Secondo il diritto vietnamita, affinché la clausola penale inserita all’interno di un contratto possa ritenersi valida e quindi produttiva di effetti devono ricorrere alcune condizioni.
Innanzitutto, la clausola penale deve essere espressamente prevista dalle parti, come stabilito dal comma 1, dell’articolo 418 del Codice civile del 2015 e dall’articolo 300 del Commercio del 2005. In assenza di tale accordo, la parte lesa non potrà chiedere l’applicazione di una sanzione in capo alla parte inadempiente. Inoltre, il creditore, se intende far vale la previsione della clausola penale, dovrà provare che il debitore non ha adempiuto. Ai sensi del comma 1, dell’articolo 351 del Codice civile del 2015, per inadempimento si intende l’ipotesi in cui il debitore non adempie tempestivamente alla prestazione, vi adempie in modo non corretto o vi adempie parzialmente. Si consideri inoltre che la clausola penale non potrà trovare applicazione se l’inadempimento sia causato da una delle condizioni elencate dal comma 2 dell’articolo 351 del Codice civile del 2015 e dall’articolo 294 della legge sul commercio del 2005. L’eventuale invalidità del contratto rende invalida anche la clausola penale.
Un altro aspetto importante da tenere in considerazione in materia di clausola penale secondo il diritto vietnamita riguarda il contenuto della clausola penale che deve essere concordato dalle parti, come stabilito dal comma 2 dell’articolo 418 del Codice civile del 2015. Le parti di un contratto devono quindi considerare la natura della transazione e la legge che la disciplina e di conseguenza stabilire una sanzione appropriata in caso di inadempimento. Ad esempio, nel settore del commercio, le parti devono concordare il tipo di sanzione da applicare nel caso di inadempimento, ma essa non può superare l’8% del valore della prestazione. Nel settore delle costruzioni, per le opere che utilizzano fondi di investimento pubblici o capitali statali diversi dai fondi di investimento pubblici, non si deve superare il 12% del valore della prestazione dovuta.
Tuttavia, non ci sono previsioni normative che disciplinano esplicitamente i casi in cui le parti superano i limiti stabiliti dalla legge. In tali casi, il Tribunale accetterà solo la richiesta di pagamento per l’importo della penale pari o inferiore al massimale di legge.
Esiste una differenza significativa nel caso in cui trovano applicazione sia la clausola penale che il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 418 del Codice civile del 2015, nel caso in cui le parti abbiano un accordo sul pagamento delle penali per la violazione del contratto ma non abbiano un accordo sul pagamento sia delle penali che del risarcimento del danno, la parte inadempiente sarà tenuta a pagare solo le penali.
Nel campo del commercio, secondo la Legge commerciale del 2005, nel caso in cui le parti abbiano un accordo sul pagamento delle penali per violazione del contratto ma non abbiano un accordo sul pagamento del risarcimento del danno, la parte lesa avrà il diritto di richiedere alla parte inadempiente il pagamento sia delle penali che del risarcimento del danno.
In conclusione, per quanto riguarda la clausola penale in un contratto, è molto importante determinare se il rapporto giuridico in tale contratto è un rapporto civile o commerciale. Tale determinazione del rapporto giuridico nei contratti influisce non solo sulla determinazione del livello della sanzione, ma anche sull’applicazione simultanea della sanzione per violazione del contratto e di un’altra sanzione.