduzione in inglese del documento. In tal caso, potranno avvalersi dell’aiuto di esperti.
Fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge, i contratti possono essere stipulati in forma orale; infatti, non e’ richiesta la forma scritta affinche’ un contratto possa essere ritenuto valido. Un’eccezione e’ costituita dalla vendita di terreni e immobili, che deve avvenire in forma scritta. Ci sono, tuttavia, ovvi vantaggi nel concludere un accordo scritto.
Nel caso di contratti commerciali, gli amministratori di una societa’ hanno il poteri di concludere contratti in nome e per conto della societa’. Se un amministratore esegue un accordo per conto di una società, il consiglio di amministrazione dovra’ autorizzare il singolo amministratore a concludere l’accordo in nome e per conto della societa’ stessa, attraverso l’adozione di una delibera del consiglio d’amministrazione.
Salvo alcune eccezioni, è possibile stipulare un contratto online o utilizzare una firma elettronica o digitale. Un’eccezione a tale regola e’ costituita dalla vendita di terreni e immobili. L’Electronic Communications and Transactions Act disciplina la conclusione di contratti online e le firme digitali. Il requisito della forma scritta è soddisfatto se un documento ha la forma di messaggio ed è accessibile per successiva consultazione.
Quanto alla firma digitale, la legge distingue i casi in cui la firma è richiesta per legge da quelli in cui la firma è richiesta dalle parti. Se la firma è richiesta per legge e la legge non specifica il tipo di firma da utilizzare, il requisito è soddisfatto solo se viene utilizzata una firma elettronica avanzata. Se la firma è richiesta dalle parti di un contratto elettronico e tali parti non hanno concordato il tipo di firma da utilizzare, il requisito è soddisfatto in presenza di una firma elettronica se:
- viene utilizzato un metodo per identificare la persona e quest’ultima approva le informazioni fornite; e
- tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del fatto, il metodo utilizzato si considera appropriato ed affidabile.