I principi dell’interpretazione dei contratti in Germania sono rimasti, per lo più, immutati nel tempo.
Tuttavia, il diritto privato internazionale è stato in gran parte determinato dal quadro normativo dell’Unione Europea. In questo quadro – in particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento Roma I – le parti commerciali sono libere di scegliere la legge sostanziale che regolerà il loro rapporto contrattuale.
La Germania ha adottato la Convenzione per la vendita internazionale di beni (CISG) come legge nazionale tedesca. Pertanto, laddove un contratto di vendita tra, ad esempio, una società tedesca e una russa preveda la legge tedesca come legge applicabile al contratto, questa sarà la CISG, a meno che le parti non concordino diversamente.
Secondo il diritto tedesco, l’interpretazione dei contratti inizia dalla formulazione letterale del contratto stesso. In tale contesto, le dichiarazioni di intenti delle parti sono interpretate nel modo in cui il destinatario doveva intenderle sulla base della buona fede e dell’uso comune.
La legge tedesca non fa ricorso alla regola del contra proferentem, tranne quando interpreta i termini e le condizioni standard di un contratto. I tribunali prenderanno, inoltre, in considerazione le trattative e la fase negoziale del contratto, le dichiarazioni precontrattuali rese dalle parti e la pratica dei rapporti commerciali esistenti in fase di interpretazione dei contratti, nonché lo scopo del contratto stesso.
Se le parti hanno un’intesa concorrenziale diversa da quella che si evince dalla formulazione letterale, prevale tale intesa – falsa demonstratio non nocet. Se le parti hanno inavvertitamente omesso di inserire un punto essenziale del loro rapporto commerciale all’interno del loro accordo, i tribunali possono intervenire, applicando un’interpretazione integrativa.